PROGETTO
DI LEGGE
di
iniziativa del Consigliere
SILVIA
FERRETTO CLEMENTI
_____________
NORME PER LA
TUTELA DELL’UTENTE
E DEL CONSUMATORE
_____________
RELAZIONE
Con
la presente proposta di legge si intende modificare la L.R. n.11 del 14
febbraio 1985 allo scopo di valorizzare maggiormente le associazioni degli
utenti di servizi e dei consumatori e di garantire una maggiore tutela e
sicurezza ai cittadini lombardi.
A
tal fine viene assegnato un ruolo fondamentale all’informazione,
prevedendo la promozione da parte della Regione Lombardia e d’intesa con
le parti sociali interessate, di programmi di educazione alimentare e
sanitaria e di specifiche campagne informative, in collaborazione con gli
organi di stampa e radiotelevisivi, che consentano agli utenti ed ai
consumatori di essere meglio informati e di conseguenza maggiormente
tutelati.
Art.
1
(Finalità)
1.
La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini
in qualità di consumatori di beni ed utenti di servizi di godimento
individuale e collettivo.
2. A tal fine la Regione, con la presente legge, detta norme nell'ambito
delle funzioni ad essa trasferite o delegate e nel rispetto dell'art. 117
della Costituzione e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, per assicurare la tutela dei diritti del consumatore
e dell'utente dei beni e servizi di godimento individuale e collettivo e
qualificare ed orientare i consumi.
Art.
2
(Iniziative regionali)
1. Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione
individua e realizza le seguenti iniziative:
a) un'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del
consumatore e dell'utente dei servizi;
b) la vigilanza e la protezione degli interessi economici e giuridici del
consumatore e dell'utente;
c) la promozione e l'attuazione di una politica di formazione, educazione ed
informazione del consumatore e dell'utente, utilizzando, se necessario,
strumenti urbanistici ed organismi privati riconosciuti ed a ciò deputati
per instaurare un nuovo e più razionale rapporto socio-economico tra
produzione e distribuzione dei beni di consumo e tra erogazione e fruizione
dei servizi;
d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e tra
gli utenti dei beni e dei servizi, al fine di garantire a ciascun cittadino
i benefici di cui al presente articolo. A tal fine è istituito il comitato
regionale degli utenti e dei consumatori.
Art.
3
(Comitato regionale degli utenti e dei consumatori)
1.
Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori è costituito:
a) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni degli utenti e
consumatori, costituite senza fini di lucro e da almeno un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, aventi carattere od interesse
regionale o essere emanazione regionale di organizzazioni nazionali, e nei
cui statuti sono prioritariamente previsti: i diritti all'informazione,
all'educazione, alla formazione, alla rappresentanza e alla salvaguardia
economica giuridica dei cittadini utenti e consumatori; la promozione e la
difesa della salute e degli interessi sociali collegati allo sviluppo
economico e alla tutela dell'ambiente;
b) da cinque membri esperti designati dal Presidente della Giunta regionale,
sentita la commissione consiliare permanente competente.
2.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
associazioni degli utenti e dei consumatori aventi i requisiti di cui al
precedente comma indicano al Presidente della Giunta regionale i propri
rappresentanti.
3.
Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori è nominato con decreto
del Presidente della Giunta regionale.
4.
Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori ha sede presso la sede
della Giunta regionale.
5. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori, presenti almeno due
terzi dei suoi componenti, elegge nella prima seduta, nel proprio seno il
presidente che convoca e presiede le sedute.
6.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale di livello
non inferiore all'VIII qualifica funzionale, designato dal Presidente della
Giunta regionale.
7. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori entro tre mesi dalla
prima seduta, approva un regolamento per il suo funzionamento.
8.
Il presidente è coadiuvato da quattro membri, nominati dal comitato
regionale con voto limitato a due, con i quali forma l'ufficio di
presidenza.
9.
I membri del comitato regionale degli utenti e dei consumatori restano in
carica cinque anni.
Art.
4
(Compiti del comitato regionale degli utenti e dei consumatori)
1. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori svolge i
seguenti compiti:
a) propone alla Giunta regionale la effettuazione di indagini, studi e
ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle associazioni per la
tutela del consumatore, dell'utente e dell'ambiente;
b) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi
regionali competenti in materia di difesa del consumatore utente e
dell'ambiente al fine di realizzare un sempre più adeguato utilizzo delle
risorse;
c) esprime il suo parere sui piani e programmi della Regione in relazione a
quanto previsto dalla presente legge;
d) esprime il suo parere sui programmi d'informazione e formazione
predisposti dalla Regione;
e) può avvalersi, per le tematiche oggetto della presente legge, della
consulenza delle strutture regionali;
f) formula studi e proposte su eventuali interventi programmatici e leggi
regionali in materia di difesa dell'utente e del consumatore.
Art.
5
(Programmi d'informazione e di educazione)
1. Al fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli
utenti, la Giunta regionale ricerca la più ampia collaborazione degli
organi di stampa e radiotelevisivi.
2. Per l'attività di formazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta
regionale d'intesa con le autorità scolastiche predispone programmi di
educazione alimentare e sanitaria per il personale docente e per i giovani
in età scolare.
Art.
6
(Collaborazione con le aziende sanitarie locali)
1. A protezione dei rischi per la salute del consumatore e per la
sicurezza dell'ambiente che lo circonda, le aziende sanitarie locali
effettuano analisi chimiche o chimico-fisiche, su richiesta del comitato
regionale degli utenti e dei consumatori in attuazione alle normative
regionali e nazionali in materia di tutela igienica degli alimenti e
bevande, di controllo dell'inquinamento atmosferico e degli scarichi idrici.
2. La richiesta va inoltrata al sindaco quale autorità sanitaria locale e,
nel caso in cui le aziende sanitarie locali non ritengano di poter eseguire
le analisi chieste, le stesse sono tenute a fornire al sindaco e al
presidente del comitato regionale degli utenti e dei consumatori motivata
comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art.
7
(Osservatorio dei prezzi e dei consumi)
1. E' istituito presso la sede della Giunta regionale
l'osservatorio dei prezzi e dei consumi.
2. L'osservatorio ha in particolare i seguenti compiti:
a) condurre indagini e rilevazioni sull'andamento, sugli sviluppi e sulla
struttura dei consumi;
b) effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e sui prezzi,
avvalendosi anche degli enti che dispongano di idonee strutture
tecnico-scientifiche e di portare a conoscenza dei consumatori, i risultati
di tali prove;
c) esaminare l'andamento dei prezzi in materia di prodotti a prezzi liberi,
sorvegliati o disciplinati.
3. I programmi di attività dell'osservatorio sono discussi con il comitato
regionale degli utenti e dei consumatori.
4. Per lo svolgimento della propria attività l'osservatorio può avvalersi,
mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti, centri di
ricerca specializzati o istituti universitari, ovvero, a norma delle leggi
vigenti, di esperti dotati di particolari qualificazione
tecnico-scientifica.
Art.
8
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della
presente legge si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 2002
con gli stanziamenti che saranno individuati nella competente unità
previsionale del bilancio regionale.
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