PROGETTO DI LEGGE n. 014 - 04/05/2005
(ex n. 199 - 20/02/2002)

del  marzo  

di iniziativa del Consigliere

SILVIA FERRETTO CLEMENTI

  "ISTITUZIONE DI UN COMITATO PERMANENTE
PER L'ISTRUZIONE"

RELAZIONE 

Le recenti  riforme istituzionali hanno completamente stravolto i sistemi della formazione professionale, dell'istruzione e dell'università; i processi di globalizzazione e di net-economy, hanno influenzato il mercato occupazionale,  e, non ultimo, il nuovo Titolo V della Costituzione ha trasferito alcune materie di esclusiva competenza statale alla legislazione concorrente regionale.
Per  quanto riguarda in particolare il nuovo articolo 117 della Costituzione, al comma 3, viene enucleata, tra le materie di legislazione concorrente, l'istruzione, fatte salve le norme  generali sull'istruzione di competenza esclusiva statale e  l'autonomia delle singole  istituzioni scolastiche.

Nel rispetto dei principi generali definiti dallo Stato, ogni regione, quindi, dovrà adattare, al proprio contesto socio-culturale, azioni e strategie, per potere predisporre strumenti normativi e regolamenti in recepimento e in applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi statali e per potere definire una politica regionale coerente in materia di istruzione.

Alla Regione Lombardia spetta il grande compito di  strutturare, attraverso delle politiche regionali organiche, un'offerta scolastica che, collocata in un preciso contesto  culturale e sociale, sia integrata sul territorio e rispondente ai bisogni educativi, formativi e di sicurezza dei cittadini lombardi, e che sia, al contempo, innovativa e di qualità.

Dalle considerazioni premesse nasce, quindi, la proposta di istituire, all'interno degli Uffici del Consiglio della Regione Lombardia, un Comitato permanente per l'istruzione , costituito da esperti e da rappresentanti degli assessorati alla cultura e alla formazione professionale istruzione e lavoro , con obiettivi congiunti di recepimento delle norme generali  di indirizzo ministeriale e di elaborazione di azioni e di strategie volte alla realizzazione di un sistema scolastico regionale innovativo, in grado di ampliare e di potenziare i principi che ispirano le politiche regionali lombarde di questa legislatura, quali il sostegno del diritto allo studio e della libertà di scelta, l'introduzione del voucher e  la qualificazione del sistema educativo e formativo.

Il Comitato permanente per l'istruzione si pone come obiettivi: la programmazione, la sperimentazione, il potenziamento delle politiche settoriali, il monitoraggio, la verifica, in materia di istruzione, formazione professionale, università e mondo del lavoro ma anche il controllo sull'edilizia scolastica, affinché venga garantito il rispetto delle norme di sicurezza e la costante e puntuale manutenzione  funzionale e strutturale degli edifici.

Questo PDL è articolato in sei articoli:

-          il primo articolo descrive le modalità di istituzione e di composizione del Comitato permanente per l'istruzione;

-          il secondo articolo descrive ambiti di intervento e finalità del comitato;

-          il terzo articolo definisce le due modalità di adunanza;

-          il quarto articolo stabilisce il compenso dei componenti del Comitato;

-          il quinto articolo descrive il supporto amministrativo e le modalità di lavoro con gli assessorati competenti;

        -    il sesto articolo rimanda alle norme finanziarie.


ISTITUZIONE DI UN COMITATO PERMANENTE
PER L'ISTRUZIONE
 

Articolo 1

(Istituzione e composizione del Comitato permanente per l'istruzione) 

1.   Il Comitato permanente per l'istruzione, qui di seguito denominato per brevità il Comitato, istituito ai sensi della presente legge, è insediato presso gli Uffici del Consiglio della Regione Lombardia entro trenta giorni dalla data del decreto di costituzione. 

2.   Il Comitato è un organo tecnico-consultivo del Consiglio regionale per il settore Istruzione e, a tal fine, formula proposte ed esprime pareri sui problemi di interesse generale e sugli atti di indirizzo regionali, in materia principalmente di istruzione, e, nelle materie della formazione professionale, dell'università e del mondo del lavoro, ove vi siano argomenti ed obiettivi comuni. 

3.  Con decreto di costituzione del Comitato, il Presidente del  Consiglio  nomina il presidente del Comitato stesso. Nella prima riunione il Comitato definisce le modalità per l'elezione del vice-presidente e procede all'elezione del medesimo. 

