ORDINE DEL GIORNO n. 0936
in merito al
DIBATTITO
SUL FUNZIONAMENTO
DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (IRAP)
E SULL’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE
(in attuazione della mozione approvata in data 6 aprile 2004 – DCR VII/0986)
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 0617, approvata dal Consiglio (deliberazione VII/0968), nella quale si ricordava che:
- il gettito dell'Irap è di oltre 35 miliardi di euro e costituisce circa il 60% delle entrate di tutte le Regioni;
- nel bilancio di previsione 2004 della Regione Lombardia, le entrate per gettito dell'imposta Irap sono valutate in 8 miliardi e 353 milioni di euro, mentre il gettito dell'addizionale regionale all'imposta sulle persone fisiche è valutato in 1 miliardo e 296 milioni e quello della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto si attesta a 7 miliardi e 277 milioni di euro;
- l'imposta regionale sulle attività produttive, oltre ad essere l'unico vero grande tributo proprio della Regione, rappresenta il 78% delle entrate derivanti dai tributi propri della regione;
Sentita la relazione dell’Assessore Colozzi
PREMESSO CHE
- La storica dicotomia di interessi fra lavoratori dipendenti e datori di lavoro, da sempre causa di forti tensioni e scontri sociali, ha portato e porta sempre più spesso, le parti sociali, a perdere di vista i valori umani di riferimento fondamentali ma anche l’etica del lavoro.
- Realisticamente, e come riportato anche nell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII (1891), fosse anche solo per una ragione di natura meramente economica, esiste una “necessità di concordia” (“le classi sociali non devono essere nemiche” perchè “l’una ha bisogno dell’altra”) e di equilibrio sociale, per raggiungere i quali sono indispensabili una maggiore equità e responsabilità sociale.
- LAVORO e CAPITALE costituiscono da sempre i fattori produttivi primari per lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività economica, e l’unica cosa che può cambiare nel tempo o nei diversi settori produttivi è il loro peso nella composizione. È’ evidente dunque che dovendo “lavoro” (i lavoratori dipendenti) e “capitale” (datori di lavoro) necessariamente convivere ed interagire, l’obiettivo comune deve essere quello di ridurre al minimo la conflittualità di interessi, avviando iniziative volte a favorire la loro conciliazione.
CONSIDERATO CHE
- In base all’art. 46 della Costituzione “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
- La partecipazione del lavoratore alla vita, in generale, dell’azienda presso la quale è impiegato deve essere quindi, in questo senso, vista come un modo per coniugare gli interessi dei lavoratori con quelli dei datori di lavoro.
- Più nello specifico, come teorizzato anche da uno dei padri del sindacalismo cattolico Giuseppe Toniolo, rendere in qualche misura i dipendenti partecipi della ricchezza che essi stessi contribuiscono a produrre, attraverso quote addizionali una tantum stabilite in percentuale sugli utili realizzati, significa stimolare nei lavoratori un maggiore interesse per le sorti aziendali (se l’azienda va bene ne conseguono benefici diretti anche per loro) avvicinando così in qualche modo gli interessi dei dipendenti a quelli della proprietà.
RILEVATO CHE
- Una maggiore condivisione degli obiettivi porterebbe ad una maggiore motivazione dei lavoratori, dando vita ad ulteriori effetti positivi a cascata: miglioramento delle condizioni di lavoro, incremento di produzione, utili e reddito ed, in ultima istanza, rafforzamento dell’economia complessiva
INVITA LA GIUNTA REGIONALE,
A verificare la possibilità di ridurre l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a tutte quelle società, in qualunque forma giuridica organizzate, che adottino iniziative volte ad introdurre forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell’azienda presso la quale lavorano.
Milano, 04 maggio 2004