PROGETTO DI LEGGE n. 321

 di iniziativa del Consigliere

 Silvia Ferretto Clementi

 

 

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DONATRICI DI SANGUE E
DI MIDOLLO OSSEO

 

 R e l a z i o n e

Con l’adozione del V Piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia per gli anni 2005/2009 (L.R. 8 febbraio 2005 – n, 5), si sono volute confermare e rafforzare le già importanti linee guida previste dal piano precedente per il sistema trasfusionale lombardo.

Fra gli obiettivi del Piano si trovano quello di garantire livelli di autosufficienza regionale di sangue, di emocomponenti “disponibili” e di emoderivati, di sostenere le associazioni e federazioni di donatori di sangue nella promozione e nello sviluppo della donazione volontaria e organizzata di sangue, di emocomponenti, di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche e di promuovere in ambito regionale il processo di salute dei donatori e dei pazienti trasfusi.

È un dato di fatto, inconfutabile, che alla realizzazione di questi importanti obiettivi concorra in modo determinante la generosa azione dei donatori di sangue, grazie ai quali, a fronte di un continuo maggior incremento dei consumi di emocomponenti, aumenta anche l’offerta di risorse.

La donazione di sangue è da riconoscersi un valore umano universale ed esprime  solidarietà e civismo. Il donatore promuove dunque un servizio socio-sanitario primario e, diventa, in quanto tale, un operatore della salute contribuendo così alla diffusione dei valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

Ma c’è di più. Dato che la possibilità di donare il sangue è soggetta a verifica, non solo di disponibilità soggettiva ma anche di attitudini e di abitudini psico-fisiche, indispensabili a garantire la sicurezza del dono di chi lo fa come anche di chi lo riceve, in questo senso, il donatore volontario non può che essere responsabile esportatore e diffusore di stili di vita positivi.

Nel 2006 il numero dei donatori in Lombardia ammontava a 241.179, un dato in costante, sebbene leggera, crescita dal 2000 (saldo tra nuovi donatori e sospensioni).

La Regione, che riconosce già il ruolo fondamentale ed insostituibile del volontariato, promuove, insieme alle associazioni, iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori umani e di solidarietà che si esprimono con la donazione di sangue volontaria, associata, periodica e non remunerata nonché campagne per l’adesione di nuovi donatori periodici e per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del sangue.

Iniziative importanti, ma, che devono essere rafforzate.

La Regione infatti può fare di più per sostenere ed incentivare questa generosa azione dei donatori di sangue organizzati nelle loro associazioni e federazioni, importantissima ed essenziale per la sopravvivenza del sistema trasfusionale lombardo.

Quello che si propone con questo progetto di legge è dunque proprio di dare un riconoscimento a coloro i quali con un semplice, grande gesto permettono a molte persone di continuare a vivere ed avere una vita migliore.

Attualmente, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, per i donatori sono esenti da ticket solo le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale, cioè finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, ma solo limitatamente a quelle connesse alle attività di donazione (ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo).

Con questo progetto di legge, all’articolo 2, si chiede dunque che l’esenzione venga estesa a tutti i prelievi venosi e a tutti gli esami diagnostici per quei donatori che abbiamo effettuato, nell’arco della loro vita, un determinato numero di donazioni di sangue intero pari a 20 per le donne (le quali per ragioni fisiche non possono donare il sangue più di due volte all’anno) e a 40 per gli uomini (i quali possono donare il sangue fino ad un massimo di 4 volte all’anno), presso le strutture autorizzate alla raccolta, anche quando essi, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue.  

Le medesime esenzioni si applicano anche alle persone che hanno donato il midollo osseo.

Con l’articolo 3, infine, si chiede che la Regione, in collaborazione con le Associazioni dei donatori di sangue, le Università, le associazioni sportive, il mondo del lavoro, le organizzazioni patronali e sindacali, organizzi, promuova e finanzi campagne di informazione e di sensibilizzazione al fine di incentivare la donazione.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DONATRICI DI SANGUE E DI MIDOLLO OSSEO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Lombardia, in conformità all’articolo 3 dello Statuto e nell’esercizio dei propri poteri per garantire a tutti i cittadini i servizi alla tutela della salute, favorisce interventi e campagne informative per promuovere la donazione di sangue, di midollo osseo e riconosce il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunità.

Art. 2 - Interventi a favore dei donatori.

1.  Ai fini di cui all’articolo 1, alle persone donatrici di sangue che abbiano effettuato, nell’arco della loro vita, almeno 20 (per le donne) e 40 (per gli uomini) donazioni di sangue intero oppure rispettivamente 35 e 70 di plasmaferesi e citoferesi presso le strutture autorizzate alla raccolta, si applica l’esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue e su tutte le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di cui al DM 22 luglio 96 e successive modifiche ed integrazioni.
Le medesime esenzioni si applicano anche alle persone che hanno donato il midollo osseo.

Art. 3 – Campagne di informazione e promozione dell’attività di donatore

1.  La regione, in collaborazione con le Associazioni dei donatori di sangue, le Università, le associazioni sportive, il mondo del lavoro, le organizzazioni patronali e sindacali, organizza, promuove e finanzia campagne di informazione e di sensibilizzazione al fine di incentivare la donazione.

2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, d’intesa con la commissione consiliare competente, provvederà a stabilire le modalità ed i criteri per l’erogazione dei contributi e la realizzazione delle campagne.

Art. 4 - Norma Finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti che saranno individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale.

Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.