PROGETTO DI LEGGE  

di iniziativa del Consigliere  

SILVIA FERRETTO CLEMENTI  

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 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA 
L.R.  5 DICEMBRE 1983, N. 91 
“DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”
E DELLA L.R. 4 MAGGIO 1990, N. 28 
“MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA 
L.R.  5 DICEMBRE 1983, N. 91”

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RELAZIONE

La domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni lombardi è in continua e vertiginosa crescita, ma i parametri sui quali attualmente si basa il Bando per l’assegnazione degli alloggi risultano essere attualmente penalizzanti per numerosi cittadini italiani.

 

Le modifiche e le integrazioni apportate alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 91 “Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni, tengono conto della nuova realtà sociale e sono più rispondenti ai bisogni dei cittadini.

 

Le modifiche proposte riguardano principalmente:

 

-     l’innalzamento del limite reddituale a € 19.000, al fine di favorire una maggiore e più equa partecipazione dei cittadini  ai programmi di  edilizia residenziale pubblica;

 

-     l’assegnazione di un punteggio maggiorato a coloro che siano in possesso della cittadinanza italiana da almeno 10 anni  ;

 

-     l’esclusione dal bando di coloro che abbiano occupato abusivamente un alloggio residenziale, al fine di contrastare l’abusivismo;

 

-     il divieto di ospitalità temporanea di terze persone negli alloggi assegnati per un periodo superiore a tre mesi, al fine di prevenire e di combattere l’illegalità e la prepotenza.

 

 

PROGETTO DI LEGGE

 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R.  5 DICEMBRE 1983, N. 91 “DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” E DELLA L.R. 4 MAGGIO 1990, N. 28 “MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R.  5 DICEMBRE 1983, N. 91”

Titolo I.  PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI  

Articolo 2 (Requisiti soggettivi)

Al Punto a2), dopo ..il lavoratore extracomunitario residente in Italia, viene aggiunto: da almeno dieci anni,

Viene abrogato il punto  a3).

Il punto f1) viene così sostituito:

f1) un reddito complessivo del nucleo famigliare non superiore al limite stabilito al momento di pubblicazione del bando di concorso. Per  reddito annuo complessivo del nucleo famigliare deve intendersi la somma di tutti i reddito fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo famigliare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, in aggiunta all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni ed altri sussidi percepiti, ivi compresi quelli esentasse purchè continuativi.

Il limite massimo di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica viene pertanto fissato in €19.000, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo il punto g) viene inserito:

e) chi non abbia occupato abusivamente un alloggio residenziale.

Articolo 7 (Attribuzione dei punteggi)

Dopo il punto 3) viene inserito:

4) richiedenti in possesso di cittadinanza italiana da almeno 10 anni: punti 5;

5) richiedenti residenti in Regione Lombardia da almeno 5 anni: punti 1;

 

Articolo 14 comma 4 (Subentro nella domanda e nell’assegnazione)

Viene aggiunto  al comma 4, dopo ospitalità temporanea :

4a. E’ ammessa l’ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a tre mesi. Qualora l’ospitalità si protragga per un periodo superiore a tre mesi, anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare, l’ospitalità è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del comune e contestuale alla segnalazione dell’assegnatario all’ente gestore.

4b. Dal terzo mese di permanenza nell’alloggio, l’ente gestore provvede ad integrare il canone di locazione con una indennità di occupazione determinata in considerazione della capacità reddituale della persona ospitata.

4c. L’ospitato non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro in nessun momento, nè nei confronti dell’assegnatario nè nei confronti dell’ente gestore.

Titolo III

Provvedimenti estintivi dell’assegnazione

All’articolo 21 (Annullamento dell’assegnazione) dopo il comma 5, viene aggiunto:

Vengono esclusi dalla assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  coloro che occupano abusivamente edifici residenziali. L’esclusione ha efficacia immediata e permane per 20 anni.

All’articolo 25 (Occupazione degli alloggi senza titolo), dopo il comma 3 viene
aggiunto:

4.  Per tutti gli alloggi che dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono occupati senza titolo, si procede ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, da parte del legale rappresentante dell'ente gestore. L'intimazione di rilascio nel termine di trenta giorni costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti senza titolo e non è soggetta a graduazioni o proroghe.