PROGETTO DI LEGGE
n.
100
03/07/2000
d'iniziativa
del Consigliere Regionale
SILVIA
FERRETTO CLEMENTI
(A.N.)
LOTTA AL
RANDAGISMO E TUTELA ANIMALI D’AFFEZIONE
RELAZIONE
La materia oggetto del PDL è stata in
precedenza disciplinata dalla l.r. 30/87 Prevenzione del randagismo - tutela
degli animali e della salute pubblica.
Questa legge, anticipando
principi e contenuti delle successive disposizioni statali, ha istituito
l’anagrafe canina, prevedendo, altresì, programmi regionali di
informazione ed educazione dei cittadini al corretto rapporto con gli
animali.
Il PDL proposto risponde
all’esigenza di adeguare la normativa regionale alla successiva legge n.
281/91: Legge quadro per la prevenzione del randagismo, la tutela degli
animali e della salute pubblica che ha fra l’altro assegnato alle regioni
e ai comuni precisi compiti per la realizzazione e il risanamento di
strutture di ricovero, e ha istituito un apposito fondo per il finanziamento
degli interventi.
Il PDL tiene conto, altresì,
di disposizioni statali specifiche.
L’obiettivo fondamentale
della presente proposta di legge (art. 1) è la tutela degli animali
d’affezione quali esseri viventi dotati di diritto alla dignità e al
rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
In tale contesto vengono
fissate norme volte alla repressione di ogni tipo di maltrattamento, ivi
compreso l’abbandono; viene vietato il combattimento e viene previsto
l’obbligo ad una corretta alimentazione, igiene e sanità, nonché a spazi
di movimento e luoghi di ricovero idonei, tali da consentire situazioni di
benessere per gli animali.
Si rivedono i compiti,
ampliandoli, di comuni e comunità montane, prevedendo, anche in forma
congiunta, la realizzazione e il risanamento di strutture di ricovero. Si
ridefiniscono le competenze complessivamente attribuite ad enti locali e ad
ASL, in capo alle quali è riconosciuta la funzione sanzionatoria.
Vengono coinvolte anche le
province, alle quali viene affidata la gestione dei corsi di qualificazione
per gli operatori volontari delle associazioni protezionistiche (art. 6).
Nel progetto viene
sottolineata la necessità di controllo demografico delle specie canine e
feline attraverso la sterilizzazione degli animali rinvenuti.
Si prevede, inoltre, la
possibilità di cessione a privati e ad associazioni protezionistiche di
volontariato (iscritte nell’apposito registro) di animali rinvenuti e non
reclamati ed anche di affido temporaneo, possibilità quest’ultima non
prevista dalla legge statale.
Una peculiarità è
rappresentata dal fatto che si individuano due differenti tipi di strutture
destinate ad ospitare gli animali: i rifugi per animali, che possono essere
gestiti dai comuni o da associazioni protezionistiche e i ricoveri sanitari
ove gli animali sono ospitati per consentire gli interventi di profilassi da
parte delle ASL.
La presente proposta
contemplando una nuova disciplina della materia, prevede l’abrogazione
della previgente normativa ricompresa nella l.r. 30/87.
In ogni caso il rapporto tra
il PDL e la normativa preesistente è stabilito nell’art. 8 che fa salve
denunce e registrazioni effettuate in conformità alla l.r. 30/87.
Considerata l’importanza di
dare attuazione alla legge 14 agosto 1991, n. 281, anche per consentire una
migliore tutela degli animali d’affezione, si chiede di voler accogliere
ed approvare il presente PDL.
Art.
1
(Finalità della legge)
1.
La Regione Lombardia, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto
1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo) e successive modificazioni, promuove la protezione e la
tutela degli animali di affezione, ne sancisce il diritto alla dignità di
essere viventi ed al rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche,
condannando ogni tipo di maltrattamento, ivi compreso l’abbandono, anche
al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare
la salute e l’ambiente.
Art.
2
(Oggetto della legge)
1. Ai fini della presente legge per animali di affezione si intendono
gli animali che stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo,
mantenuti per compagnia e che possono svolgere anche attività utili
all’uomo.
2.
Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, agli animali di
affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani,
restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge
19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art.
3
(Tutela dei modi di vita degli animali di affezione)
1.
