Legge 3 giugno 1999, n. 157
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999
Art. 1.
Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti
politici
1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e' attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto. Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma e' ridotto a L. 3.400.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno, eccetto quello in cui sia gia' stata versata la quota del 40 per cento.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonche' per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 800". Al medesimo comma, le parole: "degli abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali".
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
Requisiti per partecipare al riparto delle somme
1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi e' disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.
2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "almeno il 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno l'1 per cento".
Art. 3.
Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla
politica
1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.
Art. 4.
Erogazioni liberali
1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire".
Art. 5.
Disciplina fiscale dell'attivita' di movimenti e partiti politici
ed agevolazioni
1. All'articolo 13-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Sono altresi' esenti dalle tasse sulle concessioni
governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto
necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti
politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".
2. Nella tabella di cui all'allegato B
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
articolo:
"Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto
necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti
politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".
3. Alla tabella allegata al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
articolo:
"Art. 11-ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro
atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti
politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".
4. All'articolo 3 del testo unico
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a
favore di movimenti e partiti politici".
5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attivita', si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresi' le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.
Art. 6.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio
1997, n. 2
1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio
1997, n. 2, dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:
"1-quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno
usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai
sensi del comma 1-bis, al conguagliodelle somme gia'
ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme
effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle
finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed
approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e
partiti politici di cui al comma 1-bis restituiscono a titolo
di conguaglio dei contributi gia' ricevuti. La restituzione delle
somme e' effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un
periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non
puo' essere inferiore al 10 per cento delle somme gia' ricevute che
risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I
movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle
spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per
un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del
totale delle somme complessivamente dovute.
1- sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o piu' movimenti o partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1 -quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515".
Art. 8.
Testo unico
1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo
unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le
norme di legge vigenti in materia di:
a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di
partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.
2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, e' trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.
Art. 10.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono abrogati:
a) gli articoli 1, 2 e 3, nonche' l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e
l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;
b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.