LEGGE REGIONALE N. 6 NORME PER LA TUTELA DEI DIRITTI Approvata nella seduta del 27 maggio 2003 Art.1 (Finalità) 1. La Regione, alla luce della Carta dei diritti fondamentali e della normativa dell’Unione europea, della Costituzione, in particolare il Titolo V, e delle leggi della Repubblica italiana, e nell’ambito dei propri strumenti di programmazione strategica, tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell’ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e all’educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. 2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione promuove lo sviluppo dell’associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell’autonomia e indipendenza delle singole associazioni, l’azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali, valorizzando in particolare la collaborazione con il sistema camerale nei suoi compiti istituzionali, e lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti. Art. 2 (Promozione dell’associazionismo) 1. La Regione sostiene l’attività delle associazioni senza scopo di lucro e aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti, purché in possesso di comprovati requisiti in ordine a: a) rappresentatività, da valutarsi secondo l’attività svolta a livello territoriale; b) competenza ed esperienza acquisite nel tempo in rapporto alle materie trattate e alle modalità di svolgimento del servizio erogato; c) indipendenza ed autonomia finanziaria, attestate dallo statuto e dal bilancio annuale; d) democrazia interna, in relazione alle modalità di composizione degli organi e di partecipazione degli iscritti alle attività dell’associazione; e) correttezza e trasparenza. 2. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono iscritte in apposito elenco, istituito presso la direzione competente della Giunta regionale; l’iscrizione nell’elenco, aggiornato annualmente, è condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti regionali previsti per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Art.3 (Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) 1. E’ istituito il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato, che si riunisce almeno tre volte all'anno. 2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto: a) dall'assessore regionale competente per materia che lo presiede; b) da un rappresentante di ciascuna associazione di cui all' articolo 2, comma 2, ove non siano previste forme di rappresentanza congiunta. 3. E’ compito del Comitato: a) concorrere, attraverso apposite forme di consultazione, alla definizione delle linee di programmazione regionale e alla formulazione di proposte di leggi e regolamenti riguardanti i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; b) formulare proposte per la definizione di programmi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti; c) proporre alla Giunta regionale la effettuazione di indagini, studi e ricerche finalizzate alla tutela dei consumatori, degli utenti e dell'ambiente e alla corretta applicazione della normativa esistente sui temi consumeristici; d) indicare aree di monitoraggio e valutazione, anche riferiti a norme e strumenti regionali di tutela, in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con osservatori e istituti costituiti presso la Giunta regionale; e) promuovere il coordinamento e la collaborazione tra le associazioni; f) curare i rapporti con organismi analoghi di altre regioni in ambito nazionale ed europeo; g) esaminare l’andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe e formulare proposte per politiche antinflattive; h) proporre azioni coordinate con imprese e pubblica amministrazione per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi. 4. Ai lavori del Comitato partecipano rappresentanti delle direzioni generali della Giunta regionale ed altri soggetti direttamente interessati alle specifiche materie in trattazione. 5. Il Comitato può essere convocato, su richiesta dei componenti, in relazione all'esercizio dei compiti di cui al comma 3. Art. 4 (Interventi regionali) 1. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e secondo gli indirizzi contenuti nel programma regionale di sviluppo e nel documento di programmazione economico finanziaria regionale e negli altri strumenti di programmazione, in raccordo con l'attività del Comitato: a) promuove iniziative di formazione, educazione ed informazione sul tema del consumo; b) adotta misure di salvaguardia degli interessi economici dei consumatori e degli utenti; c) persegue l’armonizzazione delle normative regionali incidenti sulla materia del consumo; d) promuove la cooperazione fra soggetti economici, sociali ed istituzionali; e) favorisce iniziative volte all’accesso dei consumatori e degli utenti alle soluzioni extragiudiziali delle controversie, valorizzando in particolare la collaborazione con la rete degli sportelli di conciliazione; f) promuove altresì ogni altro intervento volto alla tutela dei consumatori e degli utenti. 2. Le iniziative da realizzare sulla base della presente legge e coerenti con la programmazione regionale sono individuate annualmente dalla Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il Comitato, e su di esse è assicurata la più ampia informazione, realizzando allo scopo idonee forme di comunicazione. 3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati in collaborazione con le associazioni, le autonomie locali e funzionali, i soggetti pubblici e privati e con gli organismi erogatori di pubblici servizi. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta e ne cura la più ampia diffusione. 4. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale del commercio di cui alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e disposizioni attuative del D.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. e), della legge 15 marzo 1997, n. 59") la Giunta regionale cura il monitoraggio dei prezzi e dei consumi, con il compito di approfondire e valutare le specificità dell’andamento regionale e diffondere i relativi dati, in collaborazione con l’ISTAT e con altri soggetti rilevatori . Art. 5 (Programmi d'informazione e di educazione) 1. Al fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale promuove la più ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi. 2. Per l'attività di formazione dei consumatori e degli utenti la Giunta regionale, d'intesa con le autorità scolastiche, predispone programmi di educazione al consumo, alimentare e sanitaria per gli studenti e il personale docente. Art. 6 (Collaborazione con le strutture regionali e le Aziende sanitarie locali) 1. A protezione dei rischi per la salute del consumatore e per la sicurezza dell'ambiente che lo circonda, il Comitato può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e delle Aziende sanitarie locali, richiedendo a queste ultime, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge. Art. 7 (Norme finali e abrogazioni) 1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede con uno o più regolamenti a stabilire le modalità attuative della stessa ed in particolare a disciplinare: a) i requisiti richiesti e le modalità d’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2; b) le modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato. 2. Dall’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, lettere a) e b) sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 14 febbraio 1985, n.11 (Iniziative in materia di difesa dei consumatori ed utenti); b) il comma 17 dell'articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali, interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). Art. 8 (Norma finanziaria) 1. Alle spese per la promozione dell’associazionismo di cui all’articolo 2, per gli interventi regionali di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, per il monitoraggio dei prezzi e dei consumi di cui all’articolo 4, comma 4, e per i programmi di informazione e di educazione di cui all’articolo 5 si provvede con le somme stanziate all’UPB 2.3.10.9.2.332 “Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003. 2. Alle spese per il funzionamento del Comitato di cui all’articolo 3 si provvede con le somme stanziate all’UPB 5.0.2.0.1.184 “ Spese postali, telefoniche e altre spese generali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e successivi. 3. All’autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.
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