di iniziativa del Consigliere
Silvia Ferretto Clementi
REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
SULLA PRESENZA DELLE POPOLAZIONI NOMADI O DI ETNIA TRADIZIONALMENTE
NOMADE O SEMI-NOMADE NEL TERRITORIO LOMBARDO
R e l a z i o n e
Le popolazioni nomadi e semi-nomadi indicate generalmente col termine di "zingari ", sono presenti in tutta l'Italia e quindi anche nel territorio della Lombardia.
Il termine "zingaro", che deriva dal nome con cui alcuni gruppi nomadi venivano chiamati nell'Impero Bizantino intorno all'anno 1000, viene oggi frequentemente utilizzato per indicare "il popolo di una nazione transnazionale senza territorio ".
La stima della consistenza numerica degli zingari in Italia ed in Lombardia in particolare non è facile, sebbene il nomadismo che li contraddistingueva stia sempre più venendo a mancare (molti sono ormai nomadi solo di origine e stanziali di fatto), sia per la volontà degli stessi zingari di sfuggire ai controlli burocratici (per cui spesso non denunciano nascite e morti), sia per carenze attinenti ai censimenti.
L'acquisizione di dati anagrafici da fonti ufficiali (uffici anagrafe dei comuni, polizia municipale, servizi sociali) evidenzia che in molti casi gli uffìci interpellati non sono in grado di fornire una risposta certa e scarsa o nulla è la segnalazione di presenze stagionali o itineranti.
Secondo un censimento svolto nel 2006 dall'Opera Nomadi, nel complesso i nomadi che vivono nel nostro Paese, sono circa 150.000 di cui 70.000 con cittadinanza italiana, mentre i rimanenti 80.000 sarebbero originari dei Balcani. Sicuramente questi dati sono già superati e sono destinati a crescere esponenzialmente in seguito al recente ingresso nell’Unione Europea di Bulgaria e Romania. Gli ultimi dati espressi dal Ministero dell'Interno (2005) stimano che la loro incidenza percentuale sulla popolazione italiana si colloca tra 0,30 per cento e 0,35 per cento, ma è probabilmente superiore e lo sarà certamente ancor di più in futuro.
Il rapporto tra zingari e comunità italiana è sempre stato e è a tutt’oggi molto problematico a causa, principalmente, di due motivi: il primo imputabile al comportamento particolare proprio della popolazione zingara fondamentalmente contrario e ostile a qualsiasi tipo di controllo e di integrazione, e il secondo attribuibile alla secolare diffidenza, purtroppo in molti casi giustificata, della comunità italiana nei loro confronti.
La situazione nella nostra Regione è caratterizzata da una estrema confusione.
Secondo una ricerca condotta dall’Ismu (Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità) sarebbero 10.000 - 11.000 i nomadi, di origine Rom e Sinti che vivono nella nostra regione, per un totale di circa 350 insediamenti, di cui meno della metà è regolare (dove per regolare non si intende necessariamente in regola con tutte le normative di accampamento ma semplicemente che i terreni non sono occupati abusivamente).
Non esistono dati attendibili né sugli insediamenti esistenti, né sul numero delle presenze.
La materia nella nostra Regione è attualmente regolamentata dalla legge 22 dicembre 1989, n. 77 che si è dimostrata del tutto inadeguata a risolvere e a gestire il problema del nomadismo. Una legge che prendeva in considerazione la questione esclusivamente dal punto di vista della tutela di queste popolazioni (del loro patrimonio culturale, della loro possibilità di accesso ai servizi pubblici e dei minori), prevedendo politiche di intervento volte a favorirne l’accoglienza a livello sociale e strutturale.
