PROGETTO DI LEGGE n. 370 

di iniziativa del Consigliere
Silvia Ferretto Clementi
 

 PROGETTO DI LEGGE SULLA VITA INDIPENDENTE
DELLE PERSONE CON DISABILITA’

RELAZIONE 

L’art. 3 lettera a) della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità individua tre principi generali “il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l’indipendenza delle persone”. 

L’art. 3 della Costituzione Italiana conferisce alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. 

Con la presente proposta di legge si intende garantire una vita indipendente alle persone con disabilità.

Articolo 1 

1.  La Regione Lombardia garantisce alle persone con disabilità grave il diritto ad una vita indipendente, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita finalizzati a garantire l’autodeterminazione, la vita all’interno della collettività e l’integrazione nel proprio ambiente sociale anche oltre il 65esimo anno di età. 

2. Destinatari del presente provvedimento sono le persone con disabilità grave riconosciute ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 o in condizioni di non autosufficienza certificata dai competenti uffici territoriali. 

Articolo 2 

1. Il finanziamento viene erogato dal competente ente locale direttamente alla persona con disabilità, per beneficiare di un servizio di assistenza personale autogestita da realizzare mediante l’instaurazione di uno o più rapporti di lavoro a norma di legge, con assistenti assunti e scelti direttamente dalla persona con disabilità che se ne avvale. 

Articolo 3 - Norma Finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti che saranno individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale. 

Articolo 4 - Dichiarazione d'urgenza 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.