Il Consiglio Regionale della Lombardia
PREMESSO CHE
- la guerra dichiarata dal terrorismo islamico in particolare, al mondo occidentale, simbolo di democrazia, di tutela dei diritti umani e di pluralismo politico e religioso è una tragica realtà con la quale siamo costretti, nostro malgrado, a fare i conti;
- Se per fare la pace è indispensabile la volontà di entrambe le parti belligeranti, purtroppo, per scatenare un conflitto è sufficiente la volontà della singola parte;
- In tali circostanze, la parte offesa ha di fronte a sé due sole possibilità: arrendersi e soccombere oppure difendersi
RILEVATO CHE
- Attualmente le nostre leggi, come più volte anche dal p.m. milanese Dambruoso, risultano essere inadeguate a contrastare il nuovo terrorismo di matrice islamica;
- Quanto sopra è tanto più grave se pensiamo che è ormai dimostrato che l’Italia, oltre ad essere spesso utilizzata quale base logistica dai terroristi, è anche terreno di reclutamento di kamikaze;
- In base alla formulazione attuale dell’art. 270 bis del Codice Penale, infatti, le forze dell’ordine e la magistratura non hanno la possibilità di intervenire se non in casi molto limitati.
VISTO CHE
- Per la configurabilità del reato di pericolo presunto previsto dall’art. 270 bis c.p. deve essere provata l’esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti finalizzato a sovvertire con la violenza l’ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuativi di realizzazione di atti di violenza;
- In base all’art. 270 bis c.p., idee e propositi eversivi, se non strutturati in forma associativa e accompagnati da azioni violente, non valgono a configurare il reato.
- In base a tale norma chi agisce da solo (come il singolo kamikaze per esempio) non risulta essere perseguibile per terrorismo, a meno che non venga colto in flagrante.
- Per il nostro ordinamento giuridico la presenza di centinaia di mujahidin, combattenti islamici, vere e proprie armi umane non è un problema perché essere mujahidin non è reato ed essi vengono considerati semplicemente alla stregua di armi potenziali;
- L’arruolamento di persone per fini terroristici non è considerato reato, perché in base al nostro ordinamento sono perseguibili solo coloro che lo fanno per soldi e non quelli che lo fanno con motivazioni ideologiche o religiose.
RITENUTO CHE
- Atti terroristici organizzati nella nostra Nazione e diretti verso obiettivi nazionali o internazionali debbano essere contrastati e prevenuti;
- Adeguare il nostro ordinamento giuridico alle nuove forme di terrorismo internazionale sia diventata ormai una necessità assolutamente indispensabile ed improrogabile.
INVITA IL PARLAMENTO A
Modificare l’art. 270 bis c.p.:
- introducendo l’ipotesi di reato anche nel caso in cui le azioni terroristiche siano organizzate o compiute da un singolo;
- prevedendo la punibilità di chi recluta o partecipa al reclutamento di persone per compiere atti di violenza con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico e di chi collabora con queste associazioni o elementi (fornendo per esempio documenti falsi, offrendo ospitalità, …);
- inasprendo fortemente le pene previste per questo tipo di reati;
e a farsi promotore:
- di una maggiore cooperazione internazionale, sia investigativa che giudiziaria, anche attraverso un coordinamento nazionale ed internazionale anti-terrorismo;
- dell’istituzione di una banca dati DNA;
- dell’utilizzo dell’esercito per il presidio degli obiettivi sensibili;
- dell’autorizzazione agli agenti sotto copertura a mantenere l’anonimato anche in fase processuale.
Milano, 04 maggio 2005
Silvia Ferretto Clementi