Tutto ciò ha portato nel concreto alla realizzazione sul nostro territorio di centinaia di campisosta, che, spesso impossibili da controllare, si trasformano regolarmente in ricettacoli di delinquenza, in cui le condizioni igieniche sono disastrose con la conseguenza che, oltre a non risolvere il problema della loro integrazione, nascono e si sedimentano enormi disagi per la popolazione residente nelle zone limitrofe e non solo, popolazione che si ritrova in ultima analisi a farne le spese soprattutto dal punto di vista della sicurezza che viene pesantemente compromessa.
Alla luce di quanto esposto, con la presente proposta di legge si intende regolamentare e disciplinare gli interventi diretti alle popolazioni nomadi presenti in Lombardia, accostando all’obiettivo ineccepibile della loro tutela, quella della tutela dei diritti e della sicurezza del resto della popolazione.
Non si può dimenticare infatti che sul piano culturale per molti zingari il furto è una delle risorse economiche per la sopravvivenza e costituisce espressione di solidarietà familiare e di concreto e doveroso contributo al sostentamento del nucleo. Non viene dunque considerato un comportamento deviante. Al contrario. E’ per questo che buona parte della popolazione nomade ammette lo sfruttamento dei minori con il loro impiego nell’accattonaggio e nel furto, tanto che quasi il 50% delle denunce nei confronti di minori intorno ai quattordici anni riguarda ragazzi appartenenti alla cultura nomade.
Controllo della legittimità della loro presenza sul territorio regionale, contrasto di ogni forma di illegalità e di sfruttamento dei minori gli strumenti attraverso i quali questa proposta di legge si propone di risolvere un problema molto sentito nella nostra regione e nelle nostre città soprattutto a livello di sicurezza, un problema che rischia di diventare una vera e propria emergenza sociale.
Tale proposta, che mira a facilitare il dialogo e la convivenza con le popolazioni residenti, è indirizzata alle tutte le popolazioni - siano esse comunitarie, extracomunitarie oppure apolidi - che fanno del nomadismo il loro stile di vita.
Essa non vuole in alcun modo essere contro i "nomadi". Vuole al contrario dare la possibilità a coloro che ne hanno titolo e che rispettano la legge italiana, di essere ospitati sul territorio lombardo, di ricevere istruzione e formazione professionale al fine di promuoverne l’integrazione, anche attraverso la possibilità di svolgere un lavoro onesto.
Presupposto imprescindibile, e non potrebbe essere altrimenti, per l'applicazione delle norme contenute nella proposta di legge allegata, é che i soggetti nomadi siano regolarmente presenti sul territorio regionale ed in regola con ogni norma in materia di ingresso sul territorio italiano ed in possesso del regolare permesso di soggiorno.
Il problema del nomadismo non si può limitare a creare aree di accoglienza o essere gestito dalle sole forze dell'associazionismo volontaristico: governare e controllare il nomadismo, con soluzioni dignitose e decorose per la persona umana, nel rispetto della specificità del fenomeno significa adottare anche norme che permettano di coordinare la realizzazione delle zone di accoglienza e delle infrastrutture necessarie.
La Regione deve adottare linee guida entro le quali i comuni e gli altri attori chiamati in causa per la gestione di tale fenomeno debbono muoversi rendendo pacifici e complementari i rapporti con le popolazioni stanziali.
In tale contesto deve inserirsi l'iniziativa degli enti locali, veri primi attori, per l'attivazione di aree di accoglienza ove il numero dei soggetti sia programmato ed accertato, in modo da consentire, con precisi limiti e presupposti, la fornitura di ogni servizio di base.
Tra questi rientrano quelli di scolarizzazione per i minori e di tutela dell'infanzia (fondamentali al fine di contrastare ogni forma di abuso e sfruttamento minorile) e quelli di opportunità di formazione professionale per gli adulti (finalizzate a permettere un loro potenziale inserimento nel mondo del lavoro), interventi indispensabili se pensiamo che il 97% dei bambini zingari non frequenta la scuola dell’obbligo e che la maggior parte degli zingari adulti è analfabeta anche se di nazionalità italiana.
