Progetto di Legge
n. 015 - 04/05/2005 Istituzione
del “Buono Mamma” RELAZIONE La Regione Lombardia ha configurato, come momento centrale delle politiche sociali, le iniziative a sostegno della famiglia. La famiglia si riappropria del ruolo di fulcro della società grazie alla politica regionale, che conta proprio su di essa per attivare meccanismi di sostegno e di soluzione dei complessi problemi sociali attraverso l’autosoddisfacimento dei bisogni e l’attivazione delle reti di solidarietà. Le azioni innovative a sostegno della famiglia introdotte dalla l.r. 23 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” e dalla l.r. 5 gennaio 2000, n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”, vengono sostenute ed ampliate dalla proposta di legge presentata. Nell’ottica delle misure regionali di sostegno economico (buoni e vaucher) l’istituzione di un buono mamma rappresenta, infatti, un intervento innovativo atto a valorizzare il ruolo centrale della mamma nella cura e nella formazione ed educazione dei propri figli. Attraverso l’erogazione di un contributo di 517 euro al mese, quantificato sulla base dei costi medi dell’asilo nido, alle mamme che sceglieranno volontariamente di rimanere a casa per accudire i propri figli, non solo viene data una risposta concreta alle esigenze delle famiglie lombarde, ma viene prospettata anche la possibilità di un risparmio per le casse comunali. Questa proposta di legge consta di sei articoli. Il primo articolo ribadisce le finalità del buono mamma inteso come intervento teso alla valorizzazione del ruolo insostituibile della donna nella cura ed educazione dei propri figli sin dai primissimi anni di vita. Nel secondo articolo
vengono identificate nei beneficiari dell’intervento, le cittadine
italiane, residenti in Lombardia con uno o più figli da zero a tre anni,
la cui condizione economica, valutata sulla base dell’apposito
indicatore definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione,
corrisponda ai livelli per l’accesso a buono mamma; l’assegno di
maternità è comunque cumulabile con analoghe provvidenze erogate dallo
Stato o dagli enti locali. Nel terzo articolo vengono enucleati i compiti
della Regione, quali: stabilire gli indirizzi ed i criteri generali e
l’entità del fondo, monitorare i risultati dell’intervento
sperimentale e verificare la rispondenza agli obiettivi prefissati. Ai
comuni spetta, invece, così come descritto nel quarto articolo, la
gestione concreta del contributo, l’erogazione e i relativi controlli ed
accertamenti. Il quinto articolo descrive le sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, mentre il
sesto articolo si occupa delle norme finanziarie. Progetto di Legge “BUONO
MAMMA” Art. 1
(Finalità) 1.
La Regione, al fine di valorizzare con appropriati interventi il
ruolo insostituibile della donna nella
cura ed educazione dei propri figli sin dai primissimi anni di vita nonché
di fornire una risposta immediata ai bisogni espressi dalle famiglie
coerente con le politiche regionali in materia di solidarietà sociale,
eroga sperimentalmente un
apposito contributo economico denominato “assegno di maternità”
avente un valore di 517 euro per ciascun figlio. 2.
E’ istituito in bilancio un fondo regionale annuale destinato
al finanziamento dell’assegno di maternità. Art. 2 (Beneficiari) 1.
Destinatarie dell’assegno di cui all’art. 1 sono le
cittadine italiane, residenti in Lombardia, con uno o più figli da zero a
tre anni, la cui condizione economica corrisponda ai livelli per
l’accesso al beneficio oggettivamente valutata sulla base
dell’apposito indicatore di cui al comma 2. 2.
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),è
calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione reddituale
desunta dagli elementi reddituali del nucleo familiare indicati
nell’art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente
le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni agevolate) ed il parametro corrispondente alla specifica
composizione del nucleo familiare, ed è desunto sulla base del
coefficiente di equivalenza definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 3.
Ad integrazione dell’indicatore della situazione
reddituale possono essere adottati anche gli indicatori della situazione
patrimoniale individuati nell’art. 4 del citato D.P.C.M. 221/1999.