I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali
di affezione sono tenuti ad assicurare loro condizioni di vita
corretta sotto il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della cura
della salute e della sanità dei
luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le
caratteristiche specifiche e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici
ed etologici dell’animale stesso.
2.
In particolare, è
fatto divieto ai soggetti
di cui al comma 1 di abbandonare gli animali, di infliggere loro
maltrattamenti, di alimentarli in modo improprio o insufficiente, di
detenerli in condizioni igienico-sanitarie non corrette o comunque in
strutture o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3.
E’ vietato
detenere animali di
affezione in
numero tale
da determinare condizioni
igienico sanitarie, di ricovero o contenimento, e di conduzione che
contrastino con le condizioni di benessere animale definite al comma 1, o
determinino grave pericolo per la salute umana.
4.
L’addestramento degli
animali deve
essere impartito esclusivamente con metodi non violenti.
5.
Sono vietati spettacoli, gare, manifestazioni, giochi, lotterie,
sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino
maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste per
gli animali. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere e assistere a
combattimenti fra animali.
6.
Il trasporto e la custodia degli animali di affezione, da chiunque e per
qualunque motivo sia effettuato, deve avvenire in modo adeguato alla specie,
compatibilmente con i divieti e le prescrizioni dei regolamenti vigenti in
materia. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da
proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo
altresì l’ispezione, l’abbeveramento, il nutrimento
e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura devono essere
adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata, e
comunque rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa statale e
comunitaria.
7.
Le norme tecniche di applicazione del presente articolo sono definite dalla
Giunta regionale, con apposito provvedimento da emanarsi entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art.
4
(Competenze della Regione)
1.
La Giunta regionale:
a)
individua le modalità per la gestione dell’anagrafe del
cane, istituita presso le Aziende sanitarie locali (ASL), nonché la
metodologia tecnica per l’individuazione dei cani;
b)
approva il
provvedimento costitutivo dell’anagrafe canina regionale, definendone le
modalità di funzionamento, di gestione e di organizzazione, e provvede
all’allestimento di un sistema informatico dei servizi di medicina
veterinaria delle ASL;
c)
stabilisce i
requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero
sanitario degli animali di affezione costituite presso le ASL e dei rifugi
per animali dei comuni e degli enti ed associazioni protezionistiche;
d)
definisce i requisiti
strutturali e gestionali delle strutture private deputate al pensionamento o
al commercio degli animali di affezione;
e)
stabilisce le
procedure per l’autorizzazione, rilasciata dalle ASL, delle strutture di
ricovero menzionate alle lettere
c) e d);
f)
individua le
procedure per l’affidamento e la cessione degli animali ricoverati presso
le strutture di ricovero menzionate alle lettere c) e d);
g)
costituisce la
Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la
prevenzione del randagismo;
h)
definisce, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei
nuovi rifugi per animali, in attuazione di quanto previsto dal comma 2
dell’ articolo 3 della legge 281/1991;
i)
adotta il piano
regionale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila di controllo
demografico della popolazione canina e felina e di prevenzione del
randagismo, elaborato con la collaborazione tecnica della Consulta regionale
per la tutela degli animali di affezione;
l)
promuove, di concerto
con le aziende farmaceutiche, un protocollo d’intesa per la concessione
alle strutture di ricovero pubbliche e private di agevolazioni
sull’acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati.
2.
Il direttore generale della direzione generale sanità della Giunta
regionale, previo accertamento da parte della competente articolazione
organizzativa di sanità pubblica veterinaria della ASL, provvede ad
indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite subite ai sensi del
comma 5 dell’ articolo 3 della legge 281/1991.
3.
Il direttore generale della direzione generale sanità della Giunta
regionale rilascia agli operatori volontari delle associazioni
protezionistiche, in possesso dei requisiti richiesti, l’autorizzazione ed
il relativo
tesserino
di riconoscimento per lo svolgimento delle attività di vigilanza,
accertamento e prevenzione delle infrazioni amministrative previste dalla
presente legge.
Art.
5
(Competenze delle ASL)
1.
Al fine di garantire su tutto il territorio regionale, gli interventi dei
competenti servizi veterinari delle ASL previsti dalla presente legge, le
funzioni e le attività sanitarie conseguenti sono attribuite in ogni ASL al
presidio veterinario sanitario o a specifiche unità operative distrettuali.
2.