Questo progetto di legge fa si che la Regione assuma un ruolo guida nei confronti degli altri enti locali, impedendo interventi scoordinati, i cui scopi sono spesso effimeri e hanno come unica e vera finalità, ancorché occulta di puntare ad arricchire il soggetto attuatore.
Tra le norme più rilevanti della proposta di legge, si segnalano:
1) l'articolo 2, ove é riconosciuto ai comuni, la facoltà dì realizzare sul proprio territorio, nel rispetto dello strumento urbanistico generale comunale, campi di sosta per l'accoglienza dei nomadi, tenendo conto, nel contempo ed al fine di una pacifica convivenza, dei limiti quantitativi di presenza nomade sul territorio comunale. Si stabilisce, inoltre, che ogni singolo comune interessato alla realizzazione dei campi di cui sopra dovrà adottare uno specifico regolamento comunale disciplinante l'accesso e l'uso dell'area attrezzata;
2) l'articolo 3, disciplina le misure minime e massime delle aree di sosta, i servizi obbligatori che debbono essere previsti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla realizzazione;
3) l'articolo 4, prevede gli obblighi per gli appartenenti alle comunità nomadi che desiderano entrare nel campo di accoglienza. Condizione sine qua non per poter chiedere di accedere all’area attrezzata è che non abbiano precedenti penali. Essi devono, inoltre, nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza, farsi identificare presso il comune di accoglienza: cosa di facile realizzazione se si pensa che costoro debbono essere regolarmente entrati in Italia e pertanto sono già stati identificati presso la frontiera. Per quanto attiene, poi, alla permanenza nel campo di sosta, ogni singolo nomade, ovvero genitore se trattasi di individuo minorenne, dovrà versare una quota, stabilita di anno in anno dal gestore del campo, per coprire i costi relativi all'uso dell'acqua potabile, energia elettrica. raccolta rifiuti e per eventuali danni causati alle strutture ospitanti. Viene inoltre stabilito un periodo massimo di sosta consentito pari a 6 mesi, prorogabile solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti dei minori in età scolare che abbiano però regolarmente frequentato almeno il 90% delle lezioni. Fra i motivi per l’allontanamento immediato, oltre al non mandare i minori a scuola, anche il danneggiamento delle strutture dell’area attrezzata, l’ospitare soggetti non regolarmente registrati e il non essere in regola con i pagamenti previsti;
4) é inoltre stabilito, agli articoli successivi, che il comune possa gestire direttamente il campo di sosta ovvero affidarne la gestione a terzi: in tal caso, la scelta deve avvenire tramite gara d'appalto ad evidenza pubblica, così da recepire i principi di trasparenza dell'attività amministrativa e di libera concorrenza tra i diversi operatori economici;
5) i comuni, nell'ambito della vigilanza delle norme sancite dalla presente proposta dì legge e dagli eventuali regolamenti adottati in sua conseguenza, debbono, mensilmente predisporre controlli sul rispetto dell'intera disciplina, sanzionando eventuali contravventori;
6) fondamentali sono, poi, gli articoli 6, 7 e 8, che stabiliscono il diritto dei bambini-nomadi a ricevere una adeguata scolarizzazione per il periodo di tempo della sosta e l'obbligo conseguente da parte dei comuni di adottare iniziative per conseguire tale fine. Viene inoltre fissata un'efficace azione di tutela e di lotta all'abuso e allo sfruttamento della condizione minorile attraverso iniziative interistituzionali volte a contrastare tale fenomeno. Infine viene sancito il principio secondo il quale il nomade adulto deve essere invogliato a frequentare attività formative, tese a permettergli di inserirsi, in un secondo tempo, nel mondo del lavoro.
A tale fine la Regione, dopo avere verificato l'effettivo svolgimento del corso e la regolare frequenza dei nomadi, eroga contributi, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dal comuni per la promozione del corsi di formazione professionale.
