Il Consiglio Regionale della Lombardia, viste le modifiche al Regolamento Regionale 2 aprile 2003, n. 4 "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 12575 del 28 marzo 2003 Viste in particolare le modifiche di cui ai punti c) e f), che sono l'una l'esatto contrario dell'altra, se è vero che ciò che è stato abrogato al comma 3 dell'art. 24 è stato reinserito praticamente tale e quale nell'art. 30 al comma 10 bis CONSIDERATO · CHE come giustamente scritto anche nella mozione 0461 le disposizioni dell'ex comma 3 art. 24, così come quelle del comma 10 bis, art. 30 vanificano totalmente la lotta all'abusivismo; RITENUTO · CHE l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad esponenti politici siano essi comunali, provinciali, regionali o parlamentari sia del tutto inopportuna e ingiustificata INVITA LA GIUNTA REGIONALE AD · Abrogare definitivamente il comma 10 bis dell'art. 30 del Nuovo Regolamento Regionale 2 aprile 2003, n. 4 "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 12575 del 28 marzo 2003. · Inserire nel Regolamento di cui sopra il divieto di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad amministratori locali o a membri del Parlamento o del Governo regionale o nazionale.
Silvia Ferretto Clementi Milano, 30
aprile 2003 |