COMUNICATO STAMPA   

INTERROGAZIONE URGENTE n. 1005 

La sottoscritta Consigliere Regionale 

PREMESSO 

  • CHE la Giunta Regionale della Lombardia, con delibera n° VIII / 223 del 27/06/05, ha stipulato il nuovo Schema di Convenzione con Trenitalia S.p.a. per l’immissione in servizio e la gestione di materiale rotabile da utilizzare per servizi ferroviari di competenza della Regione Lombardia e per il potenziamento del parco rotabili;

  • CHE, secondo quanto previsto nello Schema di Convenzione, la Regione si impegna a rimborsare a Trenitalia S.p.a. una somma pari al costo effettivo certificato da Trenitalia per l’acquisto, per conto della Regione stessa, delle locomotive E.464 fino alla concorrenza massima di Euro 45.000.000,00 così come riportato all’Art. 3 e in base alle modalità stabilite al comma 2;

  • CHE la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia ha sottoscritto, il 28/04/04, il Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di Interesse Regionale e Locale con Trenitalia S.p.a. Divisione Trasporto Regionale relativo al periodo 2004 – 2005;

  • CHE, in base a quanto previsto all’Art 15 del Contratto di Servizio, in attuazione del Contratto per gli anni 2002 e 2003, Trenitalia S.p.A. avrebbe dovuto installare ed attivare emettitrici automatiche e monitor informativi nelle stazioni, finanziati dalla Regione attraverso i maggiori introiti tariffari prodotti dall’adeguamento delle tariffe ai sensi della L.r. 1/2002

 VISTO 

  • CHE il nuovo Schema di Convenzione prevede, tra l’altro, il cofinanziamento da parte della Regione di 37 nuove locomotive, 25 nuove carrozze a due piani e 5 nuove carrozze pilota a due piani nonché, come stabilito dall’art. 3, comma 8 della l.r. 30/2004, la possibilità per la Regione di acquistare materiale rotabile attraverso accordi coi soggetti gestori dei servizi e avvalendosi delle procedure d’acquisto da questi utilizzate;

  • CHE il citato schema di convenzione prevede che 16 delle 37 nuove locomotive (tipologia gruppo E.464) siano acquistate da Trenitalia S.p.a. per conto della Regione a valere su forniture in atto, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti dalla medesima Trenitalia con i propri fornitori;

  • CHE il Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di Interesse Regionale e Locale con Trenitalia S.p.a. Divisione Trasporto Regionale relativo al periodo 2004 – 2005 prevede che

    • Trenitalia S.p.a. debba attivare nell’orario 2005 ulteriori servizi aggiuntivi, così come elencati nell’Allegato 5, per una percorrenza totale aggiuntiva stimata di 1.276.000 treni*km (Art. 4, comma 1);

    • nel caso di variazione alle percorrenze aggiuntive programmate, concordate dalle parti in occasione della messa a punto dei programmi di esercizio definitivi o per adeguamenti intermedi in corso d’orario, il corrispettivo chilometrico sottratto o aggiunto all’importo contrattualizzato sia rispettivamente pari a 6,80 Euro/treno*Km per servizi ferroviari e a 2,00 Euro/bus*Km per servizi effettuati con autobus (Art. 7, comma 2);

    • nel caso in cui il servizio di trasporto ferroviario venga soppresso o interrotto per cause imputabili al gestore del servizio vengano applicate delle penali (Art. 11, comma 3, 4 e 5; Art. 12, comma 3);

    • in caso di indisponibilità totale dell’infrastruttura, Trenitalia S.p.a. debba predisporre un apposito programma di sostituzione con bus dei treni soppressi sufficienti a trasportare tutti i passeggeri che usualmente utilizzano la tratta interessata dal servizio in quell’orario (Art. 9, comma 3, lettera b);

    • Trenitalia S.p.a. sia tenuta ad organizzare la propria rete di vendita dei titoli di viaggio nel rispetto di quanto stabilito nell’Art. 21 del Contratto di Servizio;

    • Trenitalia S.p.a., in base a quanto stabilito all’Art. 16, comma 1, abbia l’obbligo di garantire ogni mese il numero minimo di posti a sedere accessibili ed utilizzabili dall’utenza, per tutte le corse effettuate e per ciascun treno (così come previsto nell’Allegato 2);

    • in casi di particolare affollamento su determinate tratte accertati successivamente alla stipula del Contratto di Servizio, Trenitalia si impegni, a seguito di richiesta della Regione, ad adeguare il numero minimo di posti offerti (Art. 17, comma 1);

