NUMERO
SETTORE 4 OGGETTO:
Provvedimento contingibile ed urgente per lo
smaltimento, presso la discarica di Calcinato
(BS), della quota giornaliera di 250 tonnellate
di rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti
dai comuni facenti parte dei Consorzi Provinciali
"Brianza Milanese” e "Est Milanese",
interessati dalla crisi del sistema di
smaltimento di rifiuti esistente nel territorio della Provincia di
Milano IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PRESO ATTO che una quota giornaliera di rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti quotidianamente dai Comuni facenti parte dei Consorzi Provinciali "Brianza Milanese" e “Est Milanese", non trova recapito negli impianti di smaltimento attivi nell‘ambito territoria1e della Provincia di Milano a causa delle carenze strutturali nel sistema di smaltimento di tale Provincia ovvero di impreviste difficoltà organizzative negli impianti e nelle discariche funzionanti, i cui carichi operativi non possono essere ulteriormente aggravati; DATO ATTO dell' imminente presentazione per la consequente approvazione legislativa da parte del Consiglio regionale di un apposito "Piano stralcio" inteso a sopperire nei tempi medi agli obblighi e all'urgenza di riorganizzare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito dell'intero territorio regionale, PRESO ATTO inoltre delle determinazioni assunte dalla Giunta provinciale di Brescia in seduta del 13 aprile 1992 che, con propria deliberazione nr.80/6/91 P.G. N. 14- 131/1340 R.V., concernente: "Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani e della volontà di cooperazione istituzionale manifestata in tale Piano in cui è stata riservata una quota di smaltimento rifiuti provenienti anche da bacini di utenza di
altre Province di questa regione; RIBADITA l' inopportunità, pur nella contingente fase critica, di consentire soluzioni al di fuori degli impianti di smaltimento operanti in Lombardia per la persistenza delle Condizioni già manifestate in precedenti ordinanze presidenziali ed in particolare nell‘ordinanza n.9/8002/1992; RITENUTO per le motivazioni sopra narrate che la quota giornaliera dei rifiuti urbani in argomento possano trovare recapito e temporaneo smaltimento sino al termine del 31 marzo 1993 presso la discarica di Calcinato (Bs), ente titolare il Comune medesimo, ente gestore su concessione comunale l'Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia; VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede la possibilità, per il Presidente della Giunta regionale, di emettere, in materia di igiene e sanità pubblica, ordinanza di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione, o a parte del suo territorio comprendente più comuni; VISTO l'art. 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 che prevede, per il Presidente della Giunta regionale, la possibilità di ordinare, qualora richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e delI'ambiente, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche di deroga alle disposizioni vigenti; RITENUTO pertanto che nella particolare fattispecie sussistano le condizioni per l'adozione, ai sensi della cennata legge 833/78 e cennato DPR 915/82, di un provvedimento contingibile ed urgente per il corretto smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili; RITENUTO conseguentemente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. C9 della L. 10/2/53, n. 62
di Milano e di Brescia, le opportune iniziative di coordinamento operativo della quantità di rifiuti di cui al precedente punto I) e per il periodo sopra stabilito; 3) alle Amministrazioni Provincia1i di Milano e di Brescia, nell'ambito delle proprie prerogative e responsabilità di istituto di cui all'art. Il della l.r. 94/80 e dell'art. 7 del DPR 915/82, di porre in essere particolare cura nelle conseguenti necessiti operazionali di propria competenza per le attività di vigilanza e controllo di cui sono investite; al Settore Ambiente ed Ecologia l' incombenza di provvedere alla formale notificazione del presente provvedimento ai soggetti istituzionali interessati, dandone contestuale notizia alle Prefetture nelle Province interessate e, a norma dell'art. 12 del precitato DPR 915/82, al Ministero della Sanità; il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 49 della L. 10/2/53, n. 62.
Il
Presidente |