Il presidio veterinario sanitario, ove istituito, è un'articolazione
aziendale diretta da un veterinario dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa, dotata nei limiti delle disposizioni emanate dal
direttore generale, di autonomia economico-finanziaria con contabilità
separata all'interno del bilancio aziendale.
3.
In relazione alle caratteristiche del territorio di competenza dell'ASL, il
presidio veterinario sanitario o le specifiche unità operative
distrettuali, erogano le proprie attività in specifiche strutture, comprese
quelle indicate dal comma 3 dell'art.11.
4.
Entro un anno dall'approvazione della presente legge, ogni direttore
generale di ASL, sede di servizi veterinari, integra il proprio piano di
organizzazione aziendale con le procedure previste dalla legge regionale 11
luglio 1997 n.31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e
sua integrazione con le attività dei servizi sociali), istituendo il
presidio veterinario sanitario o le specifiche unità operative
distrettuali.
5.
Alla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria
della ASL compete:
a)
la titolarità e la
gestione dell’anagrafe del cane;
b)
l’attività di
accalappiamento dei cani vaganti e di raccolta dei gatti che vivono in
libertà ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente a quanto indicato
nei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10;
c)
il censimento delle
zone in cui esistono colonie feline, nonché l’adozione di intese per la
gestione delle colonie feline da parte delle associazioni protezionistiche;
d)
gli interventi di
controllo demografico della popolazione canina e felina, di cui alla legge
281/1991, con strumenti chirurgici;
e)
la soppressione,
esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti
raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12
;
f)
il servizio di
ricovero sanitario per l’esecuzione degli interventi di profilassi,
diagnosi e terapia sugli animali di affezione, previsti dalla legislazione
sanitaria vigente;
g)
l'attività di
accertamento, di vigilanza e di prevenzione, effettuata dal personale
incaricato, delle infrazioni previste dalla presente legge e dai propri
regolamenti, ferma restando l'analoga competenza attribuita ad altri
soggetti;
h)
l'esercizio delle
funzioni sanzionatorie relative alla repressione delle infrazioni
amministrative previste dalla presente legge.
6.
Al direttore generale delle ASL compete:
a)
il rilascio
dell’autorizzazione al funzionamento dei
rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero
per animali previste dalla presente legge;
b)
l’emanazione del
provvedimento propedeutico all’erogazione dell’indennizzo regionale, di
cui al comma 5 dell’articolo 3, della legge 281/1991, previo accertamento
effettuato dalla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica
veterinaria della ASL;
c)
l’approvazione, su
proposta dalla competente articolazione organizzativa di sanità pubblica
veterinaria della ASL, dei progetti attuativi degli interventi affidati alle
ASL dal piano regionale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila,
di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del
randagismo.
Art.
6
(Competenze degli enti locali)
1.
Ai comuni, singoli od
associati, ed alle comunità montane compete:
a)
il risanamento dei
canili comunali già esistenti e la costruzione di nuovi rifugi per animali,
secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4 della legge 281/1991;
b)
la prestazione del
servizio di ricovero degli animali di affezione catturati o raccolti,
fatta salva la facoltà per i comuni di demandare detto servizio ad
enti pubblici o privati, allo scopo convenzionandosi con questi ultimi;
c)
l’attività di
accertamento, di vigilanza e di prevenzione, effettuata dal corpo di polizia
municipale, delle infrazioni previste dalla presente legge, ferma restando
l’analoga competenza attribuita per legge ad altri soggetti.
2.Il
Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in
caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per
l’accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela
igienico-sanitaria.
3.
Alle province compete l’organizzazione e lo svolgimento, sulla base delle
indicazioni contenute nel piano regionale degli interventi di educazione
sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di
prevenzione del randagismo, dei corsi di qualificazione per gli operatori
volontari delle associazioni protezionistiche, ai fini dell’esercizio
dell’attività di collaborazione con le ASL e gli enti locali prevista
dalla presente legge.
4.
Le provincie possono inoltre prevedere:
a)
lo studio delle
problematiche, in collaborazione con la consulta regionale di cui all'art.
17, inerenti alla tutela degli animali nel territorio della provincia, la
mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di
amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini che
sollecitano interventi, informazione o coordinamenti operativi;
b)
il coordinamento
delle associazioni animaliste iscritte nel registro provinciale del
volontariato, ai sensi della legge regionale 16 settembre 1996, n.28
(Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo);
c)
la prevenzione di
comportamenti anti-etici, la repressione dei reati e delle violazioni di
legge nei confronti degli animali e del loro ambiente mediante strumenti di
promozione culturale e di vigilanza.
