PROGETTO
DI LEGGE
n. 033 del 03/07/2000
NORME
PER LA
PREVENZIONE ED
IL CONTROLLO
DELL'ALLERGIA RESPIRATORIA
E DELL'ASMA
BRONCHIALE
Secondo le maggiori Società
Scientifiche Internazionali l'Allergia Respiratoria è una delle
principali cause dell'Asma bronchiale.
L'asma viene definita come una malattia respiratoria caratterizzata da
ostruzione delle vie aeree completamente o parzialmente reversibile,
infiammazione delle vie aeree, marcata
reattività bronchiale nei confronti di stimoli di varia natura.
L'asma, come riconosciuto dal
"Progetto mondiale asma", costituisce un problema sanitario di grande
importanza in tutto il mondo.
L'asma oltre ad essere la
malattia cronica più comune del mondo industrializzato, è una delle
malattie croniche curabili che fanno registrare statisticamente un andamento
peggiorativo. L'evoluzione verso forme persistenti, gravi e quindi
invalidanti è in aumento, spesso come conseguenza dell'aggravamento delle
forme lievi e moderate sottovalutate e curate in maniera impropria ed
insufficiente.
Notevoli sono le ricadute sociali
del fenomeno, con incremento delle spese ospedaliere per ricoveri e
prestazioni ambulatoriali e con aumento delle assenze lavorative e
scolastiche, secondarie alla malattia. La
spiegazione di questo fenomeno non è facilmente comprensibile perché sono
numerose le cause che contribuiscono ad alimentarlo.
Il contrasto tra
miglioramento delle conoscenze eziopatogenetiche, cliniche e
farmacologiche e peggioramento della situazione epidemiologica e dei
riflessi economico-sanitari trova sicuramente alcune motivazioni
nell'azione e nella diffusione del fumo di tabacco e nelle condizioni di
inquinamento ambientale domiciliare, industriale, urbano, registrato negli
ultimi anni, soprattutto nelle aree di maggior affollamento metropolitano.
L'allergia respiratoria e
l'asma sono malattie in crescita in tutto il mondo, soprattutto in età
pediatrica.
La prevalenza dell'asma può
essere stimata in Italia pari ad una percentuale compresa tra il 3% e 8%
della popolazione adulta.
I dati epidemiologici più recenti
ottenuti dal SIDRIA (Studi italiani sui disturbi respiratori nell'infanzia
e nell'ambiente) sulla popolazione infantile indicano che un bambino in età
scolastica su 10 ha l'asma e che la percentuale di bambini con sintomi
asmatici è più del doppio.
Nella maggioranza dei casi
l'asma accompagna il paziente tutta la vita. Dall'indagine ISTAT
sulle condizioni di salute della popolazione si rileva che l'asma e la
bronchite costituiscono la terza causa di malattia cronica (7,1% della
popolazione totale), mentre al quarto posto figurano le malattie allergiche
con l'esclusione dell'asma bronchiale (6,2% della popolazione totale).
Esistono ad oggi possibilità di
prevenzione diagnosi e cura precoci
ed efficaci che possono consentire ai pazienti di svolgere una vita normale,
sempre che rispettino misure di prevenzione e si sottopongano a cure
regolari e continue ed a controlli presso centri specialistici.
La valutazione economica del
controllo dell'asma non è facile perché legata a numerose variabili non
facilmente quantificabili. Esistono costi diretti legati all'intervento
sanitario ed alle risorse consumate (ricoveri, visite, farmaci), costi
indiretti (giornate di lavoro e di studio perse), costi intangibili (qualità
della vita dei pazienti e delle famiglie).
Negli ultimi 10 anni, in Gran
Bretagna il numero delle prescrizioni per l'asma è aumentato del 75%, ed
è stato registrato il raddoppio del numero dei ricoveri ospedalieri a causa
dell'asma.
In Italia i costi diretti sono più
alti e costituiscono il 72% della spesa. I costi indiretti, associati
all'asma, in Italia sono rappresentati da un numero elevatissimo di
giornate di lavoro perse nell'anno.
L'analisi dei costi diretti
evidenzia come in Italia si abbia il più alto valore percentuale di
ricoveri (85%) ed il più basso per costo dei farmaci (11%).E' probabile
che tali dati riflettano nel nostro paese un controllo generale della
malattia peggiore rispetto ad altri paesi con una rilevante quota di costi
per ricoveri evitabili. Tale affermazione è giustificata dalla notevole
riduzione dei costi diretti ed indiretti dopo l'intervento farmacologico
ed educazionale, evidenziato nell'unico studio fatto in Italia e da studi
paralleli effettuati in altri paesi. Infatti i risparmi legati alla
diminuzione dei giorni di ricovero e/o di lavoro e scuola persi sono
certamente superiori all'aumento del costo dei farmaci ed al costo
aggiuntivo dei programmi educazionali. Inoltre l'adeguamento alle
raccomandazioni delle Linee Guida ha portato a modificare i modelli di
prescrizione per la cura dell'asma con tendenza verso un maggior uso di
terapie preventive piuttosto che di terapie sintomatiche.
