INTERROGAZIONE URGENTE n. 1005
La sottoscritta
Consigliere Regionale
PREMESSO
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CHE la Giunta
Regionale della Lombardia, con delibera n° VIII / 223 del 27/06/05,
ha stipulato il nuovo Schema di Convenzione con Trenitalia S.p.a.
per l’immissione in servizio e la gestione di materiale rotabile da
utilizzare per servizi ferroviari di competenza della Regione
Lombardia e per il potenziamento del parco rotabili;
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CHE, secondo
quanto previsto nello Schema di Convenzione, la Regione si impegna a
rimborsare a Trenitalia S.p.a. una somma pari al costo effettivo
certificato da Trenitalia per l’acquisto, per conto della Regione
stessa, delle locomotive E.464 fino alla concorrenza massima di Euro
45.000.000,00 così come riportato all’Art. 3 e in base alle modalità
stabilite al comma 2;
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CHE la Direzione
Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia ha
sottoscritto, il 28/04/04, il Contratto di Servizio per il Trasporto
Pubblico Ferroviario di Interesse Regionale e Locale con Trenitalia
S.p.a. Divisione Trasporto Regionale relativo al periodo 2004 –
2005;
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CHE, in base a
quanto previsto all’Art 15 del Contratto di Servizio, in attuazione
del Contratto per gli anni 2002 e 2003, Trenitalia S.p.A. avrebbe
dovuto installare ed attivare emettitrici automatiche e monitor
informativi nelle stazioni, finanziati dalla Regione attraverso i
maggiori introiti tariffari prodotti dall’adeguamento delle tariffe
ai sensi della L.r. 1/2002
VISTO
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CHE il nuovo
Schema di Convenzione prevede, tra l’altro, il cofinanziamento da
parte della Regione di 37 nuove locomotive, 25 nuove carrozze a due
piani e 5 nuove carrozze pilota a due piani nonché, come stabilito
dall’art. 3, comma 8 della l.r. 30/2004, la possibilità per la
Regione di acquistare materiale rotabile attraverso accordi coi
soggetti gestori dei servizi e avvalendosi delle procedure
d’acquisto da questi utilizzate;
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CHE il citato
schema di convenzione prevede che 16 delle 37 nuove locomotive
(tipologia gruppo E.464) siano acquistate da Trenitalia S.p.a. per
conto della Regione a valere su forniture in atto, secondo quanto
previsto dai contratti sottoscritti dalla medesima Trenitalia con i
propri fornitori;
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CHE il Contratto
di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di Interesse
Regionale e Locale con Trenitalia S.p.a. Divisione Trasporto
Regionale relativo al periodo 2004 – 2005 prevede che
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Trenitalia
S.p.a. debba attivare nell’orario 2005 ulteriori servizi
aggiuntivi, così come elencati nell’Allegato 5, per una
percorrenza totale aggiuntiva stimata di 1.276.000 treni*km (Art.
4, comma 1);
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nel caso di
variazione alle percorrenze aggiuntive programmate, concordate
dalle parti in occasione della messa a punto dei programmi di
esercizio definitivi o per adeguamenti intermedi in corso
d’orario, il corrispettivo chilometrico sottratto o aggiunto
all’importo contrattualizzato sia rispettivamente pari a 6,80
Euro/treno*Km per servizi ferroviari e a 2,00 Euro/bus*Km per
servizi effettuati con autobus (Art. 7, comma 2);
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nel caso in
cui il servizio di trasporto ferroviario venga soppresso o
interrotto per cause imputabili al gestore del servizio vengano
applicate delle penali (Art. 11, comma 3, 4 e 5; Art. 12, comma
3);
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in caso di
indisponibilità totale dell’infrastruttura, Trenitalia S.p.a.