Art.
7
(Anagrafe canina)
1.
Presso l’ASL è
istituita l’anagrafe
del cane, consistente nel
registro della popolazione canina presente sul territorio di competenza.
2.
Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare alla
competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria della
ASL il possesso del cane entro quindici giorni dall’inizio dello stesso o
entro novanta giorni dalla nascita.
3.
In caso di cessione definitiva,
colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia alla competente
articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria della ASL entro
quindici giorni dall’evento.
4.
Il proprietario, il
possessore o il detentore
è tenuto a denunciare alla competente articolazione organizzativa di sanità
pubblica veterinaria della ASL la morte dell’animale ed eventuali
cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall’evento.
5.
All’atto dell’iscrizione
all’anagrafe canina
è disposta
l’identificazione del
cane con metodologia indolore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il
sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario,
il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente
all’applicazione del sistema identificativo.
6.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le
modalità per la gestione
dell’anagrafe canina, garantendo il pieno coinvolgimento dei comuni e dei
medici veterinari libero professionisti al fine di consentire la maggiore
disponibilità di sportelli per l’anagrafe del cane, nonché la
metodologia di identificazione, secondo la tecnica più avanzata.
7.
Con provvedimento
della Giunta
regionale da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge è istituita l’anagrafe canina regionale, consistente nella
raccolta e gestione dei dati delle singole anagrafi canine delle ASL della
Lombardia. A tale scopo la Giunta provvede all’allestimento di un sistema
informatico dei servizi di medicina veterinaria delle ASL.
Art.
8
(Regime transitorio)
1.
Fino all’istituzione
dell’anagrafe canina
regionale ed alla definizione delle modalità di identificazione, i
cani sono identificati mediante tatuaggio impresso sulla parte interna della
coscia o sul padiglione auricolare destro, recante la sigla della provincia
ed un codice alfanumerico progressivo. La Giunta regionale, con il
provvedimento di cui al comma 6 dell'art.7, e successivamente quando
necessario, determina le caratteristiche dei tatuaggi delle provincie sedi
di più ASL.
2.
Successivamente alla denuncia all’anagrafe, la competente articolazione
organizzativa di sanità pubblica veterinaria dell’ASL provvede ad
assegnare il codice alfanumerico di identificazione, notificando
contestualmente al denunciante i termini per l’effettuazione del tatuaggio
a cura dei servizi di medicina veterinaria ovvero di medici veterinari
libero professionisti.
3.
Il proprietario,
il possessore o
il detentore
che si
avvale di
un medico veterinario
libero professionista per l’esecuzione del tatuaggio deve comunque
rispettare il termine notificato, provvedendo, altresì, entro i quindici
giorni successivi al termine stesso, alla consegna od invio, alla competente
articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria dell’ASL della
copia della scheda che certifica l’avvenuto tatuaggio.
4.
Il medico veterinario libero professionista, che esegue il tatuaggio, è
tenuto a conservare a disposizione dell’autorità sanitaria copia di tale
scheda per almeno cinque anni.
5.
Le denunce, le registrazioni ed i tatuaggi effettuati in conformità alla
legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo –
tutela degli animali e della salute pubblica) non devono essere ripetuti.
Art.
9
(Cani smarriti e rinvenuti)
1.
La scomparsa
per qualsiasi causa di un
cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro
cinque giorni alla competente articolazione organizzativa di sanità
pubblica veterinaria dell’ASL competente per territorio o agli organi
della polizia municipale del comune, che provvedono a darne tempestiva
comunicazione alla competente articolazione organizzativa di sanità
pubblica veterinaria dell’ASL competente.
2.
La notifica al
proprietario, possessore
o detentore
del ritrovamento
del cane, comporta l’obbligo del suo ritiro entro cinque giorni,
del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il
mantenimento.
3.
Gli animali ricoverati a
qualunque titolo nelle strutture di cui agli articoli 11, 13 e 15, non
possono essere
ceduti o
utilizzati a
scopo di sperimentazione.
4.
