di iniziativa del
Consigliere
SILVIA FERRETTO CLEMENTI
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INIZIATIVE
VOLTE ALLA TUTELA, AL RECUPERO, ALLA VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
ARCHITETTONICHE TIPICHE LOMBARDE RAPPRESENTATIVE DEI VALORI
AMBIENTALI-PAESAGISTICI, STORICI E CULTURALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
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RELAZIONE
La presente legge intende promuovere, attraverso la concessione di contributi regionali, la tutela, il recupero e la valorizzazione delle strutture architettoniche tipiche lombarde (baite, malghe, cascine ed altri edifici tipici), rappresentative dei valori ambientali-paesagistici, storici e culturali della nostra regione.
Il paesaggio non deve esser inteso esclusivamente come bellezze naturali ma come ambiente in cui l’impronta dell’abitare dell’uomo sia presente e, senza snaturare il suo tratto riconoscibile ed inconfondibile, contribuisca a caratterizzarlo. Il paesaggio, in questa accezione, è esso stesso patrimonio storico, archeologico, architettonico, artistico, culturale, naturale ma anche sacro e simbolico.
La tutela del paesaggio, annoverata anche fra i principi fondamentali dello Stato, rappresenta un interesse pubblico che deve essere giustamente posto in posizione di prevalenza rispetto agli altri interessi pubblici e privati,
Per questo, la valorizzazione e la riqualificazione da parte dei proprietari di edifici o strutture aventi valore ambientale-paesagistico, storico e culturale, che possono avvenire attraverso demolizione di elementi non originari, miglioramenti estetici o di fruibilità collettiva o eliminazione/mitigazione di caratteri di degrado intervenuti nel tempo sono fondamentali per garantire la conservazione ed il recupero di un patrimonio storico locale dal valore inestimabile che la Regione ha il dovere di contribuire a salvare.
Art.
1
(Finalità)
La Regione, attraverso la concessione di contributi, promuove la tutela, il recupero e la valorizzazione delle strutture architettoniche tipiche lombarde (baite, malghe, cascine ed altri edifici tipici), rappresentative dei valori ambientali-paesagistici, storici e culturali della nostra regione.
A questo proposito, il paesaggio va inteso non solo come bellezze naturali ma come ambiente in cui l’impronta dell’abitare dell’uomo sia presente in armonia con la natura senza snaturare il suo tratto riconoscibile ed inconfondibile. Il paesaggio, nell’accezione sopra riportata, è esso stesso patrimonio storico, archeologico, architettonico, artistico, culturale, naturale ma anche sacro e simbolico.
La Regione Lombardia deve dunque incentivare la tutela del paesaggio che, annoverata anche fra i principi fondamentali dello Stato, rappresenta interesse pubblico posto in posizione di prevalenza rispetto agli altri interessi pubblici e privati.
Articolo 2
(Beneficiari)
Sono beneficiari della presente legge tutti coloro che intendano valorizzare e riqualificare edifici o strutture di proprietà aventi valori ambientali, storici o culturali caratteristici della regione Lombardia, attraverso eliminazione di elementi non originari, miglioramenti estetici di edifici o ambiti particolarmente caratteristici, miglioramento della fruibilità collettiva di testimonianze storiche, architettoniche e sociali esistenti e eliminazione o mitigazione dei caratteri di degrado intervenuti nel tempo.
L’esecuzione delle opere di risanamento, restauro e valorizzazione è subordinata alla stipulazione da parte dei proprietari interessati di una convenzione per la conservazione del loro stato e della loro destinazione a tutela dei valori su indicati.
Art.
3
(Compiti dei comuni)
1. I comuni nell’ambito della presente legge esercitano le seguenti funzioni:
a) ricevono, valutano e decidono sull’accoglimento delle domande per la concessione dei contributi, secondo i criteri ed i requisiti definiti dalla Regione;
b) erogano i contributi nei limiti delle risorse allo scopo assegnate dalla Regione;
c) compiono i necessari accertamenti, anche successivi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e vigilano, anche attraverso controlli a campione, sull’effettivo rispetto delle disposizioni regionali;
d) verificano la rispondenza degli impegni assunti rispetto agli obiettivi prefissati.
Art.4
(Disposizioni attuative)
1. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente e sentita la competente commissione consiliare, una deliberazione attuativa, nella quale sono, in particolare, stabiliti:
a) i criteri e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti concernenti le iniziative finanziabili di cui all'articolo 2 e i tempi per la realizzazione delle stesse;
b) i requisiti dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2;
c) i criteri per la valutazione dei progetti e la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità;
d) gli importi massimi concedibili nonché le modalità di erogazione, con riferimento ai vari tipi di iniziative;
e) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni pubbliche;
f) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative, nonché le cause e le modalità di revoca dei contributi concessi.
Art.5
(Monitoraggio delle iniziative)
La Giunta regionale effettua monitoraggi periodici delle iniziative e, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate e sull'efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi perseguiti.
Art. 6
(Norma finanziaria)
Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge si provvede a decorrere dall’esercizio finanziario corrente con legge di approvazione del bilancio.