REGIONE LOMBARDIA VII LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE ATTI

PROGETTO DI LEGGE N. 0174

"Realizzazione di un piano di sviluppo a sostegno dei servizi per l'infanzia"

di iniziativa del Consigliere Silvia FERRETTO CLEMENTI

Relazione

I grandi mutamenti sociali e culturali, le profonde trasformazioni degli assetti sociali e familiari, la nascita di nuovi e più complessi bisogni, le nuove condizioni di pari opportunità e di inserimento e/o reinserimento lavorativo delle donne, l'affermarsi del valore sociale e culturale di una politica organica incentrata sui diritti dei minori, ed, infine, le recenti proposte di legge parlamentari rendono necessaria, da parte della Regione Lombardia, la realizzazione di un piano di sviluppo a favore dei servizi per la prima infanzia.

I servizi per la prima infanzia sono ritenuti un luogo privilegiato per la formazione e per l' educazione delle bambine e dei bambini da tre mesi a tre anni, al fine di favorire lo sviluppo delle capacità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Il sistema dei servizi per la prima infanzia delineato nella proposta di legge deve essere articolato in modo diversificato al fine di garantire libertà di scelta, pluralità di offerta e massima rispondenza alle richieste e alle necessità delle famiglie.

I nuovi servizi per la prima infanzia intesi, così, come servizi sociali, con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza alle bambine e ai bambini da zero a tre anni per un tempo giornaliero flessibile, possono prevedere anche la presenza di genitori e di familiari, in modo da valorizzare il ruolo educativo attivo, che è proprio delle famiglie, e vengono gestiti da educatori di infanzia, con specifiche competenze psico-pedagogiche, e dagli operatori del settore, in stretta collaborazione con i genitori, al fine di garantire la necessaria coerenza educativa.

La sperimentazione, infine, di strutture operative per la prima infanzia, organizzate e gestite delle stesse famiglie o dal privato sociale, con personale qualificato, offre la possibilità di sostenere i genitori nella cura dei figli, di conciliare le scelte professionali e familiari, di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e di incrementare sul territorio iniziative imprenditoriali.

Nell'ambito del principio di sussidiarietà, questo PDL valorizza in particolare da un lato la funzione delle associazioni delle famiglie, già al centro delle politiche regionali, dall'altro le associazioni dei commercianti riconosciute.

Questo aspetto introdotto dal PDL è particolarmente innovativo, in quanto, prevedendo contributi anche a dette associazioni per la realizzazione di ludoteche e/o di spazi di accoglienza per bambini da zero a dodici anni, permette alle famiglie di condividere spazi e tempi urbani anche durante il momento degli acquisti con notevoli ricadute positive proprio sulla qualità della vita dell'infanzia.

Tali interventi concorrono, inoltre, alla realizzazione di una politica a sostegno della piccola distribuzione; ciò significa da un lato la salvaguardia dei centri storici e, in generale, la riqualificazione e la valorizzazione del tessuto urbano e dall'altro una possibilità di competizione per i piccoli commercianti con le grandi catene distributive.

REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO A SOSTEGNO DI SERVIZI PER L' INFANZIA

ART. 1 Finalità

1. I servizi per la prima infanzia consistono in servizi di interesse pubblico, aperti ai bambini di età compresa tra gli zero ed i tre anni, che hanno la funzione e di favorire il pieno sviluppo della personalità del bambino nel quadro di una politica socio educativa fondata sulla tutela delle esigenze specifiche dell'infanzia e nel rispetto del diritto dovere dei genitori, sancito dall'art. 30 della Costituzione, di istruire ed educare la prole.

2. Il sistema integrato dei servizi pubblici per la prima infanzia, così come definiti nel comma 1, è costituito dai nidi di infanzia, dai servizi integrativi, dalle apposite strutture private accreditate, dalle associazioni familiari di cui all'art. 4 e dalle strutture sperimentali di cui al comma 3, in modo da garantire una pluralità di offerte alternative atte a soddisfare adeguatamente le molteplici esigenze delle famiglie, delle bambine e dei bambini e delle condizioni socio economiche del territorio.

3. La Regione ed i comuni possono promuovere o attivare iniziative pubbliche e private destinate alla sperimentazione e ricerca di progetti e metodi innovativi nell'ambito dei servizi di educazione, assistenza, sorveglianza e cura dell' infanzia, in cui sia garantita la presenza di personale specializzato ai sensi dell'art. 2

Art. 2 (profili professionali)

1. Il funzionamento dei servizi educativi della prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali, nell'ambito dei profili professionali individuati dalla legislazione statale e regionale.

2. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini ed alla relazione con le loro famiglie, e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio.

3. Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di assistenza e vigilanza dei bambini, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla preparazione del materiale didattico ed al buon funzionamento dell'attività di servizio.