Chiunque rinvenga
un cane
vagante è
tenuto a
darne pronta
comunicazione alla competente articolazione organizzativa di sanità
pubblica veterinaria di una ASL della Regione, anche diversa da quella in
cui è avvenuto il rinvenimento, o alla polizia municipale del comune in cui
è avvenuto il rinvenimento, fornendo, per quanto possibile, le indicazioni
necessarie alla raccolta del cane vagante o al suo ritiro.
5.
Ai cani
raccolti nell’ambito
dell’attività di
accalappiamento a
cui provvede
la competente articolazione organizzativa di sanità pubblica
veterinaria dell'ASL devono essere assicurati, dall’ASL competente per
territorio, gli interventi sanitari previsti dall’articolo 11, con
particolare riguardo al controllo medico veterinario ed
all’identificazione.
6.
I metodi di accalappiamento devono
evitare ai
cani inutili sofferenze.
Art.
10
(Protezione dei gatti)
1.
I gatti
che vivono
in stato
di libertà sul
territorio sono protetti, compatibilmente con la tutela delle norme
igieniche, ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli
dal loro habitat, senza che sia stata individuata altra idonea collocazione.
Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di
territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere
stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che
la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.
2.
Per favorire
i controlli
sulla popolazione
felina, i comuni, d’intesa con le ASL e con la collaborazione delle
associazioni o dei gruppi protezionistici di cui all’articolo 20,
provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3.
I privati possono richiedere all’ASL,
d’intesa con il comune, la gestione delle colonie feline, per la tutela
della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa
stipulazione di apposita convenzione.
4.
La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per
la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere ed
è garantita dalla competente articolazione organizzativa di sanità
pubblica veterinaria delle ASL o da volontari delle associazioni e/o gruppi
protezionistici di cui all’articolo 20 o dai privati di cui al comma 3.
5.
I gatti
sterilizzati, identificati
con apposito contrassegno
o tatuaggio
al padiglione auricolare, sono reimmessi nella loro colonia di
provenienza e nel loro habitat originario.
6.
La soppressione dei
gatti che
vivono in
stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e alle modalità
di cui all’articolo 12.
Art.
11
(Interventi sanitari)
1.
La competente articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria
delle ASL assicura:
a)
Il controllo
sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320
(Regolamento di polizia veterinaria) o che si rende necessario per
comprovate esigenze sanitarie;
b)
gli interventi di
profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla
normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo
di osservazione di cui alla lettera a);
c)
le prime cure a cani
vaganti e gatti che vivono in libertà ritrovati feriti o gravemente malati
anche per infestazioni parassitarie, anche attraverso gli interventi
garantiti dalla pronta disponibilità del servizio di medicina veterinaria;
d)
l’identificazione
dei cani raccolti, la ricerca del proprietario e la loro restituzione;
e)
la sterilizzazione e
la degenza post-operatoria dei gatti che vivono in libertà.
2. I requisiti della struttura deputata a
soddisfare quanto previsto al comma 1, nonché le modalità di gestione
della stessa sono determinati con apposito provvedimento della Giunta
regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3.
Gli interventi sanitari
di cui
al comma
1 possono
essere assicurati
in adeguate strutture, a tale scopo individuate dalla competente
articolazione organizzativa di sanità pubblica veterinaria dell’ASL,
anche presso i rifugi per animali di cui all’articolo 13.
Art.
12
(Eutanasia)
1.
I cani, i gatti e gli
altri animali di affezione possono essere soppressi solo se
gravemente malati e incurabili con gravi sofferenze non lenibili,
di comprovata pericolosità e per evitare loro tali gravi sofferenze non
lenibili.
2.
La soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari, con
metodi eutanasici che non causino sofferenza
all’animale, previo trattamento anestetico.
3.
Ciascun veterinario deve tenere un apposito registro degli
animali soppressi con
specificata la diagnosi ed il motivo della soppressione.
Art.
13
( Rifugi per animali)
1. I comuni, singoli o associati, e le
comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e
alla costruzione di rifugi per animali, destinati ad
ospitare:
a)
i cani e i gatti sottratti al proprietario, possessore o
detentore su ordine della ASL per inosservanza del divieto di cui al comma 3
dell’articolo 3, ponendo le spese di mantenimento a carico del
trasgressore;
b)
i cani raccolti o
rinvenuti vaganti successivamente agli interventi sanitari di cui
all’articolo 11, trascorsi i termini ivi previsti;
c)
i cani e i gatti
affidati dalla forza pubblica;
d)
i cani e i gatti
ceduti definitivamente dal proprietario, possessore o detentore, ponendo a
carico del cedente le spese di mantenimento tranne nei casi di comprovata
indigenza dello stesso;
e)
altri animali di
affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche
della struttura.
