PROGETTO DI LEGGE
 n. 106
30/11/1996

d'iniziativa del Consigliere Regionale  

SILVIA FERRETTO CLEMENTI
(A.N.)
 

LOTTA AL RANDAGISMO E TUTELA ANIMALI D’AFFEZIONE  


RELAZIONE

La materia oggetto del PDL è stata in precedenza disciplinata dalla l.r. 30/87 Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica.

Questa legge, anticipando principi e contenuti delle successive disposizioni statali, ha istituito l’anagrafe canina, prevedendo, altresì, programmi regionali di informazione ed educazione dei cittadini al corretto rapporto con gli animali.

Il PDL proposto risponde all’esigenza di adeguare la normativa regionale alla successiva legge n. 281/91: Legge quadro per la prevenzione del randagismo, la tutela degli animali e della salute pubblica che ha fra l’altro assegnato alle regioni e ai comuni precisi compiti per la realizzazione e il risanamento di strutture di ricovero, e ha istituito un apposito fondo per il finanziamento degli interventi.

Il PDL tiene conto, altresì, di disposizioni statali specifiche.

L’obiettivo fondamentale della presente proposta di legge (art. 1) è la tutela degli animali d’affezione quali esseri viventi dotati di diritto alla dignità e al rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

In tale contesto vengono fissate norme volte alla repressione di ogni tipo di maltrattamento, ivi compreso l’abbandono; viene vietato il combattimento e viene previsto l’obbligo ad una corretta alimentazione, igiene e sanità, nonché a spazi di movimento e luoghi di ricovero idonei, tali da consentire situazioni di benessere per gli animali.

Si rivedono i compiti, ampliandoli, di comuni e comunità montane, prevedendo, anche in forma congiunta, la realizzazione e il risanamento di strutture di ricovero. Si ridefiniscono le competenze complessivamente attribuite ad enti locali e ad ASL, in capo alle quali è riconosciuta la funzione sanzionatoria.

Vengono coinvolte anche le province, alle quali viene affidata la gestione dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni protezionistiche (art. 6).

Nel progetto viene sottolineata la necessità di controllo demografico delle specie canine e feline attraverso la sterilizzazione degli animali rinvenuti.

Si prevede, inoltre, la possibilità di cessione a privati e ad associazioni protezionistiche di volontariato (iscritte nell’apposito registro) di animali rinvenuti e non reclamati ed anche di affido temporaneo, possibilità quest’ultima non prevista dalla legge statale.

Una peculiarità è rappresentata dal fatto che si individuano due differenti tipi di strutture destinate ad ospitare gli animali: i rifugi per animali, che possono essere gestiti dai comuni o da associazioni protezionistiche e i ricoveri sanitari ove gli animali sono ospitati per consentire gli interventi di profilassi da parte delle ASL.

La presente proposta contemplando una nuova disciplina della materia, prevede l’abrogazione della previgente normativa ricompresa nella l.r. 30/87.

In ogni caso il rapporto tra il PDL e la normativa preesistente è stabilito nell’art. 8 che fa salve denunce e registrazioni effettuate in conformità alla l.r. 30/87.

Considerata l’importanza di dare attuazione alla legge 14 agosto 1991, n. 281, anche per consentire una migliore tutela degli animali d’affezione, si chiede di voler accogliere ed approvare il presente PDL.

 

Art. 1
(Finalità della legge)
   

1. La Regione Lombardia, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni, promuove la protezione e la tutela degli animali di affezione, ne sancisce il diritto alla dignità di essere viventi ed al rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, ivi compreso l’abbandono, anche al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute e l’ambiente.  

Art. 2
(Oggetto della legge)  

          1. Ai fini della presente legge per animali di affezione si intendono gli animali che stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere anche attività utili all’uomo.  

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, agli animali di affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) e successive modificazioni ed integrazioni.  

Art. 3
(Tutela dei modi di vita degli animali di affezione)  

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di  animali  di affezione sono tenuti ad assicurare loro condizioni di vita corretta sotto il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della cura della salute e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche specifiche e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell’animale stesso.  

