INDULTINO
Il
cosiddetto “indultino”, che la conferenza dei capigruppo della Camera
ha deciso di rinviare al 4 febbraio, è un tentativo di riuscire ad
arrivare ad una misura di clemenza senza la maggioranza dei due terzi
prevista dalla riforma dell' articolo 79 della Costituzione (approvata nel
novembre 1991). Il termine si è affacciato per la prima volta sulla scena
politica nel luglio del 2000, quando, di fronte all'impossibilità di
approvare l’amnistia e l’indulto senza i voti necessari del Polo, la
maggioranza di centrosinistra ha tentato di puntare su quello che fu
definito un “indultino”, con una estensione dei benefici della legge
Gozzini, una legge ordinaria che non aveva bisogno di maggioranza
qualificata (Fonte: Ansa).
(Scarcerazione per sospensione condizionale degli ultimi 3 anni della pena) |
INDULTO
È
previsto dall’articolo 174 del Codice Penale e “condona in tutto o in
parte la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena
stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il
decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della
condanna.
(Scarcerazione con cancellazione
della pena) |
AMNISTIA
Prevista
dall' art. 151 del codice penale, “'estingue il reato e, se vi è
stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene
accessorie”. Secondo l’ultimo comma dell’articolo, l’amnistia
non si applica ai recidivi, ai delinquenti abituali, o professionali o
per tendenza “salvo che il decreto disponga diversamente”.
(Scarcerazione con cancellazione di pena e reato) |