INTERROGAZIONE URGENTE La sottoscritta Consigliere Regionale PREMESSO CHE il primo intervento pubblico a favore dei Profughi risale alla legge n. 137 del 4/3/52; CHE tale legge prevedeva due distinte forme di assistenza per il soddisfacimento del bisogno in Italia dei suddetti profughi: - la prima, disciplinata dall’art. 17, avente come destinatari i profughi in genere, consisteva nel riservare loro per la durata di un quadriennio una quota del 15% delle assegnazioni di tutti gli alloggi che IACP, U.N.R.R.A – Casas e Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato avrebbero costruito dal 01/01/1952; - la seconda, disciplinata dagli articoli dal 18 al 25, avente come destinatari i profughi ricoverati nei centri di raccolta amministrati dal Ministero dell’Interno, prevedeva la costruzione tra il 1951 ed il 1954 a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare, la cui gestione era affidata agli IACP; CHE gli interventi di cui sopra avevano carattere radicalmente diversi tra loro, essendo previste distinte modalità di individuazione dei canoni di locazione (solo per gli immobili costruiti ex art. 18 il canone era comprensivo di spese generali di amministrazione e manutenzione dell’alloggio oltre che di una quota annua del costo dell’alloggio da riversarsi allo Stato dall’Ente Gestore) VISTO CHE CHE successive fonti legislative hanno protratto poi nel tempo i due tipi di intervento originari previsti; CHE il programma di costruzione degli edifici da assegnare ai profughi, ai sensi dell’art. 18 e segg. della legge 137/52 è stato riproposto negli esercizi 1957-1958-1958-1960 dall’art. 4 della legge 173/58 e per gli esercizi 1960-1961-1962-1963 dall’art. 5 della legge 1219/60; CHE l’obbligo di riserva dei posti, di cui all’art. 17 della legge 137/52, invece, è stato prorogato prima con l’art. 3 della legge 173/78 e successivamente introdotto come precetto di efficacia permanente dell’art. 34 della legge 763 del 26/12/1981 (“la regione territorialmente competente riserva a favore dei profughi un’aliquota di alloggi compresa dai programmi di intervento in materia di edilizia economica popolare non inferiore al 15%”); VISTI La legge 865/71 e i decreti del Presidente della Repubblica n. 1036/72 e n. 1037/72, che hanno unificato le due provvidenze dei profughi, disciplinate dalla legge 137/52, nell’unica forma della riserva (ex art. 17); l’art. 1, comma 24 della legge 560/93 che consentiva la vendita di alloggi di edilizia economica popolare a favore degli assegnatari, prevedendo per la particolare categoria dei profughi la possibilità di acquisizione degli stessi alle condizioni di particolare favore (50% del costo di costruzione); RILEVATO CHE CHE in seguito all’innovazione introdotta con la legge 560/93 un’interpretazione restrittiva e letterale dell’art. 1 della stessa legge, riferendola ai soli assegnatari di alloggi costruiti sulla base di finanziamenti post bellici (ex art. 18) avrebbe limitato l’ambito di applicazione della norma in questione a pochi casi isolati, rispetto al totale degli alloggi assegnati ai profughi, creando situazioni di grave disuguaglianza tra i profughi stessi; CHE il Consiglio di Stato (sez. I, parere 1761 del 10/12/97), il Ministero dei Lavori Pubblici (circolare n. 81 del 30/06/58), il Presidente del Consiglio dei Ministri (circolare del 15/05/1999) e il Ministero delle Finanze (circolare n. 73/202 del 14/04/1999) si sono pronunciati a favore all’equiparazione tra gli assegnatari degli alloggi costruiti ai sensi dell’art. 18 della legge 137/52 e dell’art. 17 della stessa legge; CHE in senso contrario si era espressa la Corte di Cassazione (decisione 13949 del 13/12/1999) affermando che la possibilità di acquisizione del bene alle condizioni di miglior favore poteva essere interpretata solo nel senso che, a quel trattamento, hanno diritto solo i profughi assegnatari degli alloggi realizzati e costruiti per loro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della legge 137/52; CHE per dirimere la questione interpretativa è intervenuto l’art. 45 della legge n. 388 del 13/12/2000, stabilendo nel comma 3 una proroga, sino al 30/12/2005, delle domande di cessione in proprietà di alloggi di profughi di cui all’art. 1, all’art. 17 e 18 della legge 137/52 e successive modificazioni nonché all’art. 1, comma 24 della legge 560/93; CHE nel comma 3 dell’art., 45 della legge 388/00 è stato stabilito anche che le disposizioni relative al prezzo degli alloggi (50% del costo di costruzione di ogni singolo alloggio) si applica a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 137/52 e successive modificazioni; CONSIDERATO CHE CHE il Consiglio di Stato, sez. I (parere 29/08/01), intervenendo in materia, ha affermato che l’art. 45 della legge 388/00 non fa riferimento al solo ambito della Regione Friuli Venezia Giulia ma all’intero territorio nazionale ed inoltre che il beneficio dell’acquisto alle condizioni di miglior favore si applica a tutti gli immobili realizzati ai sensi della legge 137/52 e quindi