Legge 16 gennaio 2003, n .3
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
Data Emanazione: 16/01/2003
Data Pubblicazione: 20/01/2003
G.U. n. 15 del 20 Gennaio 2003, s.o.
La
Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art.51. Tutela della salute dei non fumatori
1. E' vietato
fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati
non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli
riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e
i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati
di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente
funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto
alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la
ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso
regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i
modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo.
3. Negli esercizi
di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere
adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente
rispetto alla superficie complessiva di somministrazione
dell'esercizio.
4. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori
luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere
che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a
soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti
ai fumatori.
5. Alle
infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584,
come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
6. Al fine di
consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa
con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in
vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 2.
7. Entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute
di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono
ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la
relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché
l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi
processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle
infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le
disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in
vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3,
5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il
divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.