INTERROGAZIONE
URGENTE CON PREGHIERA DI RISPOSTA SCRITTA La
sottoscritta
PREMESSO -
che la vicenda dell'apertura dell'ipermercato BENNET, sito in Viale
Lombardia 264 a Brugherio (MI), di cui se ne fornisce l'informativa
nell'allegata sentenza del T.A.R., era già stata sottoposta
all'attenzione di questa Assemblea con un'interrogazione in data 16
ottobre 1996 - di cui ancora si attende la risposta
A CONOSCENZA DEL FATTO -
che dal 26 agosto 1997 il suddetto Centro Commerciale BENNET ha
iniziato la sua attività.
A CONOSCENZA ALTRESI' -
che la sentenza del T.A.R., depositata in data 2 agosto 1997 n.
1447/97 dava ragione ai ricorrenti, dichiarando: a) l'inefficacia
dell'autorizzazione amministrativa rilasciata alla G.M.B. l'11/7/91; b)
l'annullamento degli atti di proroga riferiti all'autorizzazione
dell'aprile 1994, e di conseguenza dichiara la revoca-decadenza di tali
ultime autorizzazioni
RISULTA ACCLARATO PERCIO' -
Che il suddetto Centro Commerciale BENNET esercita la sua attività
contravvenendo a tale sentenza.
TENENDO PRESENTE -
Che la vicenda trae le sue origini nella deliberazione della Giunta
regionale del 19/12/1989, con la quale viene concessa alla società G.M.B.
- Grandi Magazzini di Brugherio s.r.l. - il nulla osta per l'apertura nel
Comune di Brugherio di un centro commerciale per complessivi mq. 11.114
(10.399 destinati a grande magazzino e 715 a negozi). -
Che l'Amministrazione del Comune di Brugherio ha più volte
accordato varie proroghe all'inizio dell'attività commerciale,
consentendo il privilegio, vietato dalla legge (che prescrive l'apertura
entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione), di evitare la loro
decadenza e consentendo il perseguirsi di un disegno finalizzato
all'ampliamento del plesso commerciale, anch'esso vietato dalla legge,
oltre i limiti a suo tempo dati da Nulla Osta regionale, pur a fronte di
una conclamata paralisi. -
Che alcune di queste proroghe sono state richieste dopo l'avvenuta
scadenza dei termini in precedenza già prorogati, cosicchè si può
formalizzare l'ipotesi legislativa di decadenza dell'autorizzazione
commerciale per inerzia annuale, a meno che siano diventate valide ai
termini di legge, e quindi non abusive, le procedure qui sopra elencate
utilizzate dal Comune in quella che risulta essere una vera e propria
"sanatoria", con differimenti addirittura inammissibili di 30
mesi, come l'ultimo concesso nel marzo 1990, prorogato all'1 settembre
1997. -
Che il nulla osta regionale del 19/12/1989 riguardava la vendita di
generi compresi nelle tabelle merceologiche X, XII, XIII e XIV, mentre in
seguito venivano rilasciate da parte del Comune i permessi di vendita di
generi compresi nelle tabelle merceologiche I, II, VI, IX, XIV/6 e XIV/58,
e dunque in contrasto con il nulla osta predetto. -
Che il rilascio di dette tabelle avveniva previo trasferimento di
esercizi e loro accorpamento nel centro commerciale, con contestuale
estensione della superficie complessiva fin quasi al raddoppio
(20.000 mq), e dunque in contrasto con il nulla osta predetto. -
Che oltretutto risulterebbe inammissibile il subentro della società
Di.Tex.Al., poichè esso si appoggerebbe su atti caduti nel nulla, come
pure il subentro di suddetta Di.Tex.Al. nella concessione edilizia del
1990 rilasciata alla società G.M.B., in relazione alla quale non sono mai
stati iniziati i programmati lavori
CONSIDERANDO INOLTRE -
Che la pratica contenente la delibera della Giunta regionale che a
suo tempo concesse il nulla osta riferito all'esercizio commerciale in
questione, è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica di Como il
6/5/93, e che tale provvedimento è stato eseguito anche dalla Procura di
Milano in data 24/4/1995.
INTERROGA LA GIUNTA Per
sapere -
Se il nulla osta regionale rilasciato il 19/12/89 non debba
considerarsi violato attraverso i continui ampliamenti del centro
commerciale, sia in ordine alle tabelle merceologiche che alla superficie,
ottenuti tramite strumentali trasferimenti di altri esercizi. -
Se suddetto nulla osta non debba considerarsi a tutti gli effetti
caduto nel nulla per l'invalidità o l'inanità dei provvedimenti emessi dal
Comune. -
Se infine non si configuri l'esigenza di revocare o annullare il
nulla osta in questione. 29 settembre 1997 |