La
Commissione delle Comunità europee, visto i I trattato che istituisce
la Comunità europea, vista la direttiva 67/548/CEE dei Consiglio, dei
27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
pericolose, modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE dei Parlamento
europeo e dei Consiglio, in particolare l'articolo 28, considerando che
l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze
pericolose e dettagli relativi alla classificazione e ali 'etichettatura
per ogni sostanza o gruppi di sostanze; considerando che studi di
laboratorio indicano che alcune fibre artificiali vetrose (silicati)
presentano effetti cancerogeni; che le indagini epidemiologiche hanno
suscitato preoccupazione circa gli effetti sulla salute delle fibre
artificiali vetrose (silicati), considerando che l'elenco delle sostanze
pericolose figurante nell'allegato I deve essere pertanto adattato e
completato, in particolare per inserirvi alcune fibre artificiali
vetrose (silicati) e che occorre pertanto modificare la prefazione
dell'allegato I per inserirvi le note e le disposizioni specifiche per
l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle fibre
artificiali vetrose (silicati), considerando che, allo stato delle
conoscenze attuali, sembra giustificato in presenza di certe circostanze
escludere che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) siano
classificate come cancerogene, considerando che questapossibilità sarà
riesaminata alla luce di sviluppi tecnici e scientifici, in particolare
nell'area delle prove di screening della cancerogenesi; considerando che
in alcune disposizioni degli allegati I e VI alla direttiva 67/548/CEE
dei Consiglio, figura la sigla "CES'; considerando che l'articolo
& dei trattato sull'Unione europeo ha sostituito i termini
"Comunità economica europea" con i termini "Comunità
europea"; che occorre pertanto sostituire nelle suddette
disposizioni la sigla "CEE" con la sigla "CP;
considerando che la direttiva 96/56/CE dei Parlamento europeo e dei
Consiglio ha modificato di conseguenza le disposizioni degli articoli 21
e 23 della direttiva 67/548/CEE dei Consiglio e consente l'immissione
sul mercato di sostanze pericolose la cui etichetta reca il "numero
CEE e la dicitura "etichettatura CEE fino al 31 dicembre 2000;
considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono
conformi al parere dei comitato per l'adeguamento al progresso tecnico
delle direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici cigli
scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi, ha
adottato la presente direttiva:
Articolo
1 (4)
Articolo
2
Nel
corso dei periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente
direttiva, la Commissione voluterà gli sviluppi scientifici e adotterà
misure per cancellare o modificare la nota Q.
Articolo
3
l.
&li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva non più tardi dei 16 dicembre 1998. Essi ne informano
immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità dei riferimento sono decise dogli Stati membri.
2.
In derogo alla disposizione di cui all'articolo 1, gli Stati membri
permettono fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato di sostanze
la cui etichettatura reca il "numero CEC" e la dicitura
"etichettatura CEC".
Articolo
4
La
presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Articolo
5
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a
Bruxelles. il 5 dicembre 1997.
Per
la Commissione
Ritt Bjerregaard
membro della Commissione
Allegato
(5)
(1)
Pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 1997, n. L 343. Entrato in vigore
il 16 dicembre 1997.
(2) Termine di recepimento: vedi articolo 3.
(3) Testo rilevante ai fini dei SEE.
(4) Il testo dei presente articolo è riportato in modifica alla
direttiva 67/548/CEE.
(5) Il testo dell'allegato è riportato in modifica alla direttiva
67/548/CEE.