2.
I rifugi di cui al comma 1 devono essere conformi ai requisiti strutturali e
di gestione determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3.
La gestione dei rifugi per animali può essere demandata dai comuni ai
privati, previa stipulazione di apposito accordo.
4. Tutti i rifugi che ospitano animali hanno l’obbligo di apertura al
pubblico almeno quattro volte alla settimana con un minimo di quattro ore al
giorno. Gli enti protezionistici possono accedere alle predette strutture
anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.
5.
E’ fatto obbligo a chiunque gestisca strutture pubbliche o private per il
ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure eserciti
l’attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro
vidimato dall’ASL di appartenenza della struttura, che permetta di
identificare l’animale, nonché di risalire alla sua provenienza ed alla
sua eventuale destinazione finale.
Art.
14
(Cessione e affido)
1.
Gli animali di affezione ricoverati presso le strutture di cui agli articoli
11, 13 e 15 non possono essere destinati ad alcun tipo di
sperimentazione.
2.
I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11, 13 e 15
devono essere identificati e identificabili.
3.
I cani ed i gatti, nonché gli altri animali di affezione possono essere
ceduti ai privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni
protezionistiche riconosciute ai sensi dell’articolo 20.
4.
La cessione dei cani può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.
5.
E’ consentito l’affido temporaneo gratuito antecedentemente ai termini
sopra riportati secondo le seguenti modalità:
a)
i cani possono essere
affidati temporaneamente, trascorso il periodo di osservazione previsto
dalla lettera a), comma 1 dell’articolo 11;
b)
l’affidatario deve
sottoscrivere una dichiarazione conforme al modello individuato con il
provvedimento di cui al comma 7, il cui rispetto è condizione vincolante
per la formalizzazione definitiva della cessione;
c)
l’affidatario non
può cedere il cane durante il periodo di affido;
d)
l’affido non può
essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.
6.
I gatti che vivono in libertà, non ceduti ai sensi del comma 3, devono
essere, compatibilmente con le caratteristiche etologiche, ricollocati sul
territorio dal quale sono stati prelevati.
7.
Le procedure per la cessione e l’affido, comprendenti anche le modalità
di verifica, sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta
regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.15
(Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione)
1.
Tutte le strutture destinate al pensionamento temporaneo e/o al commercio di
animali di affezione devono soddisfare i requisiti strutturali e gestionali
previsti con apposito provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
16
(Autorizzazioni)
1.
Le strutture di cui agli articoli 11, comma 3, 13 e 15 della presente legge
devono essere autorizzate al funzionamento
dall' ASL competente per territorio.
2.
Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione necessaria,
nonché i tempi per l’adeguamento delle strutture esistenti sono
individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
17
(Programmazione degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di
controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del
randagismo)
1.
Al fine di garantire la salute pubblica e per tutelare gli animali di
affezione, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale di cui al
comma 2 e acquisito il parere della commissione consiliare competente,
approva il piano regionale triennale degli interventi di educazione
sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di
prevenzione del randagismo.
2.
Con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la
‘Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la
prevenzione del randagismo’ composta da:
a)
un rappresentante del
servizio veterinario regionale;
b)
un rappresentante dei medici veterinari dei servizi di
medicina veterinaria delle ASL;
c)
tre rappresentanti
dell’Associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
d)
tre esperti nominati dalle associazioni protezionistiche e
animaliste iscritte nel registro regionale del volontariato;
e)
un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria
dell’Università degli studi di Milano;
f)
due rappresentanti nominati dalle associazioni di categoria
dei medici veterinari;
g)
un rappresentante
nominato dalla Federazione regionale degli ordini provinciali dei medici
veterinari;
h)
un rappresentante della Sovrintendenza scolastica regionale
per la Lombardia;
i)
un rappresentante delle province.
3.
