Restrizioni/divieti
di impiego
Decreto
Ministeriale 12 febbraio 1997
Criteri per
l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.
G.U. N. 060 Serie Generale Parte Prima del 13.03.1997
Decreto Ministeriale 12 febbraio 1997
IL
MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE e IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista
la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita' stabilisce con
proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di
cui all'art. 4, i requisiti per l'omologazione dei materiali
sostituitivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali
e individua i prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei
componenti di amianto;
Preso atto del parere espresso in data 3 marzo 1995 dalla commissione
per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari
connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 e ai sensi
dell'art. 5, lettera d), della medesima legge n. 57/1992 che individua
i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto
con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;
Considerato che per rispondere ad urgenti esigenze di ordine sanitario
e ambientale e' opportuno adottare un decreto che fissi i criteri per
l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto, con riferimento
ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi, nell'attesa che vengano
compiuti gli ulteriori studi necessari per l'individuazione dei
criteri per l'omologazione dei prodotti che contengono tali materiali
sostitutivi, in relazione alle necessita' d'uso e ai rischi sanitari
ed ambientali degli stessi;
Decreta:
Art.
1.
Le imprese che alla data della pubblicazione del presente decreto
producono, importano o utilizzano materiali sostitutivi dell'amianto e
che intendono accedere alla procedura di omologazione di cui al
successivo art. 3, sono tenute a comunicare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati di cui
all'allegato 1P (se produttori o importatori) o 1U (se utilizzatori).
Art.
2.
Il materiale sostitutivo dell'amianto prodotto, importato o
utilizzato, per ottenere l'omologazione deve soddisfare integralmente
i requisiti di cui all' allegato 2.
Art.
3.
1. Ai fini dell'omologazione, le imprese interessate sono tenute ad
inviare, unitamente ai dati di cui all'art. 1, una dichiarazione
giurata del legale rappresentante dell'azienda attestante che il
materiale sostitutivo (prodotto, importato o utilizzato) rispetta
integralmente i requisiti stabiliti nell'allegato 2 del presente
decreto e la veridicita' dei dati comunicati ai sensi dell'art. 1.
Art.
4
Le imprese che abbiano notificato i dati ed inviato la comunicazione
di cui agli articoli precedenti, possono apporre sui propri materiali
sostitutivi dell'amianto la dicitura: "Il materiale
prodotto/importato/utilizzato e' omologato ai sensi della legge n. 257/1992,
art. 6, comma 2", a condizione che tali materiali siano del tutto
rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 2.
Art.
5
L'omologazione ha una durata di tre anni e puo' essere revocata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
-
sulla
base di nuove indicazioni fornite dalla commissione
interministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 257/1992;
-
sulla
base delle proprie valutazioni tecniche in relazione ai dati
forniti dall'impresa, sentita la commissione di cui al punto
precedente;
-
a
seguito di controlli effettuati dalle competenti autorita'
sanitarie o ambientali da cui risulti la non rispondenza dei dati
comunicati con le effettive caratteristiche dei materiali
omologati.
Art.
6
Il Ministero dell'industria cura la pubblicazione annuale sulla
Gazzetta Ufficiale di un elenco contenente i nomi delle imprese e dei
materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione
ai sensi del presente decreto e gli estremi relativi agli eventuali
provvedimenti di revoca.
Art.
7
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla
base delle indicazioni fornite alla commissione di cui all'art.4 della
legge n. 257/1992, puo' richiedere alle imprese di cui al precedente
art. 1, di inviare ulteriori dati tecnico-scientifici, secondo le
modalita' che caso per caso saranno stabilite dalla stessa
Amministrazione. Il Ministero dell'industria a tal fine potra'
promuovere accordi volontari tra piu' aziende interessate allo stesso
problema.
ALLEGATO
1P
MODELLO PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'OMOLOGAZIONE DEI
MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO - IMPRESE PRODUTTRICI.
Al
Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Direzione generale produzione industriale
Via Molise, 2 - ROMA |
OGGETTO:
Decreto ministeriale omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto.
Il sottoscritto (nome, cognome)
.................................. nato a
............................................ il .............
residente in via ............................... c.a.p.
............
citta' .......................................... prov. (
.........)
in qualita' di titolare legale rappresentante della ditta
...........
con sede in via
..................................................... c.a.p.
..............
citta' ..................... prov. ( .......)
tel. n. ......................... codice fiscale
................
esercente l'attivita' di ...................................
codice n. .................................. dichiara quanto
segue:
-
a)
materiale prodotto;
-
b)
procedimenti applicati;
-
c)
tipo e quantitativo del materiale sostitutivo dell'amianto
prodotto (espressi in mc/anno ed in q/anno) e rispondenza
dello stesso ai requisiti di cui all' allegato 2.
Si
allegano:
-
a)
le schede di sicurezza del materiale sostitutivo
considerato;
-
b)
il certificato dell'istituto di analisi attestante i
risultati delle prove effettuate sul materiale;
-
c)
principali impieghi del materiale;
-
d)
la dichiarazione giurata del rappresentante legale
dell'azienda come prevista dall'art. 3 del presente
decreto.
