INTERROGAZIONE URGENTE CON PREGHIERA DI RISPOSTA SCRITTA  

La sottoscritta  

                                                 PREMESSO  

-        che la vicenda dell'apertura dell'ipermercato BENNET, sito in Viale Lombardia 264 a Brugherio (MI), di cui se ne fornisce l'informativa nell'allegata sentenza del T.A.R., era già stata sottoposta all'attenzione di questa Assemblea con un'interrogazione in data 16 ottobre 1996 - di cui ancora si attende la risposta  

                                     A CONOSCENZA DEL FATTO  

-        che dal 26 agosto 1997 il suddetto Centro Commerciale BENNET ha iniziato la sua attività.  

                                      A CONOSCENZA ALTRESI'  

-        che la sentenza del T.A.R., depositata in data 2 agosto 1997 n. 1447/97 dava ragione ai ricorrenti, dichiarando: a) l'inefficacia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata alla G.M.B. l'11/7/91; b) l'annullamento degli atti di proroga riferiti all'autorizzazione dell'aprile 1994, e di conseguenza dichiara la revoca-decadenza di tali ultime autorizzazioni  

                                    RISULTA ACCLARATO PERCIO'  

-        Che il suddetto Centro Commerciale BENNET esercita la sua attività contravvenendo a tale sentenza.  

                                             TENENDO PRESENTE  

-        Che la vicenda trae le sue origini nella deliberazione della Giunta regionale del 19/12/1989, con la quale viene concessa alla società G.M.B. - Grandi Magazzini di Brugherio s.r.l. - il nulla osta per l'apertura nel Comune di Brugherio di un centro commerciale per complessivi mq. 11.114 (10.399 destinati a grande magazzino e 715 a negozi).

-        Che l'Amministrazione del Comune di Brugherio ha più volte accordato varie proroghe all'inizio dell'attività commerciale, consentendo il privilegio, vietato dalla legge (che prescrive l'apertura entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione), di evitare la loro decadenza e consentendo il perseguirsi di un disegno finalizzato all'ampliamento del plesso commerciale, anch'esso vietato dalla legge, oltre i limiti a suo tempo dati da Nulla Osta regionale, pur a fronte di una conclamata paralisi.

-        Che alcune di queste proroghe sono state richieste dopo l'avvenuta scadenza dei termini in precedenza già prorogati, cosicchè si può formalizzare l'ipotesi legislativa di decadenza dell'autorizzazione commerciale per inerzia annuale, a meno che siano diventate valide ai termini di legge, e quindi non abusive, le procedure qui sopra elencate utilizzate dal Comune in quella che risulta essere una vera e propria "sanatoria", con differimenti addirittura inammissibili di 30 mesi, come l'ultimo concesso nel marzo 1990, prorogato all'1 settembre 1997.

-        Che il nulla osta regionale del 19/12/1989 riguardava la vendita di generi compresi nelle tabelle merceologiche X, XII, XIII e XIV, mentre in seguito venivano rilasciate da parte del Comune i permessi di vendita di generi compresi nelle tabelle merceologiche I, II, VI, IX, XIV/6 e XIV/58, e dunque in contrasto con il nulla osta predetto.

-        Che il rilascio di dette tabelle avveniva previo trasferimento di esercizi e loro accorpamento nel centro commerciale, con contestuale  estensione della superficie complessiva fin quasi al raddoppio (20.000 mq), e dunque in contrasto con il nulla osta predetto.

-        Che oltretutto risulterebbe inammissibile il subentro della società Di.Tex.Al., poichè esso si appoggerebbe su atti caduti nel nulla, come pure il subentro di suddetta Di.Tex.Al. nella concessione edilizia del 1990 rilasciata alla società G.M.B., in relazione alla quale non sono mai stati iniziati i programmati lavori  

                                          CONSIDERANDO INOLTRE  

-        Che la pratica contenente la delibera della Giunta regionale che a suo tempo concesse il nulla osta riferito all'esercizio commerciale in questione, è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica di Como il 6/5/93, e che tale provvedimento è stato eseguito anche dalla Procura di Milano in data 24/4/1995.

                                          INTERROGA LA GIUNTA  

Per sapere  

-        Se il nulla osta regionale rilasciato il 19/12/89 non debba considerarsi violato attraverso i continui ampliamenti del centro commerciale, sia in ordine alle tabelle merceologiche che alla superficie, ottenuti tramite strumentali trasferimenti di altri esercizi.  

-        Se suddetto nulla osta non debba considerarsi a tutti gli effetti caduto nel nulla per l'invalidità o l'inanità dei provvedimenti emessi dal Comune.  

-        Se infine non si configuri l'esigenza di revocare o annullare il nulla osta in questione.    

                    Silvia Ferretto Clementi 

29 settembre 1997