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SETTORE 13 OGGETTO: Provvedimento contingibile ed urgente per lo smaltimento temporaneo dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti solidi urbani assimilabili di parte dei Comuni della Provincia di Milano. Proroga dei termini dell’Ordinanza del Presidente Della Regione Lombardia n° 10/5022 del 1 Giugno 1993.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
PRESO ATTO che una quota giornaliera di rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti quotidianamente in parte dei Comuni della Provincia di Milano, a causa delle carenze strutturali e delle fermate momentanee degli impianti di smaltimento di tale Provincia, ovvero di impreviste difficoltà organizzative negli impianti funzionanti, hanno trovato adeguato recapito finale presso la pubblica discarica controllata di Gambolò (PV) in forza della precedente Ordinanza presidenziale n°10/5022 del 1 Giugno 1993; PRESO ATTO altresì che la citata Ordinanza presidenziale ha efficacia fino al 15.9.93; EVIDENZIATA la necessità e l'urgenza di garantire quotidianamente lo smaltimento della quota di rifiuti urbani ed assimilabili eccedenti le possibilità di smaltimento dei Comuni della Provincia di Milano, a tutela della salubrità dell'ambiente, dell'igiene e della salute pubblica; CONSIDERATA l'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. (1° Suppl.Ordinario al n° 27 del 5 luglio 1993) della Legge Regionale 1 Luglio 1993 n. 21 a titolo diSmaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della regione e delle province", che nell'intento del legislatore è destinata a superare stati di emergenza come l'attuale ed a risolvere gradualmente i problemi dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevedendo una organizzazione dei servizi di smaltimento a livello provinciale; CONSIDERATO altresì che entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1.7.93 n. 21, le province devono trasmettere alla regione il piano provinciale, adottato, di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili; RISCONTRATO che la citata L.R. 1.7.93 n° 21 contiene anche un apposito "programma a breve termine per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili" inteso a sopperire nei tempi medi (fino alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Regionale del relativo piano provinciale e comunque non oltre il 31.12.1994) agli obblighi ed all'urgenza di riorganizzare il siste8a di smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito dell'intero territorio regionale; RISCONTRATO inoltre che il programma a breve termine prevede per la Provincia di Milano l'attuazione di specifici interventi i cui progetti esecutivi devono essere presentati alla R.L. entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della citata L.R. n° 21 del 1 luglio 1993; DATO ATTO pertanto della necessità di ricercare all'interno del territorio della Regione Lombardia soluzioni tecniche operative idonee a smaltire temporaneamente i rifiuti prodotti in parte dai Comuni della provincia di Milano, anche in deroga ai quantitativi già ammessi negli impianti di smaltimento finali, in attesa della realizzazione degli interventi previsti nel programma a breve termine interessante la Provincia di Milano; CONSIDERATO altresì che allo stato attuale, come dichiarato da parte dei Comuni della Provincia di Milano, utenti della pubblica discarica controllata di Gambolò (Pavia) e dall'Amministrazione provinciale di Milano, non è stato possibile individuare, all'interno della Provincia di Milano un'alternativa, per il conferimento finale dei quantitativi di rifiuti quotidianamente prodotti a partire dal 16 settembre 1993; VISTA anche la nota n° 34095/3532/89 del 16/9/93 con la quale la Provincia di Milano, ente competente in materia di igiene ambientale ai sensi del D.L. 4/8/93 n° 274, evidenzia l'impossibilità a trovare una idonea collocazione per una parte dei rifiuti prodotti in provincia di Milano, confermando la validità delle soluzioni organizzative sin qui adottate con le precedenti ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e la potenziale situazione di rischio ambientale che potrebbe intercorrere in assenza del presente provvedimento; RITENUTO per le motivazioni sopra esposte che i rifiuti in argomento possano trovare recapito e temporaneo smaltimento sino al 1 Aprile 1994 (termine ultimo di trasmissione alla Regione Lombardia dei piani provinciali) presso la pubblica discarica controllata di Gambolò (PV), frazione Belcreