INTERROGAZIONE
URGENTE CON La
sottoscritta Consigliere regionale PREMESSO
che il comune CASTELLO DI VISTA
la scheda descrittiva allegata al suddetto Piano Regionale per le Bonifiche
trasmesso al Consiglio regionale, con proposta deliberativa 19.07.96 e vista
in particolare la scheda anagrafica numero codice 13057/d1 – per il comune
di Castello di Brianza; PRESO
ATTO
che da tale scheda risulta che su tale area sono stati effettuati interventi
di analisi della contaminazione in atto, richiesti dal sindaco ed ultimati
il 9.4.1987, successivamente sottoposti ad analisi da parte del pmip di
Como. tali analisi hanno evidenziato per i liquami concentrazioni di
arsenico pari a 148 mg/kg (concentrazioni limite previste 100mg/kg) oltre ad
elevate concentrazioni di altre sostanze ed hanno indotto alla
classificazione dei rifiuti come “speciali”; CONSIDERATO
che nel 1991 la Regione Lombardia, mediante delibera n. 7365, ha imposto ai
proprietari dell’area la bonifica della discarica ai sensi della l.r. 94
– 80; RILEVATO
dalla suddetta scheda descrittiva che nel novembre 1991 la provincia di Como
ha effettuato un ulteriore sopralluogo in area, durante il quale sono stati
effettuati nuovi campionamenti di rifiuti
in seguito ai quali sono state adottate le seguenti conclusioni: “a)
non vi e’ alcuna necessita’ in base a quanto osservato, di procedere ad
asportazione di rifiuti per conseguire la bonifica della ex discarica. tale
affermazione e’ supportata dal fatto che i riscontri analitici e le
quantità di rifiuti rinvenuti escludono possibilità di contaminazione sia
della falda idropotabile che del torrente Nevera; -
b) si ritiene inoltre che l’eventuale movimentazione dei terreni avente lo
scopo di asportare quanto rinvenuto comporti un impatto ambientale superiore
a quello determinato dal lasciare in posto rifiuti scaricati, oltretutto
ricoperti da strati compattati di materiale inerte di riporto si individua
pertanto la necessita’ di proteggere il piede del terrapieno nella
proprietà Giovannelli, , stante l’assenza di vegetazione stabilizzante
presente al contrario nella proprietà Formenti, da eventuali erosioni
provocate da piene del torrente bavera in modo tale da evitare asportazioni
incontrollate di materiali con pregiudizio, inoltre della stabilita’ del
terrapieno. - c)
occorre procedere ad un corretto convogliamento delle acque di ruscellamento
provenienti dalla strada consortile di accesso al sito, in modo tale da
evitare lo spagliamento nell’ambito del terrapieno. -
d) si reputa indispensabile, in caso di realizzazione di opere edili
nell’ambito del terrapieno acquisire preventivamente il parere della USSL
circa la fattibilità delle stesse”; CONSIDERATO
che tale parere (nella scheda non viene specificato chi lo abbia espresso)
e’ stato inoltrato a suo tempo all’Assessorato all’ecologia della
Regione Lombardia; CONSIDERATO
che
la suddetta scheda descrittiva si conclude con la seguente affermazione:”
nessun altro tipo di intervento sull’area e’ stato ad oggi
realizzato”; INTERROGA
LA GIUNTA PER SAPERE
1-
quali provvedimenti di
verifica la giunta ha adottato o intende adottare per accertare se il parere
di cui si parla nella scheda descrittiva citata in premessa sia stato
effettivamente approvato a suo tempo dall’Assessorato competente e portato
a compimento dalla proprietà, considerato che la redazione della suddetta
scheda descrittiva risale al 1992 e cioè ad oltre quattro anni fa; 2-
nel caso che il completamento
dei lavori di cui al punto 1 fosse effettivamente avvenuto, quali decisioni
intende assumere la giunta circa l’opportunità di stralciare la
situazione relativa al comune di Castello di Brianza, dal Piano Regionale
delle Bonifiche trasmesso al Consiglio regionale con proposta deliberativa
del 30.05.96 per effettiva insussistenza del caso; 3-
nel caso che il completamento
e/o finanche l’avviamento dei lavori di cui sopra non avesse avuto luogo,
quali provvedimenti di verifica la giunta ha adottato o intende adottare per
verificare eventuali inadempienze degli organi preposti al controllo del
territorio e quali precauzioni ha assunto o intende assumere nei confronti
della proprietà dell’area al fine di evitare che tempi eccessivamente
lunghi nell’adozione delle prescrizioni eventualmente indicate comportino
o abbiano comportato situazioni di aggravamento dei fattori inquinanti tali
da richiedere ulteriori analisi e/o verifiche. Milano, 19 dicembre 1996 |