Il
sottoscritto Consigliere PREMESSO
CHE -
La ditta GHIRAF ha chiesto al Settore Ambiente ed Energia della
Regione (prot. 09083, Ass. 233123 del 05.09.95) l'autorizzazione a costruire
in Annicco, Via C.Battisti, 20 un impianto per stoccaggio e trattamento
residui provenienti dalla raffinazione di alluminio, allegando al progetto
un mappale del territorio. -
La ditta GHIRAF ha sede a Castelmella (BS) e pertanto in una
provincia diversa da quella ove vuole costruire l'impianto. PRESO
ATTO CHE -
In data 20.09.96 la Giunta ha autorizzato (del. n.18315) la ditta
GHIRAF EREDI la costruzione nel sito di Annicco di un impianto per recupero
di alluminio, cloruro di sodio e ossido di alluminio da scorie saline
provenienti dalla raffinazione dell'alluminio in forni rotativi e scorie di
fonderie. CONSIDERATO
CHE -
Il mappale allegato alla richiesta di autorizzazione della ditta
sembra non corrispondere alla situazione urbanistica abitativa del comune di
Annicco esistendo abitazioni confinanti col complesso industriale. -
In data 03.10.96 il Sindaco di Annicco, per motivi di salute
pubblica, ha ordinato l'immediata cessazione di qualsiasi forma di
stoccaggio delle schiumature a basso tenore di alluminio e scorie saline di
fonderia presso lo stabilimento della GHIRAF nonché la rimozione, entro 60
giorni dall'ordinanza, del materiale oggetto di stoccaggio e ivi accumulato
(v. allegato 1). Ciò sembra confermare una pericolosa vicinanza del
complesso abitativo di Annicco con lo stabilimento della ditta GHIRAF INTERROGA
LA GIUNTA PER SAPERE 1. Le motivazioni che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione; 2.
Quali interventi si intendano adottare per verificare
esattamente le condizioni di stoccaggio ad Annicco, e la conformità
rispetto alla normativa in materia; 3. Se l'azienda abbia inoltrato domanda di autorizzazione ai sensi del DPR 203/88 per le emissioni in atmosfera; 4.
Se non si ritenga che lo stoccaggio provvisorio effettuato in
un insediamento diverso da quello di produzione sia competenza della regione
e non quello compreso nelle deleghe alle province. 5. Se si ritenga necessario l'assoggettamento dell'impatto a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del DPR 12.04.96 in quanto ricadente nell'allegato B, comma 5, lettera S, e in quanto il D.L. 352/96 ha ridefinito i residui individuati negli allegati al DM 05.09.94 "Rifiuti recuperabili".
Silvia Ferretto Clementi Milano, 4 novembre 1996 |