Legge 30 marzo 2004, n. 92
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004
1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
2. Nella
giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la
conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni
ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti,
la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da
conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono,
inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico,
letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle
coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli
stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo
sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale
adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità
istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero.
3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato
solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949,
n. 260. Esso non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli
uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno
di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine
e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977,
n. 54.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l’Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 all’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 alla Società di studi fiumani.
2. All’onere
derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1.
2. Agli
infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e
quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi
mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi
modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai
congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10
febbraio 1947, ed entro l’anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta
in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli
che sono morti in combattimento.
3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi
nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano
volontariamente parte di formazioni non a servizio dell’Italia.
1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all’articolo 5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all’Archivio centrale dello Stato.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell’interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell’articolo 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.
2. La commissione, nell’esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell’opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.
1. L’insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.
2. La
commissione di cui all’articolo 5 è insediata entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e procede
immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell’insegna
metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «La Repubblica
italiana ricorda», nonché del diploma.
3. Al personale di segreteria della commissione provvede la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 172.508 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall’attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.