2. In particolare,  è  fatto divieto  ai soggetti di cui al comma 1 di abbandonare gli animali, di infliggere loro maltrattamenti, di alimentarli in modo improprio o insufficiente, di detenerli in condizioni igienico-sanitarie non corrette o comunque in strutture o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

3. E’   vietato  detenere animali  di affezione  in  numero  tale  da  determinare condizioni igienico sanitarie, di ricovero o contenimento, e di conduzione che contrastino con le condizioni di benessere animale definite al comma 1, o determinino grave pericolo per la salute umana.  

4. L’addestramento  degli  animali  deve  essere impartito esclusivamente con metodi non violenti.  

5. Sono vietati spettacoli, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste per gli animali. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere e assistere a combattimenti fra animali.  

6. Il trasporto e la custodia degli animali di affezione, da chiunque e per qualunque motivo sia effettuato, deve avvenire in modo adeguato alla specie, compatibilmente con i divieti e le prescrizioni dei regolamenti vigenti in materia. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l’ispezione, l’abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata, e comunque rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.  

7. Le norme tecniche di applicazione del presente articolo sono definite dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.  

Art. 4
(Competenze della Regione)  

1. La Giunta regionale:

a)   individua le modalità per la gestione dell’anagrafe del cane, istituita presso le Aziende sanitarie locali (ASL), nonché la metodologia tecnica per l’individuazione dei cani;

b)   approva il provvedimento costitutivo dell’anagrafe canina regionale, definendone le modalità di funzionamento, di gestione e di organizzazione, e provvede all’allestimento di un sistema informatico dei servizi di medicina veterinaria delle ASL;

c)   stabilisce i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali di affezione costituite presso le ASL e dei rifugi per animali dei comuni e degli enti ed associazioni protezionistiche;

d)   definisce i requisiti strutturali e gestionali delle strutture private deputate al pensionamento o al commercio degli animali di affezione;

e)   stabilisce le procedure per l’autorizzazione, rilasciata dalle ASL, delle strutture di ricovero  menzionate alle lettere c) e d);

f)    individua le procedure per l’affidamento e la cessione degli animali ricoverati presso le strutture di ricovero menzionate alle lettere c) e d);

g)   costituisce la Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo;

h)   definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei nuovi rifugi per animali, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’ articolo 3 della legge 281/1991;

i)    adotta il piano regionale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila di controllo demografico della popolazione canina e felina e di prevenzione del randagismo, elaborato con la collaborazione tecnica della Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione;

l)    promuove, di concerto con le aziende farmaceutiche, un protocollo d’intesa per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private di agevolazioni sull’acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati.  

2. Il direttore generale della direzione generale sanità della Giunta regionale, previo accertamento da parte della competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria della ASL, provvede ad indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite subite ai sensi del comma 5 dell’ articolo 3 della legge 281/1991.  

3. Il direttore generale della direzione generale sanità della Giunta regionale rilascia agli operatori volontari delle associazioni protezionistiche, in possesso dei requisiti richiesti, l’autorizzazione ed il relativo

tesserino di riconoscimento per lo svolgimento delle attività di vigilanza, accertamento e prevenzione delle infrazioni amministrative previste dalla presente legge.

Art. 5
(Competenze delle ASL)

1. Al fine di garantire su tutto il territorio regionale, gli interventi dei competenti servizi veterinari delle ASL previsti dalla presente legge, le funzioni e le attività sanitarie conseguenti sono attribuite in ogni ASL al presidio veterinario sanitario o a specifiche unità operative distrettuali.  

2. Il presidio veterinario sanitario, ove istituito, è un'articolazione aziendale diretta da un veterinario dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, dotata nei limiti delle disposizioni emanate dal direttore generale, di autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale.  

3. In relazione alle caratteristiche del territorio di competenza dell'ASL, il  presidio veterinario sanitario o le specifiche unità operative distrettuali, erogano le proprie attività in specifiche strutture, comprese quelle indicate dal comma 3 dell'art.11.

4. Entro un anno dall'approvazione della presente legge, ogni direttore generale di ASL, sede di servizi veterinari, integra il proprio piano di organizzazione aziendale con le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1997 n.31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), istituendo il presidio veterinario sanitario o le specifiche unità operative distrettuali.  