4. I compiti e le modalità di interazione fra le diverse figure di operatori per l'infanzia sono autonomamente stabilite dagli enti e soggetti gestori, nel rispetto dei contratti di lavoro del settore.

Art. 3 (Funzioni della Regione)

1. La Regione Lombardia, per le finalità della presente legge, esercita le seguenti funzioni:

a) definisce le linee di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo della rete integrata del sistema dei servizi di cui all'art. 1, comma 2, inclusi i servizi di carattere sperimentale;

b) promuovere l'esercizio associato, da parte dei comuni, delle funzioni relative ai servizi per la prima infanzia;

c) definisce gli indirizzi ed incentiva le iniziative per la formazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore;

d) stabilisce i criteri e le modalità per il finanziamento dei servizi pubblici per l'infanzia e delle iniziative sperimentali;

e) definisce gli standards strumentali, organizzativi e gestionali per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private che forniscono i servizi per la prima infanzia;

f) determina i criteri guida per la determinazione, da parte dei comuni,delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate;

g) determina l'ammontare delle risorse finanziarie trasferite ai comuni per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge;

h) verifica la conformità dei piani provinciali di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), con le linee di indirizzo regionali.

Art. 4 (Associazioni familiari)

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 119, comma quarto della Costituzione, e per assicurare una maggiore partecipazione attiva e diretta delle famiglie nella gestione dei servizi ad esse specificamente rivolti, contribuisce, anche economicamente, allo sviluppo dell'associazionismo familiare per la fornitura agli associati, su base volontaria e reciproca, di prestazioni di mutuo sostegno ricreative, educative nonché di sorveglianza a favore dei figli di coppie o singole impegnate in attività lavorativa diurna e/o serale.

2. Le associazioni e formazioni private di cui al comma 1, per potere accedere ai contributi regionali per le loro iniziative, dovranno essere dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), e garantire i requisiti di affidabilità morale e qualità gestionale, definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che individuerà anche gli ulteriori criteri e le procedure per la concessione di tali contributi.

Art. 5 (Servizi ricreativi)

1. La Regione, al fine di difendere e promuovere il mantenimento e la redditività delle attività commerciali di medie e piccole dimensioni nel territorio, contribuisce allo sviluppo delle iniziative, anche a contenuto sperimentale, attivate dalle associazioni locali o di zona dei commercianti, che offrano servizi ricreativi e di custodia per i bambini, da zero a dodici anni, in spazi adeguatamente attrezzati e avvalendosi di personale specializzato, per il tempo necessario ai loro genitori per effettuare gli acquisti.

2. I contributi per le iniziative di cui al comma 1, sono concessi alle associazioni dei commercianti riconosciute ai sensi della precedente normativa o del D. P. R. 361/2000, che intendano realizzare per i propri utenti servizi di qualità idonei a soddisfare contemporaneamente le esigenze delle famiglie e conquistare la fidelizzazione della clientela, tenuto conto dei seguenti elementi riferiti al territorio comunale o alla zona urbana per i quali si dispone:

a) popolazione rilevata per fasce di età e tasso di natalità;

b) densità di presenza dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita;

c) rapporto fra esercizi commerciali di minori dimensioni e centri di cui alla lett. b);

d) afflusso medio di clienti, anche provenienti da altre località, verso la zona di interesse;

e) vita media delle attività commerciali insediate.

3. I servizi di cui al presente comma sono soggetti solo alla normativa nazionale e regionale in materia di sicurezza e salute e possono essere attivati con presentazione al comune, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della denuncia di inizio attività, corredata di autocertificazione di conformità della struttura ricreativa alla predetta normativa.

Art. 6 (funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) adottano, in accordo con i comuni, i piani provinciali di sviluppo e qualificazione dei servizi per l'infanzia, favorendo l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni;

b) promuovono, in collaborazione con i comuni, l'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori dei servizi;

c) gestiscono la raccolta dei dati e dei flussi informativi ed effettuano il monitoraggio delle strutture e servizi per l'infanzia presenti sul territorio provinciale.

Art. 7 (Funzioni dei Comuni)

1. I comuni, secondo il principio affermato dall'art. 118 della Costituzione, sono titolari di tutte le funzioni amministrative relative ai servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza richiedono un esercizio unitario della funzione.

2. In particolare i comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni:

a) rilasciano la autorizzazione al funzionamento ed espletano la vigilanza ed il controllo sui servizi e sulle strutture per l'infanzia;

b) concedono l'accreditamento delle strutture pubbliche e private che gestiscono i servizi per l'infanzia, nel rispetto degli standards qualitativi definiti dalla Regione.

Art. 8 (Norma finanziaria)

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2002 con stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.