La presente proposta di legge regionale si ripropone, quindi, di concorrere alla soluzione del problema derivante da un nomadismo incontrollato attraverso una più precisa attribuzione di diritti, ma anche e soprattutto di doveri e di una regolamentazione degli interventi diretti alla popolazioni nomade presente in Lombardia nel rispetto delle funzioni dei diversi operatori sul territorio, contrastando l'illegalità e lo sfruttamento minorile e dando alle popolazioni residenti la possibilità di convivere serenamente con questa realtà.
REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SULLA PRESENZA DELLE POPOLAZIONI NOMADI O DI ETNIA TRADIZIONALMENTE NOMADE O SEMI-NOMADE NEL TERRITORIO LOMBARDO
Art. 1 - Oggetto e finalità.
1. La Regione Lombardia, nel rispetto della legislazione vigente e fatte salve le limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità e sicurezza, riconosce il diritto al nomadismo ed alla sosta sul territorio regionale e ne disciplina l'esercizio, secondo le modalità previste dalle disposizioni seguenti.
2. La Regione assicura il coordinamento e la programmazione degli interventi diretti alle popolazioni nomadi intesi a:
a) favorire i rapporti con le comunità locali ed a migliorarne le relazioni anche con le istituzioni pubbliche disciplinandone la permanenza nel territorio;
b) promuovere l'accesso all'istruzione e la partecipazione ai corsi di formazione professionale al fine del possibile inserimento dei nomadi nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro;
c) contrastare ogni forma di abuso e di sfruttamento dei minori.
3. La Regione prevede l'erogazione di contributi ai comuni per la realizzazione e la gestione di campi sosta, per la formazione e per la tutela dell'infanzia a condizione che vengano rispettate le caratteristiche e gli obblighi previsti della presente normativa.
4. Destinatari delle norme della presente legge sono le popolazioni nomadi e semi-nomadi, presenti sul territorio lombardo, comunque denominate.
Art. 2 - Regolamentazione dell'accoglienza.
1. L'accoglienza dei nomadi e dei relativi mezzi di pernottamento autonomi è subordinata alla disponibilità di campi di sosta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3. Oltre i limiti di cui all'ultimo comma del presente articolo ed all'esterno delle aree all'uopo adibite ovvero delle altre strutture ricettive autorizzate, non è consentita la sosta sul territorio regionale ed in ogni caso il numero degli ospiti nei singoli campi non può superare la capacità ricettiva dei medesimi.
2. I comuni possono individuare sul proprio territorio uno o più siti da destinare, con spesa a carico dei rispettivi bilanci, alla realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità dei nomadi. Tali aree dovranno rispettare le destinazioni d'uso dello strumento urbanistico comunale: diversamente dovrà essere predisposta ed approvata motivata e specifica variante urbanistica.
3. Gli enti interessati devono adottare un regolamento contenente la disciplina dell'uso e delle modalità di accesso alle aree attrezzate esistenti sul proprio territorio al fine di garantire una dignitosa ed ordinata convivenza delle comunità nomadi anche con la popolazione residente.
4. I comuni devono vigilare sul rispetto delle norme emanate prevedendo un controllo mensile delle condizioni dell'area nonché una verifica delle presenze. Il regolamento in particolare deve prevedere:
a) la capacità ricettiva di ogni area attrezzata in relazione alla sua estensione;
b) le norme per la gestione e manutenzione dell'area;
c) i criteri per l'assegnazione delle piazzole;
d) le modalità per la registrazione delle presenze e per la segnalazione dei minori soggetti all'obbligo scolastico, nonché gli orari per l'accesso al campo;
e) il versamento cauzionale, al momento della registrazione, di una somma pari a quindici giorni di sosta per la manutenzione dell' area;
f) il versamento, a scadenza almeno quindicinale, da parte di ciascun utente, di un contributo per le spese di gestione, fissato in misura tale da coprire i costi dell'energia elettrica e dell'acqua potabile utilizzate, nonché la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle acque reflue;
g) le sanzioni, sino all'allontanamento dal campo, in caso di inosservanza delle disposizioni in esso contenute.
