REGIONE
LOMBARDIA
VII LEGISLATURA CONSIGLIO
REGIONALE
ATTI "Realizzazione di un piano di sviluppo a
sostegno dei servizi per l'infanzia" di
iniziativa del Consigliere Silvia FERRETTO CLEMENTI Relazione
I
grandi mutamenti sociali e culturali, le profonde trasformazioni degli
assetti sociali e familiari, la nascita di nuovi e più complessi bisogni,
le nuove condizioni di pari opportunità e di inserimento e/o
reinserimento lavorativo delle donne, l'affermarsi del valore sociale e
culturale di una politica organica incentrata
sui diritti dei minori, ed, infine, le recenti
proposte di legge parlamentari rendono necessaria, da parte della
Regione Lombardia, la realizzazione di un piano di sviluppo a favore dei
servizi per la prima infanzia. I
servizi per la prima infanzia sono ritenuti
un luogo privilegiato per la formazione e per l' educazione delle
bambine e dei bambini da tre
mesi a tre anni, al fine di favorire lo sviluppo delle
capacità cognitive, affettive, relazionali e sociali. Il
sistema dei servizi per la prima infanzia delineato nella proposta di
legge deve essere articolato in modo diversificato al fine di garantire
libertà di scelta, pluralità di offerta e massima rispondenza alle
richieste e alle necessità delle famiglie. I
nuovi servizi per la prima infanzia intesi, così,
come servizi sociali, con caratteristiche educative e ludiche per
l'assistenza alle bambine e
ai bambini da zero a tre anni per un tempo giornaliero flessibile, possono
prevedere anche la presenza di genitori e di familiari, in modo da
valorizzare il ruolo educativo attivo, che è proprio
delle famiglie, e vengono
gestiti da educatori di infanzia, con specifiche competenze
psico-pedagogiche, e dagli operatori del settore, in stretta
collaborazione con i genitori, al fine di garantire la necessaria coerenza
educativa. La
sperimentazione, infine, di strutture operative per la prima infanzia,
organizzate e gestite delle stesse famiglie o dal privato sociale, con
personale qualificato, offre la possibilità di sostenere i
genitori nella cura dei figli, di conciliare le scelte professionali e
familiari, di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e di
incrementare sul territorio iniziative imprenditoriali. Nell'ambito
del principio di sussidiarietà, questo PDL valorizza in particolare da un
lato la funzione delle associazioni delle famiglie, già al centro delle
politiche regionali, dall'altro le associazioni dei commercianti
riconosciute. Questo
aspetto introdotto dal PDL è particolarmente innovativo, in quanto,
prevedendo contributi anche a dette associazioni per la realizzazione di
ludoteche e/o di spazi di accoglienza per bambini da zero a dodici anni,
permette alle famiglie di condividere spazi e tempi urbani anche durante
il momento degli acquisti con notevoli ricadute positive proprio sulla
qualità della vita dell'infanzia. Tali interventi concorrono, inoltre, alla realizzazione di una politica a sostegno della piccola distribuzione; ciò significa da un lato la salvaguardia dei centri storici e, in generale, la riqualificazione e la valorizzazione del tessuto urbano e dall'altro una possibilità di competizione per i piccoli commercianti con le grandi catene distributive. REALIZZAZIONE
DI UN PIANO DI SVILUPPO A SOSTEGNO DI SERVIZI PER L' INFANZIA
ART.
1 Finalità 1.
I servizi per la prima
infanzia consistono in servizi di interesse pubblico, aperti
ai bambini di età
compresa tra gli zero ed i tre anni, che hanno la funzione e di favorire
il pieno sviluppo della personalità del bambino nel quadro di una
politica socio educativa fondata sulla tutela delle esigenze specifiche
dell'infanzia e nel rispetto del diritto dovere dei genitori, sancito
dall'art. 30 della Costituzione, di
istruire ed educare la prole. 2.
Il sistema integrato dei
servizi pubblici per la prima infanzia, così come definiti nel comma 1,
è costituito dai nidi di infanzia, dai servizi integrativi, dalle
apposite strutture private accreditate, dalle associazioni familiari di
cui all'art. 4 e dalle
strutture sperimentali di cui al comma 3, in modo da garantire una
pluralità di offerte alternative atte a soddisfare adeguatamente le
molteplici esigenze delle famiglie, delle bambine e dei bambini e delle
condizioni socio economiche del territorio. 3.
La Regione ed i comuni
possono promuovere o attivare iniziative
pubbliche e private destinate alla sperimentazione e ricerca di
progetti e metodi innovativi
nell'ambito dei servizi di educazione, assistenza, sorveglianza e cura
dell' infanzia, in cui sia
garantita la presenza di personale specializzato ai sensi dell'art. 2 Art. 2 (profili
professionali) 1.
Il funzionamento dei
servizi educativi della prima infanzia è assicurato dal personale
educatore e dal personale addetto ai servizi generali, nell'ambito dei
profili professionali individuati dalla legislazione statale e regionale. 2.
Gli educatori hanno
competenze relative alla cura ed educazione dei bambini ed alla relazione
con le loro famiglie, e provvedono all'organizzazione e al funzionamento
del servizio. 3.
Gli addetti ai servizi
generali svolgono compiti di assistenza e vigilanza dei bambini, di
pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il
personale educatore alla preparazione
del materiale didattico ed al buon funzionamento dell'attività di
servizio. 4.