debba predisporre un apposito programma di sostituzione con bus
dei treni soppressi sufficienti a trasportare tutti i passeggeri
che usualmente utilizzano la tratta interessata dal servizio in
quell’orario (Art. 9, comma 3, lettera b);
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Trenitalia
S.p.a., in base a quanto stabilito all’Art. 16, comma 1, abbia
l’obbligo di garantire ogni mese il numero minimo di posti a
sedere accessibili ed utilizzabili dall’utenza, per tutte le corse
effettuate e per ciascun treno (così come previsto nell’Allegato
2);
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in casi di
particolare affollamento su determinate tratte accertati
successivamente alla stipula del Contratto di Servizio, Trenitalia
si impegni, a seguito di richiesta della Regione, ad adeguare il
numero minimo di posti offerti (Art. 17, comma 1);
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l’attuazione,
tra Trenitalia S.p.a. e la Regione, di un programma congiunto di
azioni per consentire l’accesso al servizio alle persone disabili
(Art. 22, comma 1);
CONSIDERATO
RITENUTO
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CHE il Servizio
Ferroviario Regionale attualmente si trovi in una situazione
disastrosa ed inaccettabile e che la qualità pessima del servizio si
ripercuota ingiustamente sul cittadino;
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CHE sia
assolutamente indispensabile una maggior trasparenza nei rapporti
che intercorrono tra la Regione Lombardia e Trenitalia S.p.a.;
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CHE, data la
situazione di estremo disagio in cui viaggiano ogni giorno migliaia
di utenti, sia necessario, a fronte di disservizi, ritardi,
soppressioni di corse, scarsa pulizia delle carrozze, un forte
inasprimento delle penali già previste nel Contratto di Servizio a
carico di Trenitalia S.p.a.;
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CHE il diritto
dell’utente di usufruire di un servizio efficiente e di qualità
debba considerarsi prioritario
per l’istituzione regionale
RILEVATO
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CHE i continui
ritardi, la cancellazione di corse e servizi, la scarsa qualità
delle linee e del materiale rotabile con conseguenze potenziali
anche sulla sicurezza, sottopongono i cittadini ad un inaccettabile
livello di disagio e di ritardi pressoché quotidiani
INTERROGA LA
GIUNTA PER SAPERE
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Per quale motivo
la Regione non provveda direttamente all’acquisto delle locomotive,
procedura questa che garantirebbe peraltro una maggiore trasparenza
e probabilmente un minor dispendio di risorse pubbliche;
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Quali vantaggi
tragga la Regione, e quindi il cittadino, dal far acquistare
direttamente a Trenitalia S.p.a. per conto della Regione il
materiale rotabile;
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Se non ritenga
opportuno prevedere un maggior numero di garanzie a tutela della
Regione considerata la scarsa affidabilità dimostrata finora da
Trenitalia S.p.a.;
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A quanto ammonti
e di quale tipo sia il materiale rotabile che Trenitalia S.p.a. si è
resa disponibile a destinare a servizi di interesse regionale e
locale da gestire in Lombardia, così come da impegno assunto con la
sottoscrizione del nuovo Schema di Convenzione citato;
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Se non ritenga
opportuno verificare le condizioni economiche di fornitura e di
pagamento accordate dai fornitori a Trenitalia S.p.a per l’acquisto
del materiale rotabile di cui all’Art. 3 del nuovo Schema di
Convenzione e, in caso di condizioni migliorative rispetto a quelle
previste, predisporre adeguamenti conseguenti;
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Se al 30 giugno
2005 siano state immesse in servizio le 5 locomotive E 464, come
previsto all’Art. 3, comma 2, lettera a) del nuovo Schema di
Convenzione;
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Se la Regione
abbia già effettuato il pagamento dell’acconto previsto dal nuovo
Schema di Convenzione (Art. 3, comma 2, lettera a);
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Quante e di che
tipo siano state le violazioni commesse da Trenitalia S.p.a. dal 28
aprile 2004 ad oggi, nonchè a quanto ammontino e se siano state
corrisposte le penali relative;
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Se siano
intervenute delle variazioni alle percorrenze aggiuntive
programmate, concordate dalle parti in occasione della messa a punto
dei programmi di esercizio definitivi o per adeguamenti intermedi in
corso d’orario, e a quanto ammonti il corrispettivo chilometrico
sottratto o aggiunto all’importo contrattualizzato (Art.7, comma 2);
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Se non ritenga
necessario, in caso di mancanza di fornitura di un servizio
sostitutivo adeguato, ridurre il corrispettivo dovuto per ogni
treno*Km soppresso (Art. 11, comma 1);
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Se non ritenga
opportuno raddoppiare la penale prevista all’Art. 11, nel caso in
cui la stessa corsa venga soppressa totalmente per più di tre volte
in un mese;
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Se non ritenga
opportuno raddoppiare la penale prevista qualora Trenitalia S.p.a.
