Il Consiglio Regionale della Lombardia,
PREMESSO CHE
· All’art. 22 (Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura), comma 1, lettera d) del PDL “Il mercato del lavoro in Lombardia” si tratta di azioni positive per favorire l’utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città)
CONSIDERATO CHE
· La nascita di un figlio ha per la donna enormi riflessi sul piano psicologico, affettivo e relazionale;
· la così detta sindrome post-parto spesso genera nelle neo-mamme, già fortemente debilitate fisicamente, depressione, solitudine, ansia, insicurezza e senso di abbandono e per questo la possibilità di avere accanto il neo-papà, proprio nei primi giorni di vita del bambino, può essere molto importante per la donna, sia dal punto di vista psicologico che pratico;
· nei primi mesi di vita si realizzano, infatti, processi fondamentali per lo sviluppo umano e nella moderna concezione della famiglia, le attenzioni e cure paterne sono importanti tanto quanto quelle materne;
· il quadro delle politiche sociali indicato nella legge quadro sui congedi parentali, (D. Lgs. 26 marzo 2001, n.151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”) rappresenta un passo avanti importante, in quanto afferma il valore sociale sia della maternità che della paternità ma non sufficiente
RITENUTO CHE
· L’istituzione di un congedo di paternità di cui usufruire dal momento della nascita del bambino, che non sia alternativo, ma contemporaneo al congedo di maternità, rappresenti un’iniziativa “strategica” fondamentale a sostegno del bambino e soprattutto della mamma, a potenziamento del ruolo paterno
RILEVATO CHE
· In molti altri paesi europei, come la Francia, la Svezia, la Danimarca, la Finlandia e il Portogallo, il congedo di paternità è già una realtà
INVITA LA GIUNTA A FARSI PROMOTRICE PRESSO IL GOVERNO
· Affinchè legiferi in tal senso, prevedendo in particolare il diritto per il padre lavoratore, a sostegno della famiglia e del neonato, ad un congedo di paternità retribuito di quindici giorni, da usufruirsi, unitamente al congedo di maternità, a partire dalla nascita del bambino
Milano, 18 settembre 2006
Silvia Ferretto Clementi