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Dir. 97/69/CE dei 5 dicembre 1997 (1)  


Direttiva della Commissione recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE dei Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2) (3).


La Commissione delle Comunità europee, visto i I trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 67/548/CEE dei Consiglio, dei 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE dei Parlamento europeo e dei Consiglio, in particolare l'articolo 28, considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alla classificazione e ali 'etichettatura per ogni sostanza o gruppi di sostanze; considerando che studi di laboratorio indicano che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) presentano effetti cancerogeni; che le indagini epidemiologiche hanno suscitato preoccupazione circa gli effetti sulla salute delle fibre artificiali vetrose (silicati), considerando che l'elenco delle sostanze pericolose figurante nell'allegato I deve essere pertanto adattato e completato, in particolare per inserirvi alcune fibre artificiali vetrose (silicati) e che occorre pertanto modificare la prefazione dell'allegato I per inserirvi le note e le disposizioni specifiche per l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle fibre artificiali vetrose (silicati), considerando che, allo stato delle conoscenze attuali, sembra giustificato in presenza di certe circostanze escludere che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) siano classificate come cancerogene, considerando che questapossibilità sarà riesaminata alla luce di sviluppi tecnici e scientifici, in particolare nell'area delle prove di screening della cancerogenesi; considerando che in alcune disposizioni degli allegati I e VI alla direttiva 67/548/CEE dei Consiglio, figura la sigla "CES'; considerando che l'articolo & dei trattato sull'Unione europeo ha sostituito i termini "Comunità economica europea" con i termini "Comunità europea"; che occorre pertanto sostituire nelle suddette disposizioni la sigla "CEE" con la sigla "CP; considerando che la direttiva 96/56/CE dei Parlamento europeo e dei Consiglio ha modificato di conseguenza le disposizioni degli articoli 21 e 23 della direttiva 67/548/CEE dei Consiglio e consente l'immissione sul mercato di sostanze pericolose la cui etichetta reca il "numero CEE e la dicitura "etichettatura CEE fino al 31 dicembre 2000; considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere dei comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici cigli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi, ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1 (4)

Articolo 2

Nel corso dei periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione voluterà gli sviluppi scientifici e adotterà misure per cancellare o modificare la nota Q.

Articolo 3

l. &li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non più tardi dei 16 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità dei riferimento sono decise dogli Stati membri.

2. In derogo alla disposizione di cui all'articolo 1, gli Stati membri permettono fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato di sostanze la cui etichettatura reca il "numero CEC" e la dicitura "etichettatura CEC".

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles. il 5 dicembre 1997.

Per la Commissione
Ritt Bjerregaard
membro della Commissione

Allegato (5)

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 1997, n. L 343. Entrato in vigore il 16 dicembre 1997.
(2) Termine di recepimento: vedi articolo 3.
(3) Testo rilevante ai fini dei SEE.
(4) Il testo dei presente articolo è riportato in modifica alla direttiva 67/548/CEE.
(5) Il testo dell'allegato è riportato in modifica alla direttiva 67/548/CEE.