    • Trenitalia S.p.a. debba assicurare la pulizia delle carrozze, all’interno ed all’esterno, nel rispetto degli standard di pulizia e degli interventi previsti dall’Allegato 9 (Art. 18);

    • debbano essere monitorati i ritardi superiori a 5 minuti e le corse interamente soppresse e non sostituite con autobus entro il tempo massimo di ripristino di 60 minuti (Art. 20, comma 1);

    • l’attuazione, tra Trenitalia S.p.a. e la Regione, di un programma congiunto di azioni per consentire l’accesso al servizio alle persone disabili (Art. 22, comma 1);

    • Trenitalia S.p.a. sottoponga alla Regione un programma di miglioramento della qualità anche nell’ambito dell’informazione all’utenza (Art. 23, comma 8);

    • la Regione possa chiedere per iscritto a Trenitalia S.p.a. chiarimenti sui disservizi verificatisi (Art. 24, comma 5);

    • per il possessore di abbonamento il diritto all’indennizzo nel caso in cui non venga rispettato lo standard di affidabilità del servizio su una determinata direttrice (Art. 29);

    • la Regione possa effettuare verifiche ed ispezioni per controllare il regolare adempimento del contratto ed in particolare l’efficacia e la qualità del servizio offerto (Art. 33, comma 3, 4 e 5)

CONSIDERATO 

  • CHE il Contratto di Servizio prevede che, su richiesta di una delle parti e con riferimento a specifici ambiti, si possano rinegoziare parzialmente i contenuti del contratto (Art. 38)

RITENUTO 

  • CHE il Servizio Ferroviario Regionale attualmente si trovi in una situazione disastrosa ed inaccettabile e che la qualità pessima del servizio si ripercuota ingiustamente sul cittadino;

  • CHE sia assolutamente indispensabile una maggior trasparenza nei rapporti che intercorrono tra la Regione Lombardia e Trenitalia S.p.a.;

  • CHE, data la situazione di estremo disagio in cui viaggiano ogni giorno migliaia di utenti, sia necessario, a fronte di disservizi, ritardi, soppressioni di corse, scarsa pulizia delle carrozze, un forte inasprimento delle penali già previste nel Contratto di Servizio a carico di Trenitalia S.p.a.;

  • CHE il diritto dell’utente di usufruire di un servizio efficiente e di qualità debba considerarsi prioritario per l’istituzione regionale

RILEVATO 

  • CHE i continui ritardi, la cancellazione di corse e servizi, la scarsa qualità delle linee e del materiale rotabile con conseguenze potenziali anche sulla sicurezza, sottopongono i cittadini ad un inaccettabile livello di disagio e di ritardi pressoché quotidiani

INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE 

  • Per quale motivo la Regione non provveda direttamente all’acquisto delle locomotive, procedura questa che garantirebbe peraltro una maggiore trasparenza e probabilmente un minor dispendio di risorse pubbliche;

  • Quali vantaggi tragga la Regione, e quindi il cittadino, dal far acquistare direttamente a Trenitalia S.p.a. per conto della Regione il materiale rotabile;

  • Se non ritenga opportuno prevedere un maggior numero di garanzie a tutela della Regione considerata la scarsa affidabilità dimostrata finora da Trenitalia S.p.a.;

  • A quanto ammonti e di quale tipo sia il materiale rotabile che Trenitalia S.p.a. si è resa disponibile a destinare a servizi di interesse regionale e locale da gestire in Lombardia, così come da impegno assunto con la sottoscrizione del nuovo Schema di Convenzione citato;

  • Se non ritenga opportuno verificare le condizioni economiche di fornitura e di pagamento accordate dai fornitori a Trenitalia S.p.a per l’acquisto del materiale rotabile di cui all’Art. 3 del nuovo Schema di Convenzione e, in caso di condizioni migliorative rispetto a quelle previste, predisporre adeguamenti conseguenti;

  • Se al 30 giugno 2005 siano state immesse in servizio le 5 locomotive E 464, come previsto all’Art. 3, comma 2, lettera a) del nuovo Schema di Convenzione;

  • Se la Regione abbia già effettuato il pagamento dell’acconto previsto dal nuovo Schema di Convenzione (Art. 3, comma 2, lettera a);

  • Quante e di che tipo siano state le violazioni commesse da Trenitalia S.p.a. dal 28 aprile 2004 ad oggi, nonchè a quanto ammontino e se siano state corrisposte le penali relative;

  • Se siano intervenute delle variazioni alle percorrenze aggiuntive programmate, concordate dalle parti in occasione della messa a punto dei programmi di esercizio definitivi o per adeguamenti intermedi in corso d’orario, e a quanto ammonti il corrispettivo chilometrico sottratto o aggiunto all’importo contrattualizzato (Art.7, comma 2);