5. Alla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria della ASL compete:  

a)   la titolarità e la gestione dell’anagrafe del cane;

b)   l’attività di accalappiamento dei cani vaganti e di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente a quanto indicato nei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10;

c)   il censimento delle zone in cui esistono colonie feline, nonché l’adozione di intese per la gestione delle colonie feline da parte delle associazioni protezionistiche;

d)   gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina, di cui alla legge 281/1991, con strumenti chirurgici;

e)   la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 ;

f)    il servizio di ricovero sanitario per l’esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sugli animali di affezione, previsti dalla legislazione sanitaria vigente;

g)   l'attività di accertamento, di vigilanza e di prevenzione, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dalla presente legge e dai propri regolamenti, ferma restando l'analoga competenza attribuita ad altri soggetti;

h)   l'esercizio delle funzioni sanzionatorie relative alla repressione delle infrazioni amministrative previste dalla presente legge.

6. Al direttore generale delle ASL compete:  

a)   il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento  dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla presente legge;

b)   l’emanazione del provvedimento propedeutico all’erogazione dell’indennizzo regionale, di cui al comma 5 dell’articolo 3, della legge 281/1991, previo accertamento effettuato dalla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria della ASL;

c)   l’approvazione, su proposta dalla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria della ASL, dei progetti attuativi degli interventi affidati alle ASL dal piano regionale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.  

Art. 6
(Competenze degli enti locali)  

1.      Ai comuni, singoli od associati, ed alle comunità montane compete:  

a)   il risanamento dei canili comunali già esistenti e la costruzione di nuovi rifugi per animali, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4 della legge 281/1991;

b)   la prestazione del servizio di ricovero degli animali di affezione catturati o raccolti,  fatta salva la facoltà per i comuni di demandare detto servizio ad enti pubblici o privati, allo scopo convenzionandosi con questi ultimi;

c)   l’attività di accertamento, di vigilanza e di prevenzione, effettuata dal corpo di polizia municipale, delle infrazioni previste dalla presente legge, ferma restando l’analoga competenza attribuita per legge ad altri soggetti.  

2.Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l’accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.  

3. Alle province compete l’organizzazione e lo svolgimento, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo, dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni protezionistiche, ai fini dell’esercizio dell’attività di collaborazione con le ASL e gli enti locali prevista dalla presente legge.

4.  Le provincie possono inoltre prevedere:  

a)   lo studio delle problematiche, in collaborazione con la consulta regionale di cui all'art. 17, inerenti alla tutela degli animali nel territorio della provincia, la mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini che sollecitano interventi, informazione o coordinamenti operativi;

b)   il coordinamento delle associazioni animaliste iscritte nel registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale 16 settembre 1996, n.28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo);

c)    la prevenzione di comportamenti anti-etici, la repressione dei reati e delle violazioni di legge nei confronti degli animali e del loro ambiente mediante strumenti di promozione culturale e di vigilanza.

Art. 7
(Anagrafe canina)  

1. Presso  l’ASL è  istituita  l’anagrafe  del  cane, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio di competenza.  

2. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare alla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria della ASL il possesso del cane entro quindici giorni dall’inizio dello stesso o entro novanta giorni dalla nascita.  

3. In caso  di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia alla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria della ASL entro quindici giorni dall’evento.

4. Il proprietario,  il  possessore  o il detentore è tenuto a denunciare alla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria della ASL la morte dell’animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall’evento.  

5. All’atto  dell’iscrizione  all’anagrafe  canina  è  disposta  l’identificazione  del cane con metodologia indolore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all’applicazione del sistema identificativo.  

6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità per la  gestione dell’anagrafe canina, garantendo il pieno coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero professionisti al fine di consentire la maggiore disponibilità di sportelli per l’anagrafe del cane, nonché la metodologia di identificazione, secondo la tecnica più avanzata.  

7.  Con  provvedimento  della  Giunta  regionale  da  emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l’anagrafe canina regionale, consistente nella raccolta e gestione dei dati delle singole anagrafi canine delle ASL della Lombardia. A tale scopo la Giunta provvede all’allestimento di un sistema informatico dei servizi di medicina veterinaria delle ASL.  

