I sottoscritti Consiglieri premesso che - il 5 gennaio scorso è entrato in vigore il Regolamento europeo 1/2005 relativo alla protezione e al benessere degli animali durante il trasporto; - tale normativa vieta il trasporto di animali feriti o con lesioni o comunque non in grado di muoversi autonomamente, al fine di evitare sofferenze inutili ad animali oggettivamente non in grado di salire su un mezzo di trasporto; - il fenomeno degli animali non in grado di muoversi al momento del carico per il trasferimento al mattatoio, riguarda in particolar modo le mucche allevate per la produzione da latte, ma non è raro anche nel caso di bovini adulti; - sono stati documentati dall'associazione LAV frequenti trasporti di animali non in grado di deambulare autonomamente e che questi animali venivano trascinati giù dai camion con catene legate alle zampe degli animali esemplari di mucche da latte, in aperta violazione della normativa e arrecando gravi sofferenze agli animali; - in particolare sono stati documentati gravi casi di violazione nel Macello Calzi di Bertonico (Lodi), nel Macello Unipeg a Pegognaga (Mantova) e nel Macello Melca di Ponticelli Pavese (Pavia); - ogni attività rivolta a provocare sofferenze agli animali è considerata dal codice penale vigente come maltrattamento ed è punita anche con la detenzione in carcere; - secondo il “Rapporto sull’attività veterinaria di vigilanza degli allevamenti relativo all’anno 2005” (fonte D.G. Sanità – U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria, Struttura Programmazione Veterinaria e Rapporti Internazionali), emerge che negli allevamenti di bovini da latte non sono stati realizzati controlli relativi al benessere degli animali; - considerato che nel 2005 sono state allevate 1.135.830 mucche da latte in 9.652 allevamenti della regione e che su questo numero di animali le macellazioni differite sono state alcune migliaia; - considerata la Nota del Ministero della Salute DGVA/28064/1 del 1/08/2006 in cui viene ribadito il divieto di trasportare al macello le mucche a terra non più in grado di deambulare considerato che - il Decreto Legislativo n. 333 del 01.09.1998 stabilisce all’articolo 12 che "Gli animali feriti o malati devono essere macellati o abbattuti sul posto; il veterinario ufficiale può, tuttavia, autorizzare il loro trasporto per la macellazione o l'abbattimento purché ciò non comporti ulteriori sofferenze." - “(…) Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto oppure, se ciò è possibile e non comporta alcuna inutile sofferenza, trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale per la macellazione di emergenza." INTERROGANO L’ASSESSORE ALLA SANITA’ PER SAPERE - quali iniziative intende intraprendere sugli specifici casi lombardi denunciati dalla LAV; - se intende predisporre uno specifico piano regionale di controlli da parte dei veterinari di sanità pubblica in merito all’applicazione delle norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto e la macellazione; - se sono state fornite o se intende fornire chiare e precise indicazioni ai veterinari di sanità pubblica affinché indirizzino gli allevatori nell’evitare tali pratiche e il rispetto delle norme; - quali altri provvedimenti intenda adottare al fine di eliminare il fenomeno illegale denunciato. |