REPUBBLICA   ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA

PARMA

SEZIONE     UNICA

 

Registro Ordinanze: 41/2003
Registro
Generale:   41/2003  

nelle persone dei Signori:

GAETANO CICCIO' Presidente  
UGO
DI BENEDETTO Consigliere, relatore
UMBERTO
GIOVANNINI Consigliere  

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA  

nella Camera di Consiglio   del 18 Febbraio 2003  

Visto il ricorso 41/2003   proposto da:

STEFANO MORINI DI SOPRANI GIOVANNA E C. SAS  

rappresentata e difesa da:

DELLA CAPANNA AVV. ENRICO

con domicilio eletto in PARMA

B.GO TOMMASINI, 20 (AVV. SCHETTINO)

presso

GALLONI AVV. GIULIA  

contro  

SINDACO DEL COMUNE DI SAN POLO D'ENZA  

rappresentato e difeso da:

COLI AVV. PAOLO

con domicilio eletto in PARMA

B.GO G. TOMMASINI 20

presso RAMIS   AVV. MARIO      

PREFETTO DI REGGIO EMILIA  

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO  

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA GUIDO RENI 4

presso la sua sede  

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA        

REGIONE EMILIA ROMAGNA    

rappresentata e difesa da:

FALCON AVV. GIANDOMENICO

BACCOLINI AVV. STEFANO

con domicilio eletto in PARMA

V.LO DEI MULINI 6

presso PALLADINI AVV. MAURIZIO  

AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA  

CO.RE.CO. REGIONE EMILIA ROMAGNA  

DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA        

e con l'intervento ad opponendum di

ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI  

rappresentato e difeso da:

OGNIBENE AVV. ROSSELLA

OLLARI AVV. ROBERTO

GIOVANNINI AVV. STEFANO

con domicilio eletto in PARMA

VIA CAVOUR 24

presso

OLLARI AVV. ROBERTO    

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del provvedimento 27/11/02 prot.8868 con il quale il Sindaco del Comune di San Polo d’Enza ha disposto la revoca del proprio provvedimento dell’8/11/02 prot.n.8126 e la parziale caducazione del proprio provvedimento del 30/5/99 prot.4387 nella parte in cui autorizzava la società ricorrente all’allevamento di cani e gatti da utilizzare a fini sperimentali;

- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso, compresi pareri ed atti istruttori.  

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:  

ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

PREFETTO DI REGGIO EMILIA

SINDACO DEL COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

REGIONE EMILIA ROMAGNA  

Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e uditi altresì gli avv.ti Tria, in sostituzione dell’avv. Della Capanna, Coli, Baccolini, Giovannini, Ognibene e Ollari;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa attesa l’emanazione della legge regionale n.20 del 2002 e considerato che non sussiste il contrasto con la disciplina comunitaria (direttiva n.86/609) la quale fissa semplicemente limiti alla sperimentazione, lasciando spazio ai singoli stati di adottare una disciplina più restrittiva in questo settore, come specificato altresì dalla nota del 25/10/2002 della Direzione Generale dell’Ambiente della Commissione Europea (vedi doc. 2 prodotto dall’ENPA);  

P.Q.M.  

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.  

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.  

PARMA , li 18 Febbraio 2003  

F.to Gaetano Cicciò                                   Presidente  

F.to Ugo Di Benedetto                               Consigliere rel.est.  

Depositata in Segreteria in data 18 Febbraio 2003

                                                                       Il Segretario
                                                                F.to Eleonora Raffaele