Sulla base dei dati risultanti dal censimento degli animali di affezione e
delle colonie feline presenti sul territorio, nonché delle strutture di
ricovero di cui agli articoli 11, 13 e 15, il piano regionale di cui al
comma 1 dispone in merito a:
a)
l’analisi del fenomeno dell’abbandono dei cani e della
formazione di colonie urbane di gatti che vivono in libertà;
b)
l’individuazione delle risorse disponibili per gli
interventi;
c)
la gradualizzazione temporale delle fasi del piano, secondo
criteri di priorità, e le relative scadenze;
d)
l’individuazione dei criteri di valutazione dell’efficacia
e dell’efficienza degli interventi e del raggiungimento degli obiettivi;
e)
la determinazione delle modalità di partecipazione delle
associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi,
per il raggiungimento degli obiettivi del programma stesso;
f)
l’individuazione delle modalità che consentano una uniforme
raccolta e diffusione dei dati;
g)
la determinazione delle modalità di utilizzazione della quota
assegnata dallo Stato ai sensi dell’articolo 3 della legge 281/1991;
h)
la promozione delle
iniziative di informazione di cui alla lettera a), comma 4, articolo 3,
della legge 281/1991;
i)
l’individuazione
dei criteri per l’organizzazione dei corsi d’aggiornamento o di
formazione professionale di cui alla
lettera b), comma 4, articolo 3, della legge
281/1991.
4.
Le ASL, sulla base di un proprio
progetto, inseriscono gli interventi previsti dal piano regionale di cui al
presente articolo nella programmazione delle proprie attività
istituzionali.
5.
Gli interventi possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la
Regione Lombardia, le ASL, i comuni, le
associazioni di cui all’articolo 20 e le province.
6.
Gli interventi di educazione sanitaria e zoofila previsti dal piano
regionale si integrano nella programmazione delle attività di educazione
sanitaria svolte dalle ASL.
7.
Nei piani di educazione sanitaria e zoofila vanno privilegiati gli
interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari
sull’attività riproduttiva e sul corretto mantenimento dei propri
animali.
Art.
18
(Limitazione delle nascite)
1.
Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in
libertà sono effettuati secondo quanto previsto
dal comma 8 dell’articolo 2 della legge 281/1991.
2.
Gli interventi di sterilizzazione dei cani non identificati o comunque non
identificabili, ricoverati presso le strutture ed i rifugi per animali
previsti dagli articoli 11 e 13 sono effettuati dai medici veterinari delle
ASL, o anche da medici veterinari liberi professionisti allo scopo
incaricati.
Art.
19
(Cani rinselvatichiti)
1.
La Regione Lombardia indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di
capi di bestiame causate da cani randagi o rinselvatichiti ed accertate
dall’ASL competente per territorio.
2.
A seguito dell’accertamento, l’ASL emana apposito provvedimento con il
quale dispone la valutazione dei capi di bestiame per i quali è richiesto
l’indennizzo, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge 2
giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali), e successive integrazioni e
modificazioni, e dal decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n.
298 per il rimborso degli animali abbattuti a seguito di malattie infettive
e diffusive del bestiame.
Art.
20
(Volontariato)
1.
Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro iscritte nel
registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito, ai sensi
dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul
volontariato), e dell’articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1993, n.
22 (Legge regionale sul volontariato), o riconosciute a livello nazionale
dai competenti ministeri, il cui statuto indichi la protezione degli animali
e dell’ambiente quale finalità, possono anche collaborare
all’effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo
demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà,
previo accordo con l’ASL competente per territorio, o con i comuni per le
rispettive competenze.
Art.
21
(Agevolazioni per l’acquisto di medicinali)
1.
La Regione Lombardia, di concerto con le aziende farmaceutiche, promuove un
protocollo d’intesa per la concessione, alle strutture di ricovero
pubbliche e private di cui agli articoli 11 e 13, di agevolazioni
sull’acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati.
Art.
22
(Controlli)
1.
Le ASL esercitano le funzioni sanzionatorie previste dalla presente legge,
attraverso la preventiva attività di accertamento e di controllo effettuata
dalla Polizia municipale e dalla competente articolazione organizzativa di
sanità pubblica veterinaria delle ASL.
2.
Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni possono altresì
avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie zoofile
dell’Ente nazionale protezione animali (ENPA), e degli operatori volontari
muniti di specifica autorizzazione regionale, appartenenti alle associazioni
protezionistiche di cui all’articolo 20.
3.
