PROGETTO
DI LEGGE
di
iniziativa del Consigliere
SILVIA
FERRETTO CLEMENTI
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“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
L.R. 5 DICEMBRE 1983, N.
91
“DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA”
E DELLA L.R. 4 MAGGIO 1990, N. 28
“MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA
L.R. 5 DICEMBRE 1983, N. 91”
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RELAZIONE
La
domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni lombardi
è in continua e vertiginosa crescita, ma i parametri sui quali
attualmente si basa il Bando per l’assegnazione degli alloggi risultano
essere attualmente penalizzanti per numerosi cittadini italiani.
Le
modifiche e le integrazioni apportate alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 91
“Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni,
tengono conto della nuova realtà sociale e sono più rispondenti ai
bisogni dei cittadini.
Le
modifiche proposte riguardano principalmente:
-
l’innalzamento del limite reddituale a € 19.000, al
fine di favorire una maggiore e più equa partecipazione dei cittadini
ai programmi di edilizia
residenziale pubblica;
-
l’assegnazione di un punteggio maggiorato a coloro
che siano in possesso della cittadinanza italiana da almeno 10 anni
;
-
l’esclusione dal bando di coloro che abbiano occupato
abusivamente un alloggio residenziale, al fine di contrastare
l’abusivismo;
-
il divieto di ospitalità temporanea di terze persone
negli alloggi assegnati per un periodo superiore a tre mesi, al fine di
prevenire e di combattere l’illegalità e la prepotenza.
PROGETTO
DI LEGGE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
L.R. 5 DICEMBRE 1983, N. 91
“DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA” E DELLA L.R. 4 MAGGIO 1990, N. 28
“MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R.
5 DICEMBRE 1983, N. 91”
Titolo I.
PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Articolo
2 (Requisiti soggettivi)
Al Punto a2), dopo ..il
lavoratore extracomunitario residente in Italia, viene aggiunto: da almeno
dieci anni,
Viene
abrogato il punto a3).
Il punto f1)
viene così sostituito:
f1)
un reddito complessivo del nucleo famigliare non superiore al limite
stabilito al momento di pubblicazione del bando di concorso. Per
reddito annuo complessivo del nucleo famigliare deve intendersi la
somma di tutti i reddito fiscalmente imponibili di tutti i componenti del
nucleo famigliare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi
previdenziali e degli assegni familiari, in aggiunta all’imponibile
fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni ed
altri sussidi percepiti, ivi compresi quelli esentasse purchè
continuativi.
Il limite massimo
di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica viene
pertanto fissato in €19.000, a partire dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Dopo
il punto g) viene inserito:
e) chi non abbia
occupato abusivamente un alloggio residenziale.
Articolo 7
(Attribuzione dei punteggi)
Dopo il punto 3) viene inserito:
4)
richiedenti in possesso di cittadinanza italiana da almeno 10 anni: punti
5;
5)
richiedenti residenti in Regione Lombardia da almeno 5 anni: punti 1;
Articolo 14
comma 4 (Subentro nella domanda e nell’assegnazione)
Viene aggiunto
al comma 4, dopo ospitalità temporanea :
4a.
E’ ammessa l’ospitalità temporanea di terze persone per un periodo
non superiore a tre mesi. Qualora l’ospitalità si protragga per un
periodo superiore a tre mesi, anche non consecutivi nell’arco
dell’anno solare, l’ospitalità è ammessa esclusivamente previa
autorizzazione del comune e contestuale alla segnalazione
dell’assegnatario all’ente gestore.
4b.
Dal terzo mese di permanenza nell’alloggio, l’ente gestore provvede ad
integrare il canone di locazione con una indennità di occupazione
determinata in considerazione della capacità reddituale della persona
ospitata.
4c.
L’ospitato non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto
al subentro in nessun momento, nè nei confronti dell’assegnatario nè
nei confronti dell’ente gestore.
Titolo III
Provvedimenti estintivi
dell’assegnazione
All’articolo
21 (Annullamento dell’assegnazione) dopo il comma 5, viene aggiunto:
Vengono
esclusi dalla assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
coloro che occupano abusivamente edifici residenziali.
L’esclusione ha efficacia immediata e permane per 20 anni.
All’articolo
25 (Occupazione degli alloggi senza titolo), dopo il comma 3 viene
aggiunto:
4.
Per tutti gli alloggi che dalla data di entrata in vigore della
presente legge vengono occupati senza titolo, si procede ai sensi
dell'articolo 633 del codice penale, da parte del legale rappresentante
dell'ente gestore. L'intimazione di rilascio nel termine di trenta giorni
costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti senza titolo e
non è soggetta a graduazioni o proroghe.