5. Copia del regolamento, redatto anche nella eventuale lingua della popolazione nomade presente, è affisso all'interno dell'area attrezzata.
6. Il godimento di servizi pubblici, da parte dei nomadi, è subordinato alla regolarità della loro presenza nel territorio nazionale ed all'esatto adempimento degli obblighi prescritti dalla legge. Sono, comunque. erogate le prestazioni di assistenza sanitaria urgenti ed indifferibili come previsto dalla legge nazionale.
7. La presenza nomade, nelle aree di sosta situate nel territorio dei singoli comuni, non dovrà comunque superare l’1 per mille della popolazione ivi residente.
Art. 3 - Aree di sosta.
1. Le aree attrezzate per la sosta dei nomadi sono dotate di delimitazione perimetrale. servizi igienici collegati alla rete fognaria ed idrica, acqua potabile calda e fredda e lavatoi, illuminazione pubblica ed impianti per l'allacciamento all'energia elettrica ad uso privato, aree verdi, contenitori per rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata adatti all'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta e cabina telefonica. Tali attrezzature devono essere proporzionate alla capacità ricettiva dell'area e l'intera superficie di essa deve essere asfaltata.
2. L'ampiezza dell'area di sosta non deve essere inferiore ai duemila e non superiore ai quattromila metri quadrati. All'interno del campo di sosta ad ogni nucleo familiare deve essere assicurato uno spazio adeguato alla propria consistenza; a tale fine l'area é suddivisa in piazzole non inferiori a cento metri quadrati e comunque tali che ogni nomade possa disporre di almeno dieci metri quadri.
3. I comuni che intendono realizzare aree di sosta devono richiedere, sul progetto definitivo e relativamente all'opportunità ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche ed alla ubicazione del campo, il preventivo parere della Giunta regionale. Quest'ultima potrà valutare la possibilità di concedere, in presenza di giustificate ragioni, specifiche e motivate deroghe ai limiti minimi e massimi di ampiezza dell'area fissati nel comma precedente. Il parere é reso nei novanta giorni successivi alla richiesta ed é vincolante.
4. L'azienda sanitaria competente per territorio garantisce, al campo di sosta, la vigilanza sulle condizioni ambientali ed igienico sanitarie, attraverso controlli mensili, dei quali inoltra rapporto semestrale alla Regione.
Art. 4 - Obblighi degli appartenenti alle comunità nomadi.
1. Gli appartenenti alle comunità nomadi, che intendono stabilire la loro provvisoria dimora nell'area attrezzata, sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e pubblica sicurezza nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento. Gli apolidi e i nomadi in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana devono, altresÌ, uniformarsi alla legislazione statale in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato.
2. Può accedere all’area attrezzata solo il nomade che non abbia precedenti penali.
3. Per accedere all’area attrezzata per la sosta ogni nomade, in particolare, deve:
a) fare richiesta al comune interessato esibendo validi documenti di identità per la registrazione ed indicando il presunto periodo di permanenza, fino ad un massimo di 6 mesi, fatto salvo per i nuclei familiari nei quali siano presenti minori in età scolare, per i quali si rimanda al comma 4;
b) versare, a titolo di deposito cauzionale, al gestore dell'area, una somma corrispondente a quindici giorni di sosta. Tale importo verrà restituito al termine dell'utilizzo dell'area attrezzata, sottratti gli importi per eventuali danni arrecati alle attrezzature esistenti, nonché quelli per il mancato pagamento dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f). Sono fatti salvi i maggiori importi a qualsiasi titolo dovuti e le conseguenti sanzioni previste dalla legge;
c) versare al gestore dell'area i contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).
4. Per i nuclei familiari in cui siano presenti minori in età scolare che, salvo comprovati motivi di salute, siano stati presenti ad almeno il 90% delle lezioni, il periodo massimo di permanenza nell’area attrezzata può essere prolungato fino al termine del ciclo scolastico da questi frequentato.