Art. 8
(Regime transitorio)  

1. Fino  all’istituzione  dell’anagrafe  canina  regionale ed alla definizione delle modalità di identificazione, i cani sono identificati mediante tatuaggio impresso sulla parte interna della coscia o sul padiglione auricolare destro, recante la sigla della provincia ed un codice alfanumerico progressivo. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 6 dell'art.7, e successivamente quando necessario, determina le caratteristiche dei tatuaggi delle provincie sedi di più ASL.  

2. Successivamente alla denuncia all’anagrafe, la competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria dell’ASL provvede ad assegnare il codice alfanumerico di identificazione, notificando contestualmente al denunciante i termini per l’effettuazione del tatuaggio a cura dei servizi di medicina veterinaria ovvero di medici veterinari libero professionisti.  

3. Il  proprietario,  il possessore  o  il  detentore  che  si  avvale  di  un  medico veterinario libero professionista per l’esecuzione del tatuaggio deve comunque rispettare il termine notificato, provvedendo, altresì, entro i quindici giorni successivi al termine stesso, alla consegna od invio, alla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria dell’ASL della copia della scheda che certifica l’avvenuto tatuaggio.  

4. Il medico veterinario libero professionista, che esegue il tatuaggio, è tenuto a conservare a disposizione dell’autorità sanitaria copia di tale scheda per almeno cinque anni.  

5. Le denunce, le registrazioni ed i tatuaggi effettuati in conformità alla legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo – tutela degli animali e della salute pubblica) non devono essere ripetuti.  

Art. 9
(Cani smarriti e rinvenuti)  

1. La  scomparsa  per  qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro cinque giorni alla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria dell’ASL competente per territorio o agli organi della polizia municipale del comune, che provvedono a darne tempestiva comunicazione alla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria dell’ASL competente.

2. La notifica  al  proprietario,  possessore  o  detentore  del  ritrovamento  del cane, comporta l’obbligo del suo ritiro entro cinque giorni, del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento.  

3. Gli  animali ricoverati a qualunque titolo nelle strutture di cui agli articoli 11, 13 e 15, non  possono  essere  ceduti  o  utilizzati  a  scopo di sperimentazione.  

4. Chiunque    rinvenga   un    cane    vagante   è    tenuto    a   darne   pronta comunicazione alla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria di una ASL della Regione, anche diversa da quella in cui è avvenuto il rinvenimento, o alla polizia municipale del comune in cui è avvenuto il rinvenimento, fornendo, per quanto possibile, le indicazioni necessarie alla raccolta del cane vagante o al suo ritiro.  

5. Ai   cani  raccolti  nell’ambito  dell’attività  di   accalappiamento  a  cui  provvede  la competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria dell'ASL devono essere assicurati, dall’ASL competente per territorio, gli interventi sanitari previsti dall’articolo 11, con particolare riguardo al controllo medico veterinario ed all’identificazione.

6. I metodi di accalappiamento  devono  evitare  ai  cani inutili sofferenze.

Art. 10
(Protezione dei gatti)  

1. I  gatti  che  vivono  in  stato  di  libertà sul territorio sono protetti, compatibilmente con la tutela delle norme igieniche, ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat, senza che sia stata individuata altra idonea collocazione. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.  

2. Per  favorire  i  controlli  sulla  popolazione  felina, i comuni, d’intesa con le ASL e con la collaborazione delle associazioni o dei gruppi protezionistici di cui all’articolo 20, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.  

3. I privati possono richiedere  all’ASL, d’intesa con il comune, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipulazione di apposita convenzione.  

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere ed è garantita dalla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria delle ASL o da volontari delle associazioni e/o gruppi protezionistici di cui all’articolo 20 o dai privati di cui al comma 3.  

5. I  gatti  sterilizzati,  identificati   con apposito  contrassegno  o  tatuaggio  al padiglione auricolare, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.  

6. La  soppressione dei  gatti  che  vivono  in  stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e alle modalità di cui all’articolo 12.  

Art. 11
(Interventi sanitari)  

1. La competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria delle ASL assicura:             

a)     Il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320 (Regolamento di polizia veterinaria) o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;

b)     gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di osservazione di cui alla lettera a);

c)      le prime cure a cani vaganti e gatti che vivono in libertà ritrovati feriti o gravemente malati anche per infestazioni parassitarie, anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilità del servizio di medicina veterinaria;

d)     l’identificazione dei cani raccolti, la ricerca del proprietario e la loro restituzione;

e)     la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei gatti che vivono in libertà.  