4.
Agli effetti della presente legge si considerano componenti
del nucleo familiare i genitori e i figli minorenni a carico, con
esclusione degli altri eventuali familiari conviventi, congiuntamente
censiti nei registri dell’anagrafe comunale. 5.
L’assegno di maternità è determinato moltiplicando
l’importo di cui all’art. 1 per il numero dei figli di età
inferiore ai 3 anni dell’aventi titolo ed
è comunque cumulabile
con analoghe provvidenze erogate dallo Stato o dagli enti locali. 6.
Al fine di non pregiudicare la posizione lavorativa delle
donne titolari di una occupazione stabile, l’assegno di maternità non
può essere concesso alle lavoratrici a tempo indeterminato in assenza di
un formale impegno di riassunzione al termine del periodo di cui
all’art. 1 da parte del datore di lavoro.
Art. 3 (Compiti della Regione) 1.
La Giunta regionale nell’ambito della presente legge
a)
stabilisce, in base alle previsioni di spesa e alle risorse
disponibili, l’entità del
fondo di cui all’art. 1, comma 2, e
definisce le modalità per la
distribuzione delle relative risorse ai comuni;
b)
monitora i risultati dell’intervento sperimentale e ne
verifica la rispondenza agli obiettivi prefissati;
c)
stabilisce gli indirizzi ed i criteri generali nonché le
procedure che dovranno essere osservate per la concessione dell’assegno
di maternità, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art.2,
ed approva la modulistica da utilizzare nelle domande; d)
presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge documentata ai sensi della
lett. b), allo scopo di valutare l’eventuale definitiva
istituzionalizzazione dell’assegno di maternità in caso di esito
positivo della sperimentazione relativa all’assegno di maternità. Art. 4 (Compiti dei comuni) 1.
I comuni nell’ambito della presente legge esercitano le
seguenti funzioni: a)
ricevono, valutano e decidono sull’accoglimento delle
domande per la concessione dell’assegno di maternità, secondo i criteri
ed i requisiti definiti dalla
Regione; b)
erogano mensilmente il contributo nei limiti delle risorse
allo scopo assegnate dalla Regione; c)
compiono i necessari accertamenti, anche successivi, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese e vigilano, anche attraverso
controlli a campione, sull’effettivo rispetto delle disposizioni
regionali da parte delle titolari dell’assegno di maternità e dei loro
familiari. d)
infliggono, in caso di violazioni, le sanzioni
amministrative comminate dall’art. 5 e ne riscuotono i proventi. 2.
I comuni individuano, ai sensi dell’art. 4 della l. r. 5
dicembre 1983, n.90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n.
689, concernente modifiche al sistema penale), gli uffici ed il personale
preposti all’accertamento delle violazioni individuate nell’art. 5 ed
alla applicazione delle relative sanzioni.
Art. 5 (Sanzioni) 1.
Per coloro che commettono le seguenti violazioni alla
presente legge sono previste, oltre alla decadenza della concessione
dell’assegno di maternità e all’obbligo di restituzione delle somme
indebitamente percepite, le sanzioni pecuniarie appresso indicate nel loro
ammontare: a)
false dichiarazioni o attestazioni riguardanti la
propria situazione economica o familiare per ottenere, senza averne
i requisiti, il contributo : fino ad un massimo di 10.329,14 euro; b)
ripresa di qualsiasi attività o rapporto lavorativo, anche
di fatto, nel periodo di erogazione del contributo non comunicata
preventivamente all’ufficio comunale ad essa preposto: fino ad un
massimo di 10.329,14 euro. 2.
Con riferimento a quanto disposto nel precedente comma,
restano ferme le ulteriori sanzioni penali in materia di falsità in atti
prodotti alla pubblica amministrazione previste dalla legislazione statale
in materia con particolare rimando al codice penale ed agli articoli 76 e
77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione). Art. 6 (Norma finanziaria) 1.
Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente
legge si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario corrente con gli
stanziamenti che saranno individuati nella competente unità previsionale
del bilancio regionale. |