Il superamento del 10% delle assenze da parte di uno dei minori componenti il nucleo familiare, salvo comprovati motivi di salute, comporta l’immediato allontanamento dall’area di sosta dell’intero nucleo familiare.
5. E’ fatto divieto di ospitare, anche temporaneamente, persone che non siano state registrate.
6. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 2 lettera c) comporta la decadenza dal diritto di sosta nell'area. Il gestore, entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento del contributo, diffida ad adempiere il nomade obbligato; ove persista l'inadempienza il sindaco dovrà provvedere ad ordinarne l'immediato allontanamento dal campo. Copia della diffida é affissa nella bacheca del campo.
7. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, così come il danneggiamento delle strutture dell’area attrezzata di sosta comporta per il soggetto responsabile la decadenza del diritto di sosta nell’area e il suo immediato allontanamento dal campo.
8. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo comporta l’immediato allontanamento dal campo oltre che del soggetto non registrato anche di chi l’ha ospitato.
9. Coloro che siano incorsi nella sanzione dell'allontanamento dal campo di sosta e da campi diversi per più di due volte anche non consecutive non potranno più essere accolti nelle aree di sosta ubicate sul territorio regionale. A tal fine la Regione, sulla base dei dati di cui al comma 4 dell'articolo 5 cura la trasmissione periodica ai comuni dell'elenco di coloro che sono incorsi in tale sanzione.
Art. 5 - Obblighi a carico dei comuni.
1. I comuni che realizzano aree attrezzate di cui all'articolo 3 provvedono alla gestione e manutenzione direttamente o mediante convenzione stipulata con soggetti pubblici o privati, redatta sulla base di una convenzione tipo, deliberata dalla Giunta regionale, che tra l'altro preveda:
a) la durata ed il divieto di rinnovo tacito della convenzione;
b) l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato potrà avvalersi;
c) gli impegni finanziari assunti dal comune a seguito della convenzione;
d) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione al comune di informazioni sull'attività svolta.
2. Nel caso di gestione mediante convenzione il gestore viene individuato a seguito dell'espletamento di gara d'appalto ad evidenza pubblica. Il gestore annualmente fissa l'importo che ogni nomade deve versare per l'accesso e l'uso dell'area attrezzata, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lettere e) ed f).
3. Nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2 ed al fine del rispetto dei limiti ivi fissati, i comuni predispongono censimenti e controlli mensili degli insediamenti ubicati sul proprio territorio ed in caso di inosservanza della presente normativa nonché di quella regolamentare provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste.
4. Con la medesima periodicità di cui al comma 3, i comuni interessati trasmettono alla Regione i dati raccolti, la documentazione comprovante i controlli effettuati e quella attestante le violazioni riscontrate e le relative sanzioni comminate.
Art. 6 - Scolarizzazione.
1. I comuni, in accordo con gli uffici scolastici regionali. adottano iniziative idonee per favorire l'inserimento dei minori nomadi nella scuola materna e dell'obbligo, vigilando, per il periodo di permanenza nel campo di sosta, sulla regolare frequenza scolastica, sul rispetto dei diritti del minore e altresì salvaguardando la scolarità acquisita dagli studenti stanziali.
2. I comuni, d'intesa con le competenti autorità scolastiche, hanno l'obbligo di riferire alla Regione, con cadenza annuale, sulle attività e sui provvedimenti formativi adottati.
3. I comuni possono, inoltre, realizzare iniziative per il compimento dell'obbligo scolastico e di educazione permanente per i nomadi adulti.
Art. 7 - Formazione professionale.
1. La Regione nell'ambito dei programmi di formazione professionale e tenuto conto dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo, favorisce la partecipazione dei nomadi, uomini e donne, alle attività formative, al fine della qualificazione e riconversione professionale per l'inserimento nel mondo lavorativo.