  • Se non ritenga necessario, in caso di mancanza di fornitura di un servizio sostitutivo adeguato, ridurre il corrispettivo dovuto per ogni treno*Km soppresso (Art. 11, comma 1);

  • Se non ritenga opportuno raddoppiare la penale prevista all’Art. 11, nel caso in cui la stessa corsa venga soppressa totalmente per più di tre volte in un mese;

  • Se non ritenga opportuno raddoppiare la penale prevista qualora Trenitalia S.p.a. ponga in essere modifiche al Programma di Esercizio in violazione di quanto disposto all’Art. 9 del Contratto di Servizio;

  • Se non ritenga opportuno raddoppiare la penale prevista, (Art. 11, comma 4 del Contratto di Servizio), nel caso in cui le percorrenze soppresse nell’anno per cause imputabili a Trenitalia S.p.a. o al gestore dell’infrastruttura superino lo 0,4% delle percorrenze programmate;

  • Se non ritenga opportuno raddoppiare la penale prevista, (Art. 11, comma 5 del Contratto di Servizio), nel caso in cui le percorrenze soppresse nell’anno per cause imputabili al gestore del servizio o dell’infrastruttura superino anche lo 0,6% delle percorrenze programmate;

  • Se non ritenga opportuno raddoppiare la penale prevista (Art. 12, comma 2 del Contratto di Servizio) per l’ interruzione del servizio;

  • Dove siano le emettitrici automatiche necessarie per la reperibilità dei biglietti ed i monitor per l’informazione a terra e a bordo dei treni che Trenitalia S.p.a. dovrebbe aver installato ed attivato in attuazione del Contratto 2002 e 2003 e che, come previsto dall’Art. 15, comma 1 del Contratto di Servizio, sono vincolati ad essere utilizzati per i servizi ferroviari di trasporto locale oggetto dei Contratti di servizio stipulati da Trenitalia con la Regione Lombardia;

  • Quali controlli siano stati effettuati dalla Regione Lombardia, così come previsto all’Art 17, comma 1, per verificare l’esigenza di eventuali adeguamenti, in casi di particolare affollamento, del numero minimo di posti offerti;

  • Se non ritenga opportuno, nei casi in cui Trenitalia S.p.a. non garantisca il numero minimo di posti previsto nell’allegato 2, raddoppiare il valore di ogni posto offerto in meno (Art. 16, comma 2 del Contratto di Servizio);

  • Se vengano compiuti controlli sistematici per verificare l’ottemperanza degli obblighi di Trenitalia S.p.a. del rispetto degli standard minimi di pulizia e se non ritenga opportuno, in caso di non ottemperanza, raddoppiare le penali previste dall’Art. 18, comma 4 del Contratto di Servizio;

  • Se non ritenga necessario raddoppiare la penale prevista a carico di Trenitalia S.p.a. in caso questa non ottemperi a quanto stabilito dall’Art. 21 sulla vendita dei titoli di viaggio;

  • Se non ritenga utile creare una banca dati che raccolga informazioni in merito a tutti i ritardi e a tutte le corse interamente o parzialmente soppresse e non sostituite con autobus;

  • Cosa sia stato fatto finora da Trenitalia S.p.a. in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche per consentire l’accesso al servizio dei disabili (Art. 22 del Contratto di Servizio);

  • Se Trenitalia S.p.a. abbia già presentato alla Regione il programma di miglioramento della qualità dell’informazione e della comunicazione previsto all’Art. 23, comma 8 del Contratto di Servizio;

  • Se la Regione abbia già inoltrato richiesta scritta per avere informazioni dettagliate sui disservizi verificatisi dal 28/04/04 (Art. 24, comma 5);

  • Per quale motivo venga escluso, così come riportato nell’Art. 29, comma 5, il diritto di indennizzo ai possessori di abbonamento sulle tratte a) Rho – Milano e b) Monza – Milano nel caso di mancato rispetto dello standard di affidabilità del servizio e per quale motivo il comma 6 dello stesso articolo stabilisca che non siano cumulabili più indennizzi per l’acquisto di uno stesso abbonamento;

  • Se, in quali occasioni e con quali risultati, siano state effettuate da parte della Regione ispezioni per verificare l’effettivo rispetto delle clausole contrattuali da parte di Trenitalia S.p.a. come previsto dall’Art. 33 del Contratto di Servizio

SILVIA FERRETTO CLEMENTI

Milano, 11/07/2005