Si conferma quindi che
l'intervento pubblico nell'informazione e nell'educazione del
paziente, delle famiglie e degli insegnanti assicura una migliore
prevenzione ed un maggiore controllo dei principali fattori di rischio,
soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e domestico,
degli ambienti di scuola e di lavoro.
E' auspicabile che disposizioni
legislative mirate alla riduzione dei problemi dei pazienti asmatici ed
allergici e delle loro famiglie rappresentino l'espressione di una volontà
politica volta ad avviare misure nel campo della prevenzione,
dell'educazione, dell'informazione, della ricerca scientifica e
farmacologica con effetti che ricadano sulla tutela delle generazioni
future,
Anche per questo particolare
attenzione deve essere posta alla prevenzione dell'asma in ambito
scolastico e lavorativo e delle malattie respiratorie legate
all'inquinamento urbano, industriale, domestico.
A tal fine, il presente disegno di
legge ha per obiettivi:
a)
migliorare
la prevenzione, la diagnosi precoce e la terapia dell'allergia
respiratoria e della malattia asmatica
b)
l'istituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico per migliorare le
conoscenze sull'allergia respiratoria, sull'asma bronchiale, sui fattori
di rischio, sull'epidemiologia e per costituire strumenti idonei a
realizzare una politica sanitaria correttiva a livello regionale
c)
l'inclusione
della problematica relativa all'allergia respiratoria e all'asma
bronchiale nel Programma sanitario regionale
Art.
1
(Disposizioni generali)
1 La regione predispone nell'ambito del piano sanitario e nel
limite delle risorse assegnate in sede di riparto del fondo sanitario
nazionale, progetti obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative
diretti a fronteggiare l'allergia respiratoria e l'asma bronchiale,
considerate malattie di alto interesse sociale
2
Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti:
a)
alla
prevenzione primaria ed alla diagnosi precoce dell'allergia respiratoria e
dell'asma bronchiale
b)
al
miglioramento delle modalità di cura dei cittadini affetti da allergia
respiratoria e/o da asma bronchiale
c)
alla
prevenzione delle complicanze e della evoluzione delle malattie di cui al
comma 1)
d)
alla
prevenzione ed al controllo delle malattie di cui al comma 1, attraverso
interventi sull'inquinamento ambientale urbano e sull'inquinamento dei
locali confinati
e)
a
migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale, e in particolare
dei pazienti allergici e/o asmatici e delle loro famiglie
f)
ad agevolare l'inserimento degli allergici e/o asmatici nelle attività
scolastiche, sportive, lavorative
g)
a
promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche per
aggiornare le possibilità di prevenzione, diagnosi, terapia e
riabilitazione
Art.
2
( Prevenzione)
1
Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce
dell'allergia respiratoria e dell'asma bronchiale e delle sue
complicanze, gli strumenti di cui all'articolo 1 indicano alle aziende
sanitarie locali (ASL) ed alle aziende ospedaliere gli interventi operativi
più idonei per:
a)
individuare
le fasce di popolazione e di età, anche asintomatiche, a rischio di
allergia respiratoria e/o asma
b)
adottare
strategie di diagnosi precoce su tali fasce
c)
monitorare e
ridurre la presenza di allergeni "indoor" nei luoghi confinati con
particolare attenzione alle scuole, ai luoghi di lavoro, alle aree
comunitarie quali alberghi, cinema, mezzi di trasporto, negozi, palestre,
ristoranti
d)
programmare
gli interventi sanitari conseguenti alle lettere a),b), c) avvalendosi dei
reparti e dei servizi di allergologia, medicina del lavoro, pediatria,
pneumologia, con la collaborazione dei medici di famiglia e dei pediatri di
libera scelta, in coordinamento con i servizi di prevenzione sanitaria
distrettuali e con i servizi di medicina scolastica.
Art. 3
(Diagnosi
e terapia)
1 Al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura dei
pazienti allergici e/o asmatici, la regione
tramite le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, provvede a
fornire gratuitamente:
a)
gli esami di funzionalità respiratoria in condizioni basali e
dinamiche, gli esami allergologici ed altri presidi diagnostici
b)
i farmaci broncodilatatori, ed altri presidi terapeutici
c)
gli steroidi, i cromoni, gli antileucotrienici, ed altri
presidi antiflogistici
d)
i farmaci antistaminici per i soggetti allergici
e)
l'immunoterapia specifica per i soggetti allergici, solo se
riportato, in etichetta e sul foglio di istruzione, in unità di misura
nota, il contenuto della proteina allergenica selezionata, come stabilito
dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
f)
i misuratori del picco di flusso per il controllo della
malattia asmatica, i distanziatori per aerosol, ed ogni altro presidio
sanitario ritenuto idoneo, specificatamente individuato nelle prescrizioni
dei servizi e dei medici e
pediatri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
Art.4
(Assistenza integrata)
1
La regione provvede alla cura ed alla eventuale riabilitazione
dei pazienti affetti da allergia respiratoria e/o
asma bronchiale, attraverso i medici di famiglia e pediatri di libera
scelta e attraverso le unità operative, i servizi e gli ambulatori di
allergologia, di fisiopatologia respiratoria, di pediatria allergologica e/o
pneumologica e di pneumologia.