2. I requisiti della struttura deputata a soddisfare quanto previsto al comma 1, nonché le modalità di gestione della stessa sono determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

3. Gli  interventi  sanitari  di  cui  al  comma  1  possono   essere   assicurati  in adeguate strutture, a tale scopo individuate dalla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria dell’ASL, anche presso i rifugi per animali di cui all’articolo 13.  

Art. 12
(Eutanasia)  

1. I  cani, i gatti e gli  altri animali di affezione possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili con gravi sofferenze non lenibili, di comprovata pericolosità e per evitare loro tali gravi sofferenze non lenibili.

2. La soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non causino sofferenza  all’animale, previo trattamento anestetico.

3. Ciascun veterinario deve tenere un apposito registro degli  animali  soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo della soppressione.  

Art. 13
( Rifugi per animali)  

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di rifugi per animali, destinati ad  ospitare:  

a)     i cani e i gatti sottratti al proprietario, possessore o detentore su ordine della ASL per inosservanza del divieto di cui al comma 3 dell’articolo 3, ponendo le spese di mantenimento a carico del trasgressore;

b)     i cani raccolti o rinvenuti vaganti successivamente agli interventi sanitari di cui all’articolo 11, trascorsi i termini ivi previsti;

c)      i cani e i gatti affidati dalla forza pubblica;

d)     i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario, possessore o detentore, ponendo a carico del cedente le spese di mantenimento tranne nei casi di comprovata indigenza dello stesso;

e)     altri animali di affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.  

2. I rifugi di cui al comma 1 devono essere conformi ai requisiti strutturali e di gestione determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

3. La gestione dei rifugi per animali può essere demandata dai comuni ai privati, previa stipulazione di apposito accordo.  

        4. Tutti i rifugi che ospitano animali hanno l’obbligo di apertura al pubblico almeno quattro volte alla settimana con un minimo di quattro ore al giorno. Gli enti protezionistici possono accedere alle predette strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.  

5. E’ fatto obbligo a chiunque gestisca strutture pubbliche o private per il ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure eserciti l’attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dall’ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l’animale, nonché di risalire alla sua provenienza ed alla sua eventuale destinazione finale.  

Art. 14
(Cessione e affido)  

1. Gli animali di affezione ricoverati presso le strutture di cui agli articoli  11, 13 e 15 non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.  

2. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11, 13 e 15 devono essere identificati e identificabili.  

3. I cani ed i gatti, nonché gli altri animali di affezione possono essere ceduti ai privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche riconosciute ai sensi dell’articolo 20.  

4. La cessione dei cani può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.

5. E’ consentito l’affido temporaneo gratuito antecedentemente ai termini sopra riportati secondo le seguenti modalità:

a)     i cani possono essere affidati temporaneamente, trascorso il periodo di osservazione previsto  dalla lettera a), comma 1 dell’articolo 11;

b)     l’affidatario deve sottoscrivere una dichiarazione conforme al modello individuato con il provvedimento di cui al comma 7, il cui rispetto è condizione vincolante per la formalizzazione definitiva della cessione;

c)      l’affidatario non può cedere il cane durante il periodo di affido;

d)     l’affido non può essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.  

6. I gatti che vivono in libertà, non ceduti ai sensi del comma 3, devono essere, compatibilmente con le caratteristiche etologiche, ricollocati sul territorio dal quale sono stati prelevati.  

7. Le procedure per la cessione e l’affido, comprendenti anche le modalità di verifica, sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

Art.15
(Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione)  

1. Tutte le strutture destinate al pensionamento temporaneo e/o al commercio di animali di affezione devono soddisfare i requisiti strutturali e gestionali previsti con apposito provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

Art. 16
(Autorizzazioni)  

1. Le strutture di cui agli articoli 11, comma 3, 13 e 15 della presente legge devono essere autorizzate al funzionamento dall' ASL competente per territorio.  

2. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione necessaria, nonché i tempi per l’adeguamento delle strutture esistenti sono individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

Art. 17
(Programmazione degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di  controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo)         

1. Al fine di garantire la salute pubblica e per tutelare gli animali di affezione, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale di cui al comma 2 e acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva il piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.  

2. Con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la ‘Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo’ composta da:  

a)   un rappresentante del servizio veterinario regionale;

b)   un rappresentante dei medici veterinari dei servizi di medicina veterinaria delle   ASL;

c)   tre rappresentanti dell’Associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);

d)   tre esperti nominati dalle associazioni protezionistiche e animaliste iscritte nel registro regionale del volontariato;

e)   un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Milano;

f)    due rappresentanti nominati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;

g)   un  rappresentante nominato dalla Federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;

h)   un rappresentante della Sovrintendenza scolastica regionale per la Lombardia;

i)        un rappresentante delle province.  

3. Sulla base dei dati risultanti dal censimento degli animali di affezione e delle colonie feline presenti sul territorio, nonché delle strutture di ricovero di cui agli articoli 11, 13 e 15, il piano regionale di cui al comma 1 dispone in merito a:  

a)   l’analisi del fenomeno dell’abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti che vivono in libertà;

b)   l’individuazione delle risorse disponibili per gli interventi;

c)   la gradualizzazione temporale delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;

d)   l’individuazione dei criteri di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e del raggiungimento degli obiettivi;

e)   la determinazione delle modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi, per il raggiungimento degli obiettivi del programma stesso;

f)    l’individuazione delle modalità che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;

g)   la determinazione delle modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell’articolo 3 della legge 281/1991;

h)   la promozione delle iniziative di informazione di cui alla lettera a), comma 4, articolo 3, della legge 281/1991;

i)    l’individuazione dei criteri per l’organizzazione dei corsi d’aggiornamento o di formazione professionale di cui  alla lettera b), comma 4, articolo 3, della  legge 281/1991.  

4. Le ASL,  sulla base di un proprio progetto, inseriscono gli interventi previsti dal piano regionale di cui al presente articolo nella programmazione delle proprie attività istituzionali.  

5. Gli interventi possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la Regione Lombardia, le ASL, i comuni,  le associazioni di cui all’articolo 20 e le province.  

6. Gli interventi di educazione sanitaria e zoofila previsti dal piano regionale si integrano nella programmazione delle attività di educazione sanitaria svolte dalle ASL.  

7. Nei piani di educazione sanitaria e zoofila vanno privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sull’attività riproduttiva e sul corretto mantenimento dei propri animali.  

Art. 18
(Limitazione delle nascite)  

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto  dal comma 8 dell’articolo 2 della legge 281/1991.  

2. Gli interventi di sterilizzazione dei cani non identificati o comunque non identificabili, ricoverati presso le strutture ed i rifugi per animali previsti dagli articoli 11 e 13 sono effettuati dai medici veterinari delle ASL, o anche da medici veterinari liberi professionisti allo scopo incaricati.  

Art. 19
(Cani rinselvatichiti)  

1. La Regione Lombardia indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o rinselvatichiti ed accertate dall’ASL competente per territorio.

2. A seguito dell’accertamento, l’ASL emana apposito provvedimento con il quale dispone la valutazione dei capi di bestiame per i quali è richiesto l’indennizzo, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), e successive integrazioni e modificazioni, e dal decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298 per il rimborso degli animali abbattuti a seguito di malattie infettive e diffusive del bestiame.  

Art. 20
(Volontariato)  

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito, ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), e dell’articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), o riconosciute a livello nazionale dai competenti ministeri, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell’ambiente quale finalità, possono anche collaborare all’effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l’ASL competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze.  

Art. 21
(Agevolazioni per l’acquisto di medicinali)  

1. La Regione Lombardia, di concerto con le aziende farmaceutiche, promuove un protocollo d’intesa per la concessione, alle strutture di ricovero pubbliche e private di cui agli articoli 11 e 13, di agevolazioni sull’acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati.

Art. 22
(Controlli)  

1. Le ASL esercitano le funzioni sanzionatorie previste dalla presente legge, attraverso la preventiva attività di accertamento e di controllo effettuata dalla Polizia municipale e dalla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria delle ASL.  

