INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA
n.
2158

 

Il sottoscritto Consigliere,  

PREMESSO CHE con deliberazione n. VI/9128 del 16 febbraio 1996 la Giunta regionale ha stabilito, su proposta dell'Assessore all'Ambiente ed Energia che "i Guardia Parco devono considerarsi agenti di polizia amministrativa e non invece agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, non disponendo di alcuna competenza diretta in materia di prevenzione, accertamento e repressione dei reati" ed ha invitato gli Enti gestori delle aree protette regionali "al rispetto puntuale delle presenti disposizioni in merito ai compiti e ai poteri attribuiti al proprio personale addetto alla vigilanza";  

CONSIDERATO CHE alcuni Enti gestori di parchi (Consorzio parco lombardo Valle del Ticino, Consorzio parco dei Colli di Bergamo, Consorzio parco Pineta Appiano Gentile e Tradate) hanno già ufficializzato, in alcuni casi da anni, le qualifiche di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza ai propri guardiaparco dipendenti di ruolo ai sensi della normativa vigente in materia e che altri Enti parco si stanno accingendo ad istruire tali richieste;  

CONSIDERATO ALTRESI' CHE tali qualifiche sono state riconosciute conferite dalle autorità competenti, ossia dall'autorità giudiziaria (Procure della Repubblica e Organi giudicanti) per quanto riguarda la Polizia Giudiziaria e dalle Prefetture per quanto riguarda la Pubblica Sicurezza;  

VERIFICATO CHE tali qualifiche sono indispensabili al fine del corretto espletamento delle funzioni di sorveglianza del territorio, avendo l'evoluzione della legislazione in materia di protezione dell'ambiente di competenza dei parchi, assunto una complessa rilevanza penale e che quindi appare del tutto limitativa e non consona la sola qualifica di agenti di polizia amministrativa; altresì tali qualifiche consentono di evitare gli inutili rinnovi burocratici annuali dei decreti di guardia particolare giurata, con conseguente risparmio di spese per gli Enti;  

APPURATO CHE i Guardia Parco percepiscono già da tempo l'indennità contrattuale prevista per chi svolge le mansioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza (indennità riconosciuta anche dal TAR Lombardia con sentenza n. 1306 REG. DEC. e n. 1214/93 REC. RIC.) e che quindi tale delibera regionale comporta una consistente riduzione dello stipendio del predetto personale;  

INTERROGA LA GIUNTA PER CONOSCERE  

-           le motivazioni che hanno indotto a deliberare in tal senso e se non ritenga opportuno revocare al più presto tale delibera.    

         Silvia Ferretto Clementi  

Milano, 4 aprile 1996