ponga in essere modifiche al Programma di Esercizio in violazione di
quanto disposto all’Art. 9 del Contratto di Servizio;
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Se non ritenga
opportuno raddoppiare la penale prevista, (Art. 11, comma 4 del
Contratto di Servizio), nel caso in cui le percorrenze soppresse
nell’anno per cause imputabili a Trenitalia S.p.a. o al gestore
dell’infrastruttura superino lo 0,4% delle percorrenze programmate;
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Se non ritenga
opportuno raddoppiare la penale prevista, (Art. 11, comma 5 del
Contratto di Servizio), nel caso in cui le percorrenze soppresse
nell’anno per cause imputabili al gestore del servizio o
dell’infrastruttura superino anche lo 0,6% delle percorrenze
programmate;
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Se non ritenga
opportuno raddoppiare la penale prevista (Art. 12, comma 2 del
Contratto di Servizio) per l’ interruzione del servizio;
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Dove siano le
emettitrici automatiche necessarie per la reperibilità dei biglietti
ed i monitor per l’informazione a terra e a bordo dei treni che
Trenitalia S.p.a. dovrebbe aver installato ed attivato in attuazione
del Contratto 2002 e 2003 e che, come previsto dall’Art. 15, comma 1
del Contratto di Servizio, sono vincolati ad essere utilizzati per i
servizi ferroviari di trasporto locale oggetto dei Contratti di
servizio stipulati da Trenitalia con la Regione Lombardia;
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Quali controlli
siano stati effettuati dalla Regione Lombardia, così come previsto
all’Art 17, comma 1, per verificare l’esigenza di eventuali
adeguamenti, in casi di particolare affollamento, del numero minimo
di posti offerti;
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Se non ritenga
opportuno, nei casi in cui Trenitalia S.p.a. non garantisca il
numero minimo di posti previsto nell’allegato 2, raddoppiare il
valore di ogni posto offerto in meno (Art. 16, comma 2 del Contratto
di Servizio);
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Se vengano
compiuti controlli sistematici per verificare l’ottemperanza degli
obblighi di Trenitalia S.p.a. del rispetto degli standard minimi di
pulizia e se non ritenga opportuno, in caso di non ottemperanza,
raddoppiare le penali previste dall’Art. 18, comma 4 del Contratto
di Servizio;
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Se non ritenga
necessario raddoppiare la penale prevista a carico di Trenitalia
S.p.a. in caso questa non ottemperi a quanto stabilito dall’Art. 21
sulla vendita dei titoli di viaggio;
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Se non ritenga
utile creare una banca dati che raccolga informazioni in merito a
tutti i ritardi e a tutte le corse interamente o parzialmente
soppresse e non sostituite con autobus;
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Cosa sia stato
fatto finora da Trenitalia S.p.a. in merito all’abbattimento delle
barriere architettoniche per consentire l’accesso al servizio dei
disabili (Art. 22 del Contratto di Servizio);
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Se Trenitalia
S.p.a. abbia già presentato alla Regione il programma di
miglioramento della qualità dell’informazione e della comunicazione
previsto all’Art. 23, comma 8 del Contratto di Servizio;
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Se la Regione
abbia già inoltrato richiesta scritta per avere informazioni
dettagliate sui disservizi verificatisi dal 28/04/04 (Art. 24, comma
5);
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Per quale motivo
venga escluso, così come riportato nell’Art. 29, comma 5, il diritto
di indennizzo ai possessori di abbonamento sulle tratte a) Rho –
Milano e b) Monza – Milano nel caso di mancato rispetto dello
standard di affidabilità del servizio e per quale motivo il comma 6
dello stesso articolo stabilisca che non siano cumulabili più
indennizzi per l’acquisto di uno stesso abbonamento;
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Se, in quali
occasioni e con quali risultati, siano state effettuate da parte
della Regione ispezioni per verificare l’effettivo rispetto delle
clausole contrattuali da parte di Trenitalia S.p.a. come previsto
dall’Art. 33 del Contratto di Servizio
SILVIA FERRETTO
CLEMENTI
Milano, 11/07/2005
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