ORDINE
DEL
GIORNO
AI
SENSI DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO RELATIVO AL PLP "MODIFICA DELLA
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA
ITALIANA"
IL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA
CONSIDERATO
-
che
la Costituzione Italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, non contiene
un riferimento esplicito al diritto all'ambiente, ma soltanto all'articolo 9
una generica tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico;
-
che
il diritto all'ambiente è diritto fondamentale della persona e interesse
generale della comunità;
-
che
una nuova sensibilità verso l'ambiente è maturata nelle coscienze dei
cittadini italiani.
PRESO ATTO
che
il Parlamento sta avviando le procedure per la revisione della Costituzione
AUSPICA
che
all'articolo 9 della Costituzione venga aggiunta la seguente dicitura:
"La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto all'ambiente e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto, sia in ordine
all'informazione, sia alla partecipazione, sia all'azione.
Il
diritto all'ambiente è esercitato individualmente nell'ambito delle leggi
che lo regolano. Ogni cittadino ha il dovere di rispettare e conservare le
risorse naturali del paese, anche in considerazione del diritto all'ambiente
delle generazioni future.
Il
diritto all'ambiente deve essere inteso come diritto alla conservazione,
alla razionale gestione e al miglioramento delle condizioni naturali
dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio".
14
gennaio 1997
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