AMIANTO  

   LEGGI e NORMATIVA  


Restrizioni/divieti di impiego    

Dir. 97/56/CE del 20 ottobre 1997 (1)


Direttiva dei Parlamento europeo e dei Consiglio recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (2).


Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione, visto il parere dei Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B dei trattato,

(1) considerando che si devono adottare provvedimenti per il buon funzionamento dei mercato interno; che quest'ultimo è uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali;

(2) considerando che il funzionamento dei mercato interno dovrebbe altresì migliorare progressivamente la qualità della vita, la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori; che i provvedimenti proposti dalla presente direttiva sono conformi al la risoluzione dei Consiglio dei 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori;

(3) considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la decisione 90/238/Euratom/CECAICEE, relativa a un piano di azione 1990-1994 nel quadro dei programma "L'Europa contro il cancro";

(4) considerando che per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo e i preparati che le contengono non dovrebbero essere immessi sul mercato a disposizione dei grande pubblico;

(5) considerando che la direttiva 94160/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio, dei 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, presenta una lista in forma di appendice ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2; che tali sostanze ed i preparati che le contengono non possono essere immessi sul mercato a disposizione dei grande pubblico;

(6) considerando che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per estendere tale lista entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2;

(7) considerando che sono stati valutati rischi e vantaggi delle sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2;

(8) considerando che le direttiva 93/101/CE e 94/69/CE della Commissione, recanti ventesimo e ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 671548/CEE, e più in particolare dell'allegato I, presentano più di 800 sostanze classificate recentemente come cancerogene, mutagene e/o tossiche per i I ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2; che tali sostanze devono essere aggiunte all'appendice ai punti 29, 30, 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE,

(9) considerando che per motivi di trasparenza e di chiarezza è opportuno, per quanto concerne i punti 29, 30 e 31 modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE e sostituire l'appendice dell'allegato I di detta direttiva con un'appendice consolidata;

(10) considerando che la presente direttiva non incide sulla legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, segnatamente la direttiva 90/394/CEE, hanno adottato la presente direttiva

Articolo 1

(3)

Articolo 2

l. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 dicembre 1998 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi mettono in vigore tali disposizioni a partire dal 1* marzo 1999. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità dei riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 ottobre 1997.

Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. Gil-Robles

Per il Consiglio  Il Presidente F. Boden

Allegato (4)

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 4 dicembre 1997, n. L 333. (2) Termine di recepimento: vedi articolo 2.
(3) Il testo dei presente articolo è riportato in modifica alla direttiva 76/769/CEE.
(4) Il testo dei presente allegato è riportato in modifica alla direttiva 76/769/CEE. De Agostini Giuridica - DIRITTO COMUNITARIO