2 Le unità operative, i servizi e gli ambulatori di cui al
comma 1 svolgono in particolare i seguenti compiti:
a)
prevenzione primaria e secondaria dell'allergia respiratoria
e dell'asma bronchiale e delle sue complicanze
b)
terapia in regime di ricovero in condizioni di particolare
necessità clinica
c)
consulenza ambulatoriale diagnostico-terapeutica per i medici
ed i pediatri di libera scelta e
per le strutture ove siano assistiti cittadini asmatici
d)
consulenza per unità operative e per servizi ospedalieri non
specialistici in occasione di ricoveri di cittadini asmatici
e)
attività educazionale, finalizzata all'autogestione della
malattia, nei confronti dei cittadini asmatici e dei loro familiari, nonché
nelle scuole e nei luoghi di lavoro particolarmente esposti al rischio
f)
collaborazione con le ASL per tutti i problemi che riguardano
le allergie respiratorie e la malattia asmatica
3 Le cure a domicilio dei malati pervenuti all'insufficienza
respiratoria cronica sono assicurate in regime di assistenza integrata su
richiesta del paziente e del medico di famiglia e dopo convalida dei centri
specialistici di riferimento, con la collaborazione del medico di libera
scelta e di personale medico,
infermieristico e riabilitativo operante nelle strutture di cui al comma 1.
4 I medici di famiglia e i pediatri di libera scelta svolgono in
particolare:
a)
attività educazionale individuale e familiare, in
collaborazione con le unità competenti, nei confronti della popolazione
b)
attività di collaborazione con le ASL per tutti i
problemi che riguardano l'allergia respiratoria e l'asma
5
Le unità operative di cui al comma 1 svolgono anche attività di rilevamento
epidemiologico
periferico per l'allergia respiratoria e l'asma bronchiale.
Requisito minimo, per le unità di
cui al comma 1, per svolgere le funzioni
di unità di rilevamento epidemiologico è la
dotazione di
adeguata strumentazione per la
diagnostica respiratoria funzionale ed
allergologica e di sistema informatico per la
raccolta dati. I risultati dovranno essere
inoltrati al Comitato
Tecnico Scientifico di cui all'art. 5.
Art. 5
( Comitato Tecnico-Scientifico)
1
Presso l'assessorato alla sanità viene istituito un
comitato tecnico-scientifico con il compito di predisporre linee di
indirizzo e coordinamento per potenziare ed uniformare le attività di
prevenzione e di controllo della allergia respiratoria e della malattia
asmatica e di fornire gli elementi ritenuti necessari alla formulazione di
linee guida nell'ambito del piano sanitario regionale
2 Il comitato di cui al comma 1 è composto da esperti del
settore in oggetto, nominati dall'Assessore alla sanità, su proposta
delle sezioni regionali delle Società italiane di Allergologia e
Immunologia clinica, di Pneumologia Ospedaliera, di Medicina Respiratoria,
di Medicina Respiratoria Infantile e di Federasma, in rappresentanza dei
pazienti
3
Il Comitato Tecnico-Scientifico, di cui al comma 1, elabora
una relazione annuale sulla malattia allergica e asmatica in ambito
regionale, corredata dei principali elementi di ordine epidemiologico e
preventivo, la presenta all'Assessore alla sanità che se ne avvale per la
predisposizione del Piano sanitario regionale e la illustra in una apposita
conferenza regionale annuale aperta a tutti i cittadini.
Art.
6
(Asma card)
1 Ai pazienti affetti da asma bronchiale, la ASL di appartenenza
fornirà "Asma card" personale che attesti la malattia. Il modello della
card deve corrispondere alle indicazioni stabilite dall'Assessore alla
sanità , entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge
2
La "Asma card" di cui al comma 1, riporta nelle forme più
adeguate per una lettura automatizzata, il livello di gravità dell'asma
(saltuaria, lieve persistente, moderata persistente, grave persistente) e le
complicazioni correlate alla malattia
Art.
7
(Educazione sanitaria)
1
La Regione predispone interventi per l'opportuna
preparazione e per l'aggiornamento del personale sanitario delle ASL sul
tema dell'allergia respiratoria e dell'asma bronchiale
2
La Regione promuove iniziative educazionali sul tema
dell'allergia respiratoria e dell'asma bronchiale e della loro
prevenzione rivolte alla globalità dei cittadini
3
Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente
legge, la Regione, le ASL e le unità operative di cui al comma 1
dell'art. 4, possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di
Volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, N°
266
Art.
8
(Attività sportiva)
1
L'allergia respiratoria e l'asma bronchiale, in fase non
complicata, non costituiscono ostacolo alla concessione dell'idoneità
fisica per lo svolgimento delle attività sportive non agonistiche
2
I protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica
sportiva agonistica sono definiti nel decreto del Ministro della sanità di
cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, N° 104
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