2. I comuni si impegnano ad informare i nomadi, residenti nelle strutture attrezzate, dell' avvio di corsi di educazione civica, lingua italiana per stranieri, cultura italiana al fine di favorire i rapporti con la comunità locale.
3. I comuni che promuovono tali corsi di formazione possono richiedere i contributi di cui all'articolo successivo.
Art. 8 - Tutela dell'infanzia.
1. Per una efficace azione di tutela e di lotta all'abuso e allo sfruttamento dei minori di etnia nomade o semi-nomade il comune si impegna:
a) a promuovere attività volte alla presa di coscienza e di responsabilità nei confronti di atti di abuso e sfruttamento dei minori ed il loro impiego nell'accattonaggio;
b) a promuovere iniziative per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e della dispersione scolastica per i minori di etnia nomade e semi-nomade;
c) ad attivare, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche autonome, iniziative atte a favorire l'inserimento e l'integrazione dei minori di etnia nomade o semi-nomade;
d) a promuovere iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il sostegno della Comunità europea, ed a svolgere azioni di monitoraggio relativamente al fenomeno dello sfruttamento minorile;
e) a sensibilizzare le comunità nomadi verso la scolarizzazione come previsto dall'articolo 6 ed a fornire informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo:
f) a stipulare apposite convenzioni con gli uffici scolastici regionali per l'inserimento e l'integrazione dei minori tenendo conto delle realtà territoriali per le quali transitano e nelle quali gravitano le comunità.
Art. 9 - Forme di contributi.
1. Per la realizzazione delle iniziative e delle attività previste dagli articoli 3, 6, 7 e 8 la Regione eroga contributi sino al 50 per cento della spesa sostenuta dai comuni, sulla base di programmi annuali di intervento sottoposti a preventiva approvazione regionale e soltanto dopo che sia stata verificata l'effettiva frequenza e il rispetto, da parte dei frequentanti, degli obblighi di cui all’art. 4.
2. Gli enti interessati devono presentare domanda entro il 31 marzo di ogni anno allegando i progetti per favorire la scolarizzazione e quelli di formazione professionale, da svolgere durante l'anno scolastico successivo con la documentazione della presunta spesa da sostenere.
3. La Giunta regionale. con propria deliberazione, provvederà a stabilire le modalità ed i criteri per la erogazione dei contributi.
4. Il mancato adeguamento da parte dei comuni alle disposizioni previste dalla presente legge comporta la decadenza dai contributi assegnati ed il recupero delle somme erogate dalla Regione, maggiorate degli interessi, nonché l'esclusione dai finanziamenti per i due anni successivi.
Art. 10 - Abrogazione di norme.
1. La legge regionale del 22 dicembre 1989, n. 77 dal titolo "Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle “etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi”.
Art. 11 - Norma transitoria.
1. La legge regionale del 22 dicembre 1989, n. 77 continua ad applicarsi sino all'esaurimento dei rapporti sorti e degli impegni di spesa assunti in forza dell'abrogata normativa.
2. I campi di sosta già esistenti dovranno essere uniformati, da parte dei comuni competenti per territorio, alla presente disciplina entro due anni dalla sua entrata in vigore.
3. Le eventuali convenzioni per la gestione stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disciplina cessano i loro effetti alla prima scadenza naturale e non possono essere rinnovate tacitamente.
Art. 12 - Norma di rinvio.
1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si fa riferimento:
a) per la sosta sul territorio regionale: alle norme relative al diritto di ingresso, circolazione e soggiorno sul territorio nazionale;
b) per i criteri di realizzazione dei campi di sosta: alle norme in materia di realizzazione di aree destinate al campeggio ed alla ricezione di autocaravan, roulotte e veicoli analoghi;
c) per gli interventi di scolarizzazione e formazione professionale: alla normativa statale e regionale in materia.
Art. 13 - Norma Finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti che saranno individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale.
Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.