Data,
.......................... |
Firma
e timbro della ditta |
ALLEGATO
1U
MODELLO PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'OMOLOGAZIONE DEI
MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO - IMPRESE UTILIZZATRICI.
Al
Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Direzione generale produzione industriale
Via Molise, 2 - ROMA |
OGGETTO:
Decreto ministeriale omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto.
Il sottoscritto (nome, cognome, qualifica)
.......................
nato a ......................... prov. ( ...............) il
..............
residente in via ............................. c.a.p.
..............
citta' ............................................ prov. (
...... )
in qualita' di titolare legale rappresentante (*) della ditta .......
con sede in via .................................... n.
...........
c.a.p. ................. citta'
.................................... prov. ( ...........)
tel. n. .................... codice fiscale
........................
esercente l'attivita' di
............................................ codice n.
................................... dichiara quanto segue:
-
a)
materiale utilizzato (provenienza nome commerciale) e
prodotti ottenuti;
-
b)
procedimenti applicati;
-
c)
tipo e quantitativo del materiale sostitutivo dell'amianto
utilizzato (espressi in mc/anno ed in q/anno) e
rispondenza dello stesso ai requisiti di cui all'allegato
2;
-
d)
tipi e quantitativi di prodotti contenenti il materiale
sostitutivo dell'amianto (espressi in mc/anno ed in
q/anno) e percentuali di impiego di quest'ultimo, presenza
di altri materiali sostitutivi nello stesso prodotto.
Si
allegano:
-
a)
le schede di sicurezza del materiale sostitutivo
considerato;
-
b)
i certificati del/dei laboratorio/i di analisi attestanti
i risultati delle determinazioni effettuate sul materiale
(in attesa della definizione di affidabili metodologie
specifiche per l'accertamento dei requisiti per
l'omologazione dei matetiali sostitutivi dell'amianto, si
suggerisce l'uso delle tecniche indicate nell'appendice 13
al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971,
n. 322 e nel decreto del Ministero
della sanita' 6 settembre 1994, recante normative e
metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3,
e dell'art. 12, comma 2, della legge
27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione
dell'impiego dell'amianto);
-
c)
la dichiarazione giurata del rappresentante legale
dell'azienda come prevista dall'art. 3 del presente
decreto.
Data,
.......................... |
Firma
e timbro della ditta
|
(*)
Indicare gli estremi di conferimento dei poteri di
rappresentanza legale della ditta. |
ALLEGATO
2
REQUISITI RICHIESTI PER I MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO AI FINI
DELLA LORO OMOLOGAZIONE
I materiali sostitutivi dell'amianto devono soddisfare integralmente
tutti i requisiti che sono di seguito indicati ai fini della loro
omologazione:
-
devono
essere esenti da amianto (ove per esenti si intende che il loro
esame con tecniche di microscopia elettronica analitica non deve
evidenziare presenza di fibre di amianto);
-
non
devono contenere in concentrazione totale X 0,1% sostanze elencate
nell'allegato I al D.M. 16 febbraio 1993 e successive
modificazioni che siano classificate "cancerogene di
categoria 1 o 2 e siano etichettate almeno come Tossica T"
con la frase di rischio R45 "Puo' provocare il cancro" o
con la frase di rischio R49 "Puo' provocare il cancro in
seguito ad inalazione", ovvero classificate dalla Commissione
consultiva tossicologica nazionale (CCTN) nella categoria 1 o
nella categoria 2, ovvero classificate dall'agenzia internazionale
per la ricerca sul cancro (IARC) nel gruppo 1 o nel gruppo 2a;
-
i
materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro X 3) devono
possedere le seguenti caratteristiche:
-
a)
diametro geometrico medio X 3 micron e contenuto di fibre con
diametro geometrico medio minore di 3 micron in percentuale
sul totale delle fibre inferiore al 20%;
-
b)
non devono contenere fibre che, indipendentemente dal loro
diametro, abbiano la tendenza a fratturarsi lungo linee
parallele all'asse longitudinale. Qualora contengano fibre che
manifestino la tendenza a fratturarsi lungo l'asse
longitudinale, devono essere considerati innocui da parte
della Commissione consultiva tossicologica nazionale (C.C.T.N.)
ovvero, essere classificati dalla stessa Commissione in
categorie diverse dalla 1 e dalla 2 o classificati dalla
Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) in
categorie diverse dalla 1 e dalla 2a;
-
c)
nei materiali a base di fibre polimeriche il monomero presente
in forma libera deve soddisfare il requisito di cui al
precedente punto 2; qualora la fibra polimerica sia destinata
alla fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con
alimenti, farmaci e simili il monomero presente in forma
libera deve invece soddisfare i limiti stabiliti dal decreto
ministeriale 26 aprile 1993, n. 220;
-
i
materiali sostitutivi dell'amianto non devono dar luogo a rifiuti
classificabili come tossici e nocivi a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 915/1/982 e successive modifiche.
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