Alla
PROCURA
DELLA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Al CONSIGLIO SUPERIORE DELLA M
La
sottoscritta Silvia Ferretto Clementi,
ESPONE
quanto
segue.
Con lettera datata 4 novembre 1997 il Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte dei Conti per la Regione Lombardia, dott.ssa Maria R.
Aronica, invitava il Presidente della Regione Lombardia a costituire in
mora, a fini cautelativi, alcuni soggetti, tra i quali il Consigliere
Regionale ing. Carlo Monguzzi, per i danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti dall'erario a seguito del pagamento di "tangenti"
nell'ambito della gestione di alcune discariche per rifiuti site in
Lombardia (v. doc. 1).
La Regione Lombardia dava tempestiva esecuzione a quanto richiesto
dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti (v. doc. 2).
Successivamente, in data 13 febbraio 1998 l'esponente, allora
Presidente della Commissione Ambiente della Regione Lombardia, attraverso
una conferenza stampa rendeva noto che il Consigliere ing. Carlo Monguzzi
aveva ricevuto detta comunicazione di messa in mora e chiedeva pertanto che
lo stesso non facesse parte della Commissione regionale di inchiesta sulla
discarica di Cerro Maggiore (v. doc. 3).
Nella stessa data, 13 febbraio, il medesimo Sostituto
Procuratore presso la Corte dei Conti, dott.ssa Maria R. Aronica, stilava un fax scritto a mano e su carta non intestata, indirizzato
rispettivamente al Consigliere Monguzzi e al Presidente della Regione
Lombardia, in cui dichiarava che lo stesso Monguzzi era "completamente
estraneo ai fatti di cui alla sentenza penale indicata sulla richiesta di
costituzione in mora (…) e nullo l'atto che ne è derivato" (v. doc.
4).
Nella stessa mattinata del 13 febbraio il Consigliere Monguzzi
comunicava ai mass - media la propria estraneità ai fatti denunciati
dall'esponente, mostrando a supporto delle proprie ragioni il menzionato fax
della dott.ssa Aronica.
La Regione Lombardia non aveva tuttavia ricevuto alcuna comunicazione dalla
Procura presso la Corte dei Conti. Avuta notizia dalla stampa
dell'esistenza di un provvedimento che dichiarava la nullità di un atto di
messa in mora del Consigliere Monguzzi, la Regione Lombardia avanzava
formale richiesta di trasmissione di detto fax alla Procura regionale della
Corte dei Conti, la quale evadeva tale istanza alle ore 14.00 della stesa
giornata del 13 febbraio (v. doc. 4).
Nelle circostanze sopramenzionate si rilevano le seguenti anomalie:
a) Appare
perlomeno singolare che un Sostituto Procuratore della Repubblica provveda,
in forma privata, a comunicare la nullità di un atto di messa in mora nei
confronti di un possibile responsabile di un danno all'erario. E' infatti
evidente che un fax scritto a mano, su carta non intestata, con firma
illeggibile, non può costituire un atto ufficiale proveniente dalla Corte
dei conti. Non si comprendono infatti quali possono essere le ragioni che
muovono un Sostituto Procuratore ad una simile condotta.
b) Ancora
più singolare è la circostanza che la comunicazione del Sostituto
Procuratore sia stata effettuata, nello stesso giorno della segnalazione
all'opinione pubblica da parte dell'esponente, del possibile coinvolgimento
dell'ing. Monguzzi in merito ai danni patiti dall'erario a seguito
dell'illegittima gestione di alcune discariche. A tale proposito giova
rilevare che il Consigliere Monguzzi utilizzava la comunicazione della
Procura presso la Corte dei Conti per screditare l'esponente e minacciare
querela.
c) Deve
altresì rilevarsi che la Regione Lombardia aveva notizia del provvedimento
di comunicazione di nullità dell'atto di messa in mora del Consigliere
Monguzzi in data 13 febbraio attraverso i mass - media, pur essendo indicata
come uno dei due destinatari della stessa comunicazione. Solo a seguito di
un'istanza formale dell'Avvocatura regionale, la Regione Lombardia riceveva
a mezzo fax dalla Procura presso la Corte dei Conti la comunicazione della
dott.ssa Aronica.
Tutto
ciò premesso, La sottoscritta Silvia Ferretto Clementi
CHIEDE
che
i soggetti destinatari della presente procedano ad accertare, secondo le
rispettive competenze, la sussistenza nei fatti soprariportati di
fattispecie penalmente e/o disciplinarmente rilevanti.
Con preghiera di avviso nel caso di archiviazione ai sensi dell'art.
408 cpp.
Milano, 13 luglio 1998
Silvia
Ferretto Clementi