PROGETTO DI LEGGE n. 240 

di

Silvia Ferretto Clementi

 

 Disposizioni transitorie in materia di coltivazione e uso in agricoltura

di Organismi geneticamente modificati (OGM)

_____________________________________________________________

RELAZIONE 

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di stabilire norme transitorie per la salvaguardia delle colture agricole della regione Lombardia da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM) in assenza di norme per l’applicazione del principio della coesistenza.

La sentenza della Corte Costituzionale n.116/2006, con la dichiarazione di illegittimità di alcuni articoli della Legge 5/2005 “Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica”, ha determinato, in via definitiva, che il diritto-dovere di disciplinare la coesistenza tra OGM ed agricoltura convenzionale e biologica rientra nella potestà legislativa delle Regioni e delle Province Autonome.

La stessa sentenza considera legittimi i primi due articoli della legge 5/2005, lasciando inalterata la necessità di dare attuazione al principio della coesistenza al fine di non compromettere la biodiversità dell’ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale.

A seguito di tale Sentenza, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha istituito un Gruppo di Lavoro Tecnico Interregionale sul tema degli OGM.

Nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 dicembre u. s., al fine di definire le strategie di gestione per la coesistenza tra agricoltura biologica, convenzionale e transgenica condivise dalle Regioni e Province Autonome, è stato deciso di dare mandato al Gruppo di Lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM di redigere le Linee guida per la predisposizione dei provvedimenti regionali per la coesistenza tra OGM ed agricoltura convenzionale e biologica entro il 30 giugno 2007.

Inoltre, nelle precedenti riunioni della Commissione Politica Agricola e della Conferenza stessa è stato deciso che le singole Regioni e Province Autonome approvino una norma di moratoria temporanea, in attesa delle Linee guida per l’approvazione delle norme regionali di coesistenza. 


Art. 1. (Finalità)

1.   La presente legge stabilisce disposizioni transitorie per la salvaguardia delle colture agricole nella Regione Lombardia da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM), in assenza di norme per l’applicazione del principio di coesistenza.

 Art. 2. (Divieto)

1.      Fino all’adozione della disciplina per l’applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche, come definito all’articolo 2 della legge 28 gennaio 2005, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni del Decreto - legge 22 novembre 2004, n. 279 recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica) è vietato sul territorio regionale l’uso in agricoltura di specie geneticamente modificate. 

Art. 3. (Sanzioni)

1.     Chiunque non rispetti il divieto di cui all’art. 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500,00 a Euro 25.000,00 per ogni varietà OGM coltivata, oltre alla distruzione delle piante e del prodotto da queste ottenuto con spese a carico del trasgressore.

2.     Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 Art. 4 (Entrata in vigore)

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

2.      La legge è comunicata alla Commissione europea nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 8, comma 1, primo paragrafo della direttiva 98/34/CE del Consiglio del 22 giugno 1998.