ORDINE DEL GIORNO n. 0759
PDL “IL MERCATO DEL LAVORO IN LOMBARDIA”

Il Consiglio Regionale della Lombardia,  

PREMESSO CHE 

·         All’art. 22 (Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura), comma 1, lettera d) del PDL “Il mercato del lavoro in Lombardia” si tratta di azioni positive per favorire l’utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) 

CONSIDERATO CHE 

·         La nascita di un figlio ha per la donna enormi riflessi sul piano psicologico, affettivo e relazionale;

·         la così detta sindrome post-parto spesso genera nelle neo-mamme, già fortemente debilitate fisicamente, depressione, solitudine, ansia, insicurezza e senso di abbandono e per questo la possibilità di avere accanto il neo-papà, proprio nei primi giorni di vita del bambino, può essere molto importante per la donna, sia dal punto di vista psicologico che pratico;

·         nei primi mesi di vita si realizzano, infatti,  processi fondamentali per lo sviluppo umano e nella moderna concezione della famiglia, le attenzioni e cure paterne sono importanti tanto quanto quelle materne;

·         il quadro delle politiche sociali indicato nella legge quadro sui congedi parentali, (D. Lgs. 26 marzo 2001, n.151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”) rappresenta un passo avanti importante, in quanto afferma il valore sociale sia della maternità che della paternità ma non sufficiente 

RITENUTO CHE 

·         L’istituzione di un congedo di paternità di cui usufruire dal momento della nascita del bambino, che non sia alternativo, ma contemporaneo al congedo di maternità, rappresenti un’iniziativa “strategica” fondamentale a sostegno del bambino e soprattutto della mamma, a potenziamento del ruolo paterno 

RILEVATO CHE  

·         In molti altri paesi europei, come la Francia, la Svezia, la Danimarca, la Finlandia e il Portogallo,  il congedo di paternità è già una realtà 

INVITA LA GIUNTA A FARSI PROMOTRICE PRESSO IL GOVERNO 

·         Affinchè legiferi in tal senso, prevedendo in particolare il diritto per il padre lavoratore, a sostegno della famiglia e del neonato, ad un congedo di paternità retribuito di quindici giorni, da usufruirsi, unitamente al congedo di  maternità, a partire dalla nascita del bambino

      Milano, 18 settembre 2006 

Silvia Ferretto Clementi