4.       Il Comitato è composto da:

-          presidente del Comitato;

-          vice-presidente;

-          tre esperti nominati dal Consiglio Regionale;

-          un rappresentante per  l'assessorato regionale alla cultura;

-          un rappresentante per l'assessorato regionale alla formazione professionale, istruzione e lavoro. 

4.    Il presidente del Comitato, in relazione ai singoli argomenti da trattare, può convocare i rappresentanti delle parti sociali competenti per materia, nonché i rappresentanti della Direzione Scolastica  Regionale.    

5.   I componenti del Comitato restano in carica per la durata della legislatura. Essi decadono al termine del mandato elettorale, per dimissioni e per ognuna delle cause previste dalla legge.

Essi possono, altresì, essere rieletti. 

Articolo 2

(Ambito di intervento e  finalità) 

1.          Al Comitato spetta predisporre gli strumenti normativi e i regolamenti in recepimento e in applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi dello Stato emanate o emanande, nell'ambito delle materie dell' istruzione.

Al Comitato spettano, altresì, attività di consulenza per quanto riguarda le materie della formazione professionale, dell'università e del mondo del lavoro. 

2.         Il Comitato ha finalità di:

a)       coordinamento delle attività di comune interesse dei soggetti istituzionali in materia di istruzione, formazione professionale, università e mondo del lavoro;

b)       formulazione di proposte e di  pareri relativamente ai progetti di legge;

c)       predisposizione di strumenti applicativi delle leggi statali;

d)       formulazione di proposte operative di potenziamento delle politiche regionali in materia di istruzione;

e)       formulazione di  pareri sulle proposte di deliberazioni della Giunta regionale;

f)         formulazione di pareri sul Documento di programmazione economico-finanziario regionale (DPEFR) adottato dalla Giunta regionale;

g)       formulazioni di proposte per gli accordi di programma tra la Regione e le autonomie locali al fine di perseguire gli obiettivi strategici individuati dai piani e dai programmi regionali di settore;

h)       attività di consulenza sulle problematiche relative alle materie di istruzione, formazione professionale, università e mondo del lavoro;

i)         elaborazione di  criteri e di indicatori  per la realizzazione di  standard regionali basati sulla qualità,

j)         attività di studio e di ricerca;

k)       valorizzazione  e promozione di   forme di cooperazione strutturale e funzionale;

l)         monitoraggio e verifica delle leggi  regionali riguardanti l'istruzione, formazione professionale, università e mondo del lavoro

m)    censimento del patrimonio edilizio scolastico e monitoraggio dello stato dello stesso.

Articolo 3

(Adunanze) 

1.          Ciascuno dei componenti ha facoltà di :

-          proporre al presidente del Comitato la convocazione del Comitato medesimo, specificandone  le ragioni ed indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;

-          proporre l'effettuazione di studi e di ricerche, inerenti le attività del Comitato;

-          effettuare missioni su incarico del Comitato stesso. 

2.          Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati i componenti del Comitato si riuniscono collegialmente in due tipi di adunanze:

-          per effettuare discussioni e lavori istruttori comuni al fine di preparare proposte da sottoporre alla competente Commissione consiliare. Le discussioni, in questo caso,  non comportano l'adozione di deliberazione per cui viene rilevata unicamente la presenza dei partecipanti alla seduta con l'annotazione dell'ordine del giorno;

-          per effettuare discussioni e lavori comuni con contestuale adozione di deliberazioni. In tale sede viene redatto un sintetico verbale della seduta. 

3.          Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. 

4.          Le modalità di convocazione delle sedute, di redazione all'ordine del giorno delle medesime e di stesura dei verbali, di svolgimento delle votazioni, sono deliberate dal Comitato con norme interne approvate con la maggioranza assoluta. 

Articolo 4

(Compenso) 

1.       Ai componenti del Comitato viene attribuito un compenso annuale ed un gettone di presenza per ogni seduta. 

Articolo 5

(Supporto amministrativo) 

1.         Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, opera in stretto contatto con la Commissione consiliare competente e con i Consiglieri che desiderano farne parte, nonché con l'Assessore regionale alla Cultura e con l'Assessore regionale  alla Formazione Professionale, Istruzione e Lavoro.

 

Articolo 6

(Norme finanziarie) 

1.       Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario corrente con stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.