INTERROGAZIONE CON PREGHIERA DI RISPOSTA SCRITTA
n. 2263  

Il sottoscritto Consigliere  

PREMESSO CHE

-           La ditta GHIRAF ha chiesto al Settore Ambiente ed Energia della Regione (prot. 09083, Ass. 233123 del 05.09.95) l'autorizzazione a costruire in Annicco, Via C.Battisti, 20 un impianto per stoccaggio e trattamento residui provenienti dalla raffinazione di alluminio, allegando al progetto un mappale del territorio.  

-           La ditta GHIRAF ha sede a Castelmella (BS) e pertanto in una provincia diversa da quella ove vuole costruire l'impianto.

PRESO ATTO CHE

-           In data 20.09.96 la Giunta ha autorizzato (del. n.18315) la ditta GHIRAF EREDI la costruzione nel sito di Annicco di un impianto per recupero di alluminio, cloruro di sodio e ossido di alluminio da scorie saline provenienti dalla raffinazione dell'alluminio in forni rotativi e scorie di fonderie.  

CONSIDERATO CHE

-           Il mappale allegato alla richiesta di autorizzazione della ditta sembra non corrispondere alla situazione urbanistica abitativa del comune di Annicco esistendo abitazioni confinanti col complesso industriale.  

-           In data 03.10.96 il Sindaco di Annicco, per motivi di salute pubblica, ha ordinato l'immediata cessazione di qualsiasi forma di stoccaggio delle schiumature a basso tenore di alluminio e scorie saline di fonderia presso lo stabilimento della GHIRAF nonché la rimozione, entro 60 giorni dall'ordinanza, del materiale oggetto di stoccaggio e ivi accumulato (v. allegato 1). Ciò sembra confermare una pericolosa vicinanza del complesso abitativo di Annicco con lo stabilimento della ditta GHIRAF  

INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE

1.         Le motivazioni che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione;

2.         Quali interventi si intendano adottare per verificare esattamente le condizioni di stoccaggio ad Annicco, e la conformità rispetto alla normativa in materia;

3.         Se l'azienda abbia inoltrato domanda di autorizzazione ai sensi del DPR 203/88 per le emissioni in atmosfera;

4.         Se non si ritenga che lo stoccaggio provvisorio effettuato in un insediamento diverso da quello di produzione sia competenza della regione e non quello compreso nelle deleghe alle province.  

5.         Se si ritenga necessario l'assoggettamento dell'impatto a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del DPR 12.04.96 in quanto ricadente nell'allegato B, comma 5, lettera S, e in quanto il D.L. 352/96 ha ridefinito i residui individuati negli allegati al DM 05.09.94 "Rifiuti recuperabili".

                                                                          Silvia Ferretto Clementi

Milano, 4 novembre 1996