I compiti e le modalità di
interazione fra le diverse figure di operatori per l'infanzia sono
autonomamente stabilite dagli enti e soggetti gestori, nel rispetto dei
contratti di lavoro del settore. Art. 3 (Funzioni della
Regione) 1.
La Regione Lombardia, per
le finalità della presente legge, esercita le seguenti funzioni: a)
definisce le linee di
indirizzo e di programmazione per lo sviluppo della rete integrata del
sistema dei servizi di cui
all'art. 1, comma 2, inclusi i servizi di carattere sperimentale; b)
promuovere l'esercizio
associato, da parte dei comuni, delle funzioni relative ai servizi per la
prima infanzia; c)
definisce gli indirizzi ed
incentiva le iniziative per la formazione ed aggiornamento professionale
degli operatori del settore; d)
stabilisce i criteri e le
modalità per il finanziamento dei servizi pubblici per l'infanzia e
delle iniziative sperimentali; e)
definisce gli standards
strumentali, organizzativi e gestionali per l'accreditamento delle
strutture pubbliche e private che forniscono i servizi per la prima
infanzia; f)
determina i criteri guida
per la determinazione, da parte dei comuni,delle tariffe per la
remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate; g)
determina l'ammontare
delle risorse finanziarie trasferite ai comuni per l'esercizio delle
funzioni loro attribuite dalla presente legge; h)
verifica la conformità dei
piani provinciali di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), con le linee di
indirizzo regionali. Art. 4 (Associazioni
familiari) 1.
La Regione, in attuazione
del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 119, comma
quarto della Costituzione, e
per assicurare una maggiore partecipazione attiva e diretta delle famiglie
nella gestione dei servizi ad esse specificamente rivolti, contribuisce,
anche economicamente, allo sviluppo dell'associazionismo familiare per
la fornitura agli associati, su base volontaria e reciproca, di
prestazioni di mutuo sostegno
ricreative, educative nonché
di sorveglianza a favore dei figli di coppie o singole impegnate in
attività lavorativa diurna e/o serale. 2.
Le associazioni e
formazioni private di cui al comma 1, per potere accedere ai contributi
regionali per le loro iniziative, dovranno essere dotate di personalità
giuridica, ai sensi dell'art. 7 del d.p.r.
10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto), e garantire i
requisiti di affidabilità morale
e qualità gestionale, definiti
con apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che individuerà
anche gli ulteriori criteri e le procedure per la concessione di tali
contributi. Art. 5 (Servizi
ricreativi) 1.
La Regione, al fine di
difendere e promuovere il mantenimento e la redditività delle attività
commerciali di medie e piccole dimensioni nel territorio, contribuisce
allo sviluppo delle iniziative, anche a contenuto
sperimentale, attivate dalle associazioni locali o di zona dei
commercianti, che offrano servizi ricreativi e di custodia per i bambini,
da zero a dodici anni, in
spazi adeguatamente attrezzati e avvalendosi di personale specializzato,
per il tempo necessario ai loro genitori per effettuare gli acquisti. 2.
I contributi per le
iniziative di cui al comma 1, sono concessi alle associazioni dei
commercianti riconosciute ai sensi della precedente normativa o del D. P.
R. 361/2000, che intendano realizzare per i propri utenti servizi di
qualità idonei a soddisfare contemporaneamente le esigenze delle famiglie
e conquistare la fidelizzazione della clientela, tenuto conto dei seguenti
elementi riferiti al territorio comunale o alla zona urbana per i quali si
dispone: a)
popolazione rilevata per
fasce di età e tasso di natalità; b)
densità di presenza dei
centri commerciali e delle grandi superfici di vendita; c)
rapporto fra esercizi
commerciali di minori dimensioni e centri di cui alla lett. b); d)
afflusso medio di clienti,
anche provenienti da altre località, verso la zona di interesse; e)
vita media delle attività
commerciali insediate. 3.
I servizi di cui al
presente comma sono soggetti solo alla normativa nazionale e regionale in
materia di sicurezza e salute e possono essere attivati con presentazione
al comune, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
della denuncia di inizio attività, corredata di autocertificazione
di conformità della struttura ricreativa alla predetta normativa.
Art.
6 (funzioni delle Province) 1. Le Province esercitano le seguenti funzioni: a)
adottano, in accordo con i
comuni, i piani provinciali di sviluppo e qualificazione dei servizi per
l'infanzia, favorendo l'esercizio associato delle funzioni da parte
dei comuni; b)
promuovono, in
collaborazione con i comuni, l'organizzazione di corsi di formazione per
gli operatori dei servizi; c)
gestiscono la raccolta dei
dati e dei flussi informativi ed effettuano il monitoraggio delle
strutture e servizi per l'infanzia presenti sul territorio provinciale. Art.
7 (Funzioni dei Comuni) 1.
I comuni, secondo il
principio affermato dall'art. 118 della Costituzione, sono titolari di
tutte le funzioni amministrative relative ai servizi sociali per
l'infanzia e l'adolescenza richiedono
un esercizio unitario della funzione. 2.
In particolare i comuni,
singoli o associati, esercitano
le seguenti funzioni: a)
rilasciano la
autorizzazione al funzionamento ed espletano la vigilanza ed il controllo
sui servizi e sulle strutture per l'infanzia; b)
concedono
l'accreditamento delle strutture pubbliche e private che gestiscono i
servizi per l'infanzia, nel rispetto degli standards qualitativi
definiti dalla Regione. Art.
8 (Norma finanziaria) Agli
oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2002 con stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio. |