ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO RELATIVO AL PLP "MODIFICA DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA"  

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  

CONSIDERATO  

-         che la Costituzione Italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, non contiene un riferimento esplicito al diritto all'ambiente, ma soltanto all'articolo 9 una generica tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico;

-         che il diritto all'ambiente è diritto fondamentale della persona e interesse generale della comunità;

-         che una nuova sensibilità verso l'ambiente è maturata nelle coscienze dei cittadini italiani.  

PRESO ATTO  

che il Parlamento sta avviando le procedure per la revisione della Costituzione

AUSPICA  

che all'articolo 9 della Costituzione venga aggiunta la seguente dicitura:  

"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto all'ambiente e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, sia in ordine all'informazione, sia alla partecipazione, sia all'azione.

Il diritto all'ambiente è esercitato individualmente nell'ambito delle leggi che lo regolano. Ogni cittadino ha il dovere di rispettare e conservare le risorse naturali del paese, anche in considerazione del diritto all'ambiente delle generazioni future.

Il diritto all'ambiente deve essere inteso come diritto alla conservazione, alla razionale gestione e al miglioramento delle condizioni naturali dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio".  

14 gennaio 1997