Il
sottoscritto Consigliere, PREMESSO
CHE con deliberazione n. VI/9128 del 16 febbraio 1996 la Giunta regionale ha
stabilito, su proposta dell'Assessore all'Ambiente ed Energia che "i
Guardia Parco devono considerarsi agenti di polizia amministrativa e non
invece agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, non disponendo
di alcuna competenza diretta in materia di prevenzione, accertamento e
repressione dei reati" ed ha invitato gli Enti gestori delle aree
protette regionali "al rispetto puntuale delle presenti disposizioni in
merito ai compiti e ai poteri attribuiti al proprio personale addetto alla
vigilanza"; CONSIDERATO
CHE alcuni Enti gestori di parchi (Consorzio parco lombardo Valle del
Ticino, Consorzio parco dei Colli di Bergamo, Consorzio parco Pineta Appiano
Gentile e Tradate) hanno già ufficializzato, in alcuni casi da anni, le
qualifiche di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di
pubblica sicurezza ai propri guardiaparco dipendenti di ruolo ai sensi della
normativa vigente in materia e che altri Enti parco si stanno accingendo ad
istruire tali richieste; CONSIDERATO
ALTRESI' CHE tali qualifiche sono state riconosciute conferite dalle autorità
competenti, ossia dall'autorità giudiziaria (Procure della Repubblica e
Organi giudicanti) per quanto riguarda la Polizia Giudiziaria e dalle
Prefetture per quanto riguarda la Pubblica Sicurezza; VERIFICATO
CHE tali qualifiche sono indispensabili al fine del corretto espletamento
delle funzioni di sorveglianza del territorio, avendo l'evoluzione della
legislazione in materia di protezione dell'ambiente di competenza dei
parchi, assunto una complessa rilevanza penale e che quindi appare del tutto
limitativa e non consona la sola qualifica di agenti di polizia
amministrativa; altresì tali qualifiche consentono di evitare gli inutili
rinnovi burocratici annuali dei decreti di guardia particolare giurata, con
conseguente risparmio di spese per gli Enti; APPURATO
CHE i Guardia Parco percepiscono già da tempo l'indennità contrattuale
prevista per chi svolge le mansioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica
Sicurezza (indennità riconosciuta anche dal TAR Lombardia con sentenza n.
1306 REG. DEC. e n. 1214/93 REC. RIC.) e che quindi tale delibera regionale
comporta una consistente riduzione dello stipendio del predetto personale; INTERROGA
LA GIUNTA PER CONOSCERE -
le motivazioni che hanno indotto a deliberare in tal senso e
se non ritenga opportuno revocare al più presto tale delibera.
Silvia Ferretto Clementi Milano, 4 aprile 1996 |