sia dell’art. 17 che 18; CHE a seguito di tale disposizione, il Tribunale di Bologna, sez. I civile (decisione n. 1372 del 14/05/2001), ha riconosciuto il diritto di alcuni profughi assegnatari degli alloggi a loro riservati ai sensi dell’art. 17 della legge 137/52 di fruire del prezzo agevolato ed ha condannato lo IACP competente a restituire al profugo la differenza rispetto al prezzo diverso che era stato pagato; CHE la problematica è stata ulteriormente chiarita con una Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri (21/02/2002), con la quale è stato ribadito che con l’art. 45, comma 3 della legge 388/00 si era inteso estendere la facoltà di acquisto alle condizioni di miglior favore a tutti gli alloggi realizzati a favore dei profughi, ai sensi degli artt 18 e 17; CHE tra i vari ex istituti autonomi delle Case Popolari e la loro Associazione (Federcasa) è sorto un contenzioso, sostenendo i primi che la possibilità di acquisto alle condizioni di miglior favore degli alloggi assegnati in quota ai profughi (ex art. 17) si riferisce solo agli immobili realizzati dallo Stato, ancorché gestiti dagli ex IACP, ma non a quelli realizzati e costruiti con mezzi finanziari propri degli IACP; PRESO ATTO CHE CHE in seguito all’impugnazione della direttiva del 21/02/02 da parte dell’ATC (Azienda Territoriale per la Casa) di Torino il TAR del Lazio ha emesso una sentenza (n. 1571 del 26/02/03) che ha annullato la Direttiva nella parte in cui gli assegnatari ex art. 18 e gli assegnatari ex art. 17 di alloggi costruiti e di proprietà degli ex IACP erano stati equiparati; CHE avverso tale sentenza è stato proposto ricorso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri; CHE l’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia è intervenuta in giudizio CHE l’udienza per la discussione è fissata per il 24/11 p.v. CHE nel frattempo, la Federcasa ha stabilito di inviare a tutti gli IACP una circolare che dovrebbe recitare come segue: In attesa che il Consiglio di Stato abbia modo di pronunciarsi sul ricorso promosso dall’Avvocatura dello Stato si esclude l’applicabilità dell’art. 45, comma 3 della legge 388/00 (e quindi il diritto di cui all’art. 1 comma 24, legge 560/93 di acquisizione dell’alloggio alle condizioni di miglior favore) per i profughi che fruiscono di alloggi, di proprietà, nonché realizzati dagli IACP per la generalità dei cittadini ed assegnati ai profughi solo in base alla riserva prevista nei bandi di concorso; CHE Federcasa riconosce invece che per gli alloggi di proprietà del Demanio e quelli dati in gestione agli IACP o divenuti di proprietà degli IACP (e/o che gli IACP abbiano provveduto o stiano provvedendo alla vendita ai comuni ai sensi dell’art. 2 della legge 449/97 come integrato dall’art. 47 della legge 388/00) deve essere salvaguardato il diritto del profugo, previsto dall’art. 45, comma 3 della legge 388/00 all’acquisto alle condizioni di miglior favore di cui all’art. 1 comma 24 della legge 560/93; CHE con l’art. 2, comma 223 della legge n. 350 del 24/12/2003 il beneficio veniva esteso anche ai congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla legge; CHE all’art. 2, comma 223 e seg. della legge n. 350 del 24/12/2003 viene ribadito il vincolo di destinazione d’uso che il legislatore ha voluto porre sugli alloggi realizzati a favore dei profughi, intendendo così impedire al Demanio, agli ex IACP in qualità di enti gestori , agli IACP se divenuti proprietari così come ai comuni, di mutarne la destinazione RITENUTO CHE da tutto quanto sopra si evinca chiaramente l’intenzione del legislatore di affermare che gli alloggi devono essere ceduti al profugo alle condizioni di miglior favore e, laddove gli stessi risultino liberi, debbano essere affittati con bandi di concorso specifici riservati alla loro categoria e che solo nel caso in cui siano andati deserti almeno 3 bandi, il Comune o l’Ente Gestore siano legittimati ad assegnarli ad altri cittadini più bisognosi; CHE poiché il comma 224 dell’art. 2 della L. 350/2003, che prevede il vincolo di destinazione d’uso, richiama gli immobili di cui al comma 3 dell’art. 45 della L. 388/2000 il vincolo di destinazione d’suo non si estenda agli immobili di uso sociale introdotti invece con l’art. 61 della L. 448/2001; CHE per quanto sopra la Federazione, senza personalità giuridica, sia legittimata ad avanzare richiesta di acquisto, non per sé ma indicando un ente (A.N.V.G.D, Unione Istriani o altro) al quale eventualmente intestare l’immobile INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE - Quali siano gli immobili (indirizzi, dati catastali, data di costruzione, legge di riferimento) assegnati in Lombardia ai profughi giuliano dalmati ex legge 137/52 e segg.; - Chi siano gli assegnatari giuliano dalmati; - Se non ritenga doveroso intervenire presso il Governo per tutelare i diritti, già pesantemente e profondamente lesi dei profughi veneti, giuliano, dalmati residenti nella nostra regione Silvia Ferretto Clementi Milano, 19 novembre 2004
|