Progetto
di Legge n. 016
04/05/2005
dei centri storici dei comuni lombardi
Di iniziativa
del Consigliere
RELAZIONE
Il
problema della desertificazione dei centri storici e delle chiusure “a
raffica” dei negozi di tradizione antica è presente oltre che a Milano anche
nella maggior parte degli altri comuni lombardi e sta assumendo negli ultimi
anni connotati
sempre più ampi e preoccupanti, mettendo a serio rischio un patrimonio di
storia, tradizione e cultura il cui valore è incalcolabile ed irrecuperabile.
Nei
centri storici i costi di esercizio (affitto dei
locali, tasse, etc) per i commercianti sono
mediamente nettamente più elevati rispetto alle altre zone cittadine e
bastano dei periodi di crisi o qualche spesa di manutenzione o di adeguamento
di legge fuori programma per mettere in ginocchio un’attività commerciale.
Il
presente progetto di legge si pone l’obiettivo di tutelare e salvaguardare i
centri storici in quanto “beni” di interesse
pubblico ricchi di testimonianze storico e culturali attraverso una serie di
interventi strutturati e mirati nonché l’erogazione di contributi economici
agli esercenti per opere di restauro e, in caso di difficoltà finanziarie, anche
di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art.1
(Finalità)
1. La Regione, ai fini della riqualificazione del territorio dei centri storici
dei comuni lombardi, promuove iniziative orientate a valorizzare e a
sviluppare le co
2. La promozione delle iniziative di cui al
comma 1 avviene mediante la concessione di finanziamenti nei limiti
dell'incremento del capitolo di bilancio di cui all'articolo 8.
Art.2
(Obiettivi delle iniziative finanziabili)
1.Possono essere ammesse ai finanziamenti di cui all'articolo 1 le iniziative
che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:
a)
eliminare i fenomeni
di degrado ambientale e sociale;
b)
salvaguardare le
tradizioni ed il tessuto socio-economico tipico dei luoghi;
c)
reintegrare e
valorizzare il contesto urbano, nel rispetto delle relative peculiarità
storiche, migliora
1)
la qualità
architettonica ed ambientale dello spazio pubblico;
2) la qualità architettonica esterna ed interna
dei negozi;
3) le co
4) le attrattive e la
gradevolezza anche mediante soluzioni spaziali che consentano
l'integrazione di funzioni e attività di animazione
e promozionali;
d)
sviluppare e rivitalizzare, anche attraverso l'assortimento
merceologico, l'assetto commerciale esistente nelle varie articolazioni che
lo caratterizzano, fermi resta
1)
i punti commerciali, intesi come singole e diffuse
attività sparse;
2)
le linee o fronti commerciali, intesi come sequenze lineari
e compatte di attività;
3)
le superfici
commerciali intese come sistemi compatti di attività presenti sia sui due
fronti di una sola via, sia su reticoli viari più estesi e tali da
configurare aggregazioni commerciali unitarie;
2 . Ad esclusione delle attività integrate nelle
iniziative di cui al comma 1, nei centri storici è vietato l'insediamento
di singole attività commerciali aventi una superficie di ve
Art.3
(Beneficiari dei finanziamenti)
1. Beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 1 le imprese singole
od associate, anche ai soli fini della realizzazione delle iniziative, la
cui attività prevalente sia compresa tra quelle i
Art.4
(Limiti e forme di finanziamento)
1. I finanziamenti regionali sono concessi, in forma di contributi in conto
capitale e di contributi in conto interessi, nei limiti della categoria
"de minimis" come definita dalla Unione europea.
2. I contributi in conto capitale e quelli in conto interessi sono
cumulabili tra di loro, entro gli importi massimi di spesa ammissibili a
finanziamento e la percentuale di finanziamento concedibile, stabiliti per
ciascuna iniziativa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art.5
(Disposizioni attuative)
1. La Giunta regionale, in
coerenza con le linee della programmazione regionale di settore, adotta,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta dell'assessore competente, sentita la
competente commissione consiliare permanente, una deliberazione attuativa, nella quale sono, in particolare, stabiliti:
a)
i criteri e le modalità per la redazione e la
presentazione dei progetti concernenti le iniziative finanziabili di cui
all'articolo 2 e i tempi per la realizzazione delle stesse;
b)
i requisiti dei soggetti beneficiari di cui
all'articolo 3;
c)
i criteri per la valutazione dei progetti e la
conseguente formazione di una graduatoria seco
d)
gli importi massimi di spesa da ammettere a
finanziamento, la forma del finanziamento concedibile, come i
e)
le co
f)
le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla
corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione delle
iniziative, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi.
Art.6
(Istruttoria dei progetti. Concessione,
erogazione e revoca dei finanziamenti)
1. La Giunta regionale, con successiva
deliberazione, stabilisce le modalità di concessione, erogazione e revoca
dei finanziamenti.
Art.7
(Monitoraggio delle iniziative)
1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti inviano al settore competente in materia di
commercio della Giunta regionale relazioni sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate
riferite all'annualità in corso, entro i termini prescritti nei
provvedimenti di concessione dei finanziamenti stessi.
2. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio periodico e, entro il mese di
giugno di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale un rapporto sullo
stato di attuazione delle iniziative finanziate e sull'efficacia delle
stesse rispetto agli obiettivi perseguiti.
Art.8
(Disposizione finanziaria)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l’esercizio
finanziario corrente la spesa complessiva di
1.000.000 €.
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