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni possono altresì avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie zoofile dell’Ente nazionale protezione animali (ENPA), e degli operatori volontari muniti di specifica autorizzazione regionale, appartenenti alle associazioni protezionistiche di cui all’articolo 20.  

3. L’autorizzazione regionale di cui al comma 2 viene rilasciata con decreto del direttore generale della direzione generale sanità della Giunta regionale, agli operatori volontari degli enti e delle associazioni protezionistiche, ivi comprese quelle di cui al comma 3 dell’articolo 4, a seguito del superamento di specifici esami, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.  

4. Il direttore generale dell’ASL, con proprio atto, propone al Prefetto l’attribuzione della qualifica di agente di polizia giudiziaria, esclusivamente al personale dell’ASL risultato idoneo agli esami di cui al comma 3, per l’applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge.  

Art. 23
(Sanzioni)  

1. Per le violazioni delle norme sotto elencate si applicano le seguenti sanzioni:  

a)     articolo 3, commi 1, 3 e 4: da lire 750.000 a lire 1.500.000;

b)     articolo 3, comma 5, primo periodo: da lire 100.000 a lire 600.000;

c)    articolo 3, comma 5, secondo periodo: da lire 1.000.000 a lire  6.000.000;

d)     articolo 3, comma 6: da lire 50.000 a lire 300.000;

e)     articolo 7, comma 3: da lire 100.000 a lire 300.000;

f)       articolo 8, comma 4: da lire 50.000 a lire 150.000;

g)      articolo 9, comma 1: da lire 200.000 a lire 1.000.000;

h)      articolo 9, comma 2: da lire 250.000 a lire 1.000.000;

i)        articolo 12: da lire 250.000 a lire 1.500.000;

l)        articolo 14, comma 5, lettera c): da lire 100.000 a lire 600.000;

m)     articolo 14, comma 5, lettera d): da lire 100.000 a lire 600.000;

n)      articolo 16: da lire 500.000 a lire 3.000.000.  

2. Per le ulteriori violazioni individuate dalla presente legge e non espressamente contemplate nel comma 1 si fa rinvio a quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 5 della legge 281/1991.  

3. Le somme riscosse a seguito dell’irrogazione delle sanzioni del presente articolo sono introitate dalle ASL, ai sensi del comma 5 dell’articolo 5, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), su apposito capitolo vincolato alla realizzazione degli interventi conseguenti all’attuazione della presente legge e ripartite secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 3  della legge 281/91.  

Art. 24
(Finanziamento)  

1. Agli oneri conseguenti all’allestimento del sistema informatico di cui alla lett. b) del comma 1 dell’articolo 4 e al comma 7 dell’articolo 7,  nonché alla costruzione o ristrutturazione delle strutture di cui al comma 2 dell’articolo 11, si provvede mediante impiego degli stanziamenti del fondo sanitario regionale in conto capitale iscritti nel capitolo 2.3.2.2.4507 "Trasferimento della quota del fondo sanitario regionale in conto capitale destinata al finanziamento degli interventi  finalizzati alla realizzazione, acquisizione e ammodernamento delle strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio, etc., esercizi 1998/1999/2000 del bilancio regionale".  

2. Agli oneri conseguenti alla concessione di contributi ai comuni, singoli ed associati, ed alle comunità montane per le finalità di cui all’articolo 13, nonché agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 e dagli articoli 11, 17, 19 si provvede mediante impiego delle risorse a destinazione vincolata stanziate al capitolo 2.3.3.1.3739 “Contributi statali per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000.  

3. All’onere derivante dall’istituzione della consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo di cui al comma 2 dell’articolo 17, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 “Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa” iscritto sullo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000.  

4. Salvo quanto disposto dai precedenti commi, le spese per l’attuazione della presente legge sono sostenute dai bilanci delle ASL che vi provvedono mediante impiego del fondo sanitario regionale di parte corrente;  

5.   In sede di predisposizione del bilancio di previsione degli esercizi finanziari successivi potrà essere autorizzata la destinazione di risorse proprie regionali per attuazione della presente legge.  

Art. 25
(Abrogazione)  

1. La legge regionale 8 settembre 1987 n. 30 (Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica) è abrogata.