PROGETTO DI
LEGGE n. 240
di
Silvia Ferretto Clementi
Disposizioni
transitorie in materia di coltivazione e uso in agricoltura
di Organismi
geneticamente modificati (OGM)
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RELAZIONE
La presente
proposta di legge nasce dalla necessità di stabilire norme
transitorie per la salvaguardia delle colture agricole della regione
Lombardia da possibili contaminazioni con organismi geneticamente
modificati (OGM) in assenza di norme per l’applicazione del
principio della coesistenza.
La sentenza
della Corte Costituzionale n.116/2006, con la dichiarazione di
illegittimità di alcuni articoli della Legge 5/2005 “Disposizioni
urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura
transgenica, convenzionale e biologica”, ha determinato, in via
definitiva, che il diritto-dovere di disciplinare la coesistenza tra
OGM ed agricoltura convenzionale e biologica rientra nella potestà
legislativa delle Regioni e delle Province Autonome.
La stessa
sentenza considera legittimi i primi due articoli della legge
5/2005, lasciando
inalterata la necessità di dare attuazione al principio della
coesistenza al fine di non compromettere la biodiversità
dell’ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa
economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la
tipicità della produzione agroalimentare nazionale.
A seguito di
tale Sentenza, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome ha istituito un Gruppo di Lavoro Tecnico
Interregionale sul tema degli OGM.
Nella Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome del 14 dicembre u. s., al fine di definire
le strategie di gestione per la coesistenza tra agricoltura
biologica, convenzionale e transgenica condivise
dalle Regioni e Province Autonome, è stato deciso di dare mandato
al Gruppo di Lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM di redigere le
Linee guida per la predisposizione dei provvedimenti regionali per
la coesistenza tra OGM ed agricoltura convenzionale e biologica
entro il 30 giugno 2007.
Inoltre, nelle
precedenti riunioni della Commissione Politica Agricola e della
Conferenza stessa è stato deciso che le singole Regioni e Province
Autonome approvino una norma di moratoria temporanea, in attesa
delle Linee guida per l’approvazione delle norme regionali di
coesistenza.
Art. 1. (Finalità)
1.
La presente legge
stabilisce disposizioni transitorie per la salvaguardia delle colture
agricole nella Regione Lombardia da possibili contaminazioni con
organismi geneticamente modificati (OGM), in assenza di norme per
l’applicazione del principio di coesistenza.
Art. 2.
(Divieto)
1.
Fino all’adozione della
disciplina per l’applicazione del principio di coesistenza tra le
colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche, come
definito all’articolo 2 della legge 28 gennaio 2005, n. 5 (Conversione
in legge, con modificazioni del Decreto - legge 22 novembre 2004, n.
279 recante disposizioni urgenti per
assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica,
convenzionale e biologica) è vietato sul territorio
regionale l’uso in agricoltura di specie geneticamente modificate.
Art. 3.
(Sanzioni)
1.
Chiunque non rispetti
il divieto di cui all’art. 2, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 2.500,00 a Euro 25.000,00 per ogni
varietà OGM coltivata, oltre alla distruzione delle piante e del
prodotto da queste ottenuto con spese a carico del trasgressore.
2.
Le
violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Art.
4
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2.
La
legge è comunicata alla Commissione europea nell’ambito della
procedura prevista dall’articolo 8, comma 1, primo paragrafo della
direttiva 98/34/CE del Consiglio del 22 giugno 1998.
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