PROGETTO DI LEGGE n. 014 - 04/05/2005
(ex n. 199
-
20/02/2002)
del
marzo
di iniziativa del
Consigliere
SILVIA FERRETTO CLEMENTI
"ISTITUZIONE DI UN COMITATO
PERMANENTE
PER L'ISTRUZIONE"
RELAZIONE
Le recenti
riforme istituzionali hanno completamente stravolto i sistemi della
formazione professionale, dell'istruzione e dell'università; i
processi di globalizzazione e di net-economy, hanno influenzato il mercato
occupazionale, e, non ultimo,
il nuovo Titolo V della Costituzione ha trasferito alcune materie di
esclusiva competenza statale alla legislazione concorrente regionale.
Per quanto riguarda in particolare il nuovo articolo 117 della
Costituzione, al comma 3, viene enucleata, tra le materie di legislazione
concorrente, l'istruzione, fatte salve le norme generali sull'istruzione di competenza esclusiva statale e
l'autonomia delle singole istituzioni
scolastiche.
Nel rispetto dei principi generali definiti dallo Stato, ogni
regione, quindi, dovrà adattare, al proprio contesto socio-culturale,
azioni e strategie, per potere predisporre strumenti normativi e
regolamenti in recepimento e in applicazione delle disposizioni contenute
nelle leggi statali e per potere definire una politica regionale coerente
in materia di istruzione.
Alla Regione Lombardia spetta il
grande compito di strutturare,
attraverso delle politiche regionali organiche, un'offerta scolastica
che, collocata in un preciso contesto
culturale e sociale, sia integrata sul territorio e rispondente ai
bisogni educativi, formativi e di sicurezza dei cittadini lombardi, e che
sia, al contempo, innovativa e di qualità.
Dalle considerazioni premesse
nasce, quindi, la proposta di istituire, all'interno degli Uffici del
Consiglio della Regione Lombardia, un Comitato permanente per
l'istruzione , costituito da esperti e da rappresentanti degli
assessorati alla cultura e alla formazione professionale istruzione e
lavoro , con obiettivi congiunti di recepimento delle norme generali
di indirizzo ministeriale e di elaborazione di azioni e di
strategie volte alla realizzazione di un sistema scolastico regionale
innovativo, in grado di ampliare e di potenziare i principi che ispirano
le politiche regionali lombarde di questa legislatura, quali il sostegno
del diritto allo studio e della libertà di scelta, l'introduzione del
voucher e la qualificazione
del sistema educativo e formativo.
Il
Comitato permanente per l'istruzione si pone come obiettivi: la
programmazione, la sperimentazione, il potenziamento delle politiche
settoriali, il monitoraggio, la verifica, in materia di istruzione,
formazione professionale, università e mondo del lavoro ma anche il
controllo sull'edilizia scolastica, affinché venga garantito il
rispetto delle norme di sicurezza e la costante e puntuale manutenzione
funzionale e strutturale degli edifici.
Questo PDL è articolato in sei articoli:
-
il primo articolo descrive le modalità di istituzione e di
composizione del Comitato permanente per l'istruzione;
-
il secondo articolo descrive ambiti di intervento e finalità
del comitato;
-
il terzo articolo definisce le due modalità di adunanza;
-
il quarto articolo stabilisce il compenso dei componenti del
Comitato;
-
il quinto articolo descrive il supporto amministrativo e le
modalità di lavoro con gli assessorati competenti;
- il sesto articolo rimanda alle norme finanziarie.
ISTITUZIONE
DI UN COMITATO PERMANENTE
PER L'ISTRUZIONE
Articolo
1
(Istituzione
e composizione del Comitato permanente per l'istruzione)
1.
Il Comitato permanente per l'istruzione, qui di seguito
denominato per brevità il Comitato, istituito ai sensi della presente
legge, è insediato presso gli Uffici del Consiglio della Regione
Lombardia entro trenta giorni dalla data del decreto di costituzione.
2.
Il Comitato è un organo tecnico-consultivo del Consiglio regionale
per il settore Istruzione e, a tal fine, formula proposte ed esprime
pareri sui problemi di interesse generale e sugli atti di indirizzo
regionali, in materia principalmente di istruzione, e, nelle materie della
formazione professionale, dell'università e del mondo del lavoro, ove
vi siano argomenti ed obiettivi comuni.
3.
Con decreto di costituzione del Comitato, il Presidente del
Consiglio nomina il
presidente del Comitato stesso. Nella prima riunione il Comitato definisce
le modalità per l'elezione del vice-presidente e procede all'elezione
del medesimo.