L’autorizzazione regionale di cui al comma 2 viene rilasciata con decreto
del direttore generale della direzione generale sanità della Giunta
regionale, agli operatori volontari degli enti e delle associazioni
protezionistiche, ivi comprese quelle di cui al comma 3 dell’articolo 4, a
seguito del superamento di specifici esami, secondo le modalità stabilite
dalla Giunta regionale.
4.
Il direttore generale dell’ASL, con proprio atto, propone al Prefetto
l’attribuzione della qualifica di agente di polizia giudiziaria,
esclusivamente al personale
dell’ASL risultato idoneo agli esami di cui al comma 3, per
l’applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge.
Art.
23
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle norme sotto elencate
si applicano le seguenti sanzioni:
a)
articolo 3, commi 1,
3 e 4: da lire 750.000 a lire 1.500.000;
b)
articolo 3, comma 5,
primo periodo: da lire 100.000 a lire 600.000;
c)
articolo 3, comma 5,
secondo periodo: da lire 1.000.000 a lire
6.000.000;
d)
articolo 3, comma 6:
da lire 50.000 a lire 300.000;
e)
articolo 7, comma 3:
da lire 100.000 a lire 300.000;
f)
articolo 8, comma 4:
da lire 50.000 a lire 150.000;
g)
articolo 9, comma 1:
da lire 200.000 a lire 1.000.000;
h)
articolo 9, comma 2:
da lire 250.000 a lire 1.000.000;
i)
articolo 12: da lire
250.000 a lire 1.500.000;
l)
articolo 14, comma 5,
lettera c): da lire 100.000 a lire 600.000;
m)
articolo 14, comma 5,
lettera d): da lire 100.000 a lire 600.000;
n)
articolo 16: da lire
500.000 a lire 3.000.000.
2. Per le ulteriori violazioni individuate
dalla presente legge e non espressamente contemplate nel comma 1 si fa
rinvio a quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 5 della legge
281/1991.
3.
Le somme riscosse a seguito dell’irrogazione delle sanzioni del presente
articolo sono introitate dalle ASL, ai sensi del comma 5 dell’articolo 5,
secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre
1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale), su apposito capitolo vincolato
alla realizzazione degli interventi conseguenti all’attuazione della
presente legge e ripartite secondo quanto previsto dal comma 6
dell’articolo 3 della legge
281/91.
Art.
24
(Finanziamento)
1.
Agli oneri conseguenti all’allestimento del sistema informatico di cui
alla lett. b) del comma 1 dell’articolo 4 e al comma 7 dell’articolo 7,
nonché alla costruzione o ristrutturazione delle strutture di cui al
comma 2 dell’articolo 11, si provvede mediante impiego degli stanziamenti
del fondo sanitario regionale in conto capitale iscritti nel capitolo
2.3.2.2.4507 "Trasferimento della quota del fondo sanitario regionale
in conto capitale destinata al finanziamento degli interventi
finalizzati alla realizzazione, acquisizione e ammodernamento delle
strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio, etc., esercizi
1998/1999/2000 del bilancio regionale".
2.
Agli oneri conseguenti alla concessione di contributi ai comuni, singoli ed
associati, ed alle comunità montane per le finalità di cui all’articolo
13, nonché agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto dai
commi 1 e 3 dell’articolo 6 e dagli articoli 11, 17, 19 si provvede
mediante impiego delle risorse a destinazione vincolata stanziate al
capitolo 2.3.3.1.3739 “Contributi statali per la realizzazione degli
interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo” del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000.
3.
All’onere derivante dall’istituzione della consulta regionale per la
tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo di cui
al comma 2 dell’articolo 17, si provvede mediante impiego delle somme
stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 “Spese per il funzionamento di consigli,
comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di
presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa” iscritto sullo
stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario
2000.
4.
Salvo quanto disposto dai precedenti commi, le spese per l’attuazione
della presente legge sono sostenute dai bilanci delle ASL che vi provvedono
mediante impiego del fondo sanitario regionale di parte corrente;
5.
In
sede di predisposizione del bilancio di previsione degli esercizi finanziari
successivi potrà essere autorizzata la destinazione di risorse proprie
regionali per attuazione della presente legge.
Art.
25
(Abrogazione)
1.
La legge regionale 8 settembre 1987 n. 30 (Prevenzione del randagismo -
tutela degli animali e della salute pubblica) è abrogata.
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