al PDL Lotta al randagismo e tutela degli animali d’affezione
PREMESSO CHE
§ come testimoniato da filmati trasmessi da telegiornali da televisioni nazionali e locali, in Cina vengono compiute atrocità intollerabili sugli animali utilizzati per la produzione delle pellicce (quali ad esempio cani, gatti, procioni, volpi, visoni ecc)
CONSIDERATO CHE
§ nei servizi stessi si è visto come, per risparmiare tempo e denaro, gli animali vengano barbaramente tramortiti od uccisi con bastoni o in alternativa, sbattuti col capo sui pavimenti del luogo di mattanza e spesso scuoiati ancora vivi;
§ l'allevamento di animali da pelliccia in Cina non è disciplinato da nessuna norma a tutela degli animali e che le condizioni degli allevamenti sono assolutamente drammatiche e non conformi ad alcuno degli standard definiti dall'Unione Europea
RILEVATO CHE
§ diversi Stati membri dell'Unione Europea, in base a considerazioni etiche ed ai gravi problemi legati alla salute che spesso si riscontrano in questo tipo di allevamenti, hanno emanato normative che vietano l'allevamento degli animali da pelliccia;
§ l'Italia ha già vietato l'importazione e la vendita di pelli derivanti da animali domestici e provenienti in particolare dalla Cina;
§ in Italia sono da qualche anno in vigore norme, come il Decreto Legislativo n. 146 del 2001, che di fatto non rendono più praticabile nel nostro Paese l’allevamento ai fini della produzione di pellicce;
§ gli accessori, i ritagli e gli inserti di pelliccia provenienti dalla Cina non sono chiaramente etichettati ed ingannano spesso il consumatore nelle sue scelte;
§ la LAV - Lega Anti Vivisezione - ha già più volte denunciato le barbarie di cui sopra
RITENUTO CHE
· i metodi di uccisione praticati dagli allevatori cinesi siano brutali e che la totale assenza delle più elementari norme per evitare la sofferenza degli animali durante l'uccisione sia inaccettabile
IMPEGNA LA GIUNTA A FARSI
PROMOTRICE PRESSO IL GOVERNO
AFFINCHE’ EMANI NORME CHE PREVEDANO
a. il divieto, su tutto il territorio nazionale, di importare e cedere, a qualsiasi titolo, pelli di animali allevati o commercializzati sul territorio della Repubblica Popolare Cinese e di altri stati in cui avvengono simili violazioni;
b. l’obbligo di etichettare tutti i capi in pelle o pelliccia o contenenti parti di animali sottoposte a concia o altri trattamenti che mantengano inalterata la struttura naturale delle fibre, con l’indicazione specifica della specie utilizzata, del metodo di allevamento, del metodo di uccisione, dell'azienda di confezionamento e del Paese di provenienza - obbligo da estendersi anche a peluche e gadget realizzati con i suddetti materiali.
Milano, 06 giugno 2006