4.
Il Comitato è composto da:
-
presidente del Comitato;
-
vice-presidente;
-
tre esperti
nominati
dal Consiglio Regionale;
-
un rappresentante per l'assessorato
regionale alla cultura;
-
un rappresentante per l'assessorato regionale alla formazione professionale, istruzione e lavoro.
4. Il presidente del Comitato, in relazione ai
singoli argomenti da trattare, può convocare i rappresentanti delle parti
sociali competenti per materia, nonché i rappresentanti della Direzione
Scolastica Regionale.
5.
I componenti del Comitato restano in carica per la durata della
legislatura. Essi decadono al termine del mandato elettorale, per
dimissioni e per ognuna delle cause previste dalla legge.
Essi
possono, altresì, essere rieletti.
Articolo
2
(Ambito
di intervento e finalità)
1.
Al Comitato spetta predisporre gli strumenti normativi e i
regolamenti in recepimento e in applicazione delle disposizioni contenute
nelle leggi dello Stato emanate o emanande, nell'ambito delle materie
dell' istruzione.
Al
Comitato spettano, altresì, attività di consulenza per quanto riguarda
le materie della formazione professionale, dell'università e del mondo
del lavoro.
2.
Il Comitato ha
finalità di:
a)
coordinamento delle attività di comune interesse dei soggetti
istituzionali in materia di istruzione, formazione professionale,
università e mondo del lavoro;
b)
formulazione di proposte e di
pareri relativamente ai progetti di legge;
c)
predisposizione di strumenti applicativi delle leggi statali;
d)
formulazione di proposte operative di potenziamento delle politiche
regionali in materia di istruzione;
e)
formulazione di pareri
sulle proposte di deliberazioni della Giunta regionale;
f)
formulazione di pareri sul Documento di programmazione
economico-finanziario regionale (DPEFR) adottato dalla Giunta regionale;
g)
formulazioni di proposte per gli accordi di programma tra la
Regione e le autonomie locali al fine di perseguire gli obiettivi
strategici individuati dai piani e dai programmi regionali di settore;
h)
attività di consulenza sulle problematiche relative alle materie
di istruzione, formazione professionale, università e mondo del lavoro;
i)
elaborazione di criteri
e di indicatori per la
realizzazione di standard
regionali basati sulla qualità,
j)
attività di studio e di ricerca;
k)
valorizzazione e
promozione di forme di cooperazione strutturale e funzionale;
l)
monitoraggio e verifica delle leggi
regionali riguardanti l'istruzione, formazione professionale,
università e mondo del lavoro
m)
censimento del patrimonio
edilizio scolastico e monitoraggio dello stato dello stesso.
Articolo
3
(Adunanze)
1.
Ciascuno dei componenti ha facoltà di :
-
proporre al presidente del Comitato la convocazione del Comitato
medesimo, specificandone le
ragioni ed indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;
-
proporre l'effettuazione di studi e di ricerche, inerenti le
attività del Comitato;
-
effettuare missioni su incarico del Comitato stesso.
2.
Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati i componenti del
Comitato si riuniscono collegialmente in due tipi di adunanze:
-
per effettuare discussioni e lavori istruttori comuni al fine di
preparare proposte da sottoporre alla competente Commissione consiliare.
Le discussioni, in questo caso, non
comportano l'adozione di deliberazione per cui viene rilevata unicamente
la presenza dei partecipanti alla seduta con l'annotazione dell'ordine
del giorno;
-
per effettuare discussioni e lavori comuni con contestuale adozione
di deliberazioni. In tale sede viene redatto un sintetico verbale della
seduta.
3.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà
più uno dei componenti.
4.
Le modalità di convocazione delle sedute, di redazione
all'ordine del giorno delle medesime e di stesura dei verbali, di
svolgimento delle votazioni, sono deliberate dal Comitato con norme
interne approvate con la maggioranza assoluta.
Articolo
4
(Compenso)
1.
Ai componenti del Comitato viene attribuito un compenso annuale ed
un gettone di presenza per ogni seduta.
Articolo
5
(Supporto
amministrativo)
1.
Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, opera in
stretto contatto con la Commissione consiliare competente e con i
Consiglieri che desiderano farne parte, nonché con l'Assessore
regionale alla Cultura e con l'Assessore regionale
alla Formazione Professionale, Istruzione e Lavoro.
Articolo 6
(Norme
finanziarie)
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede a decorrere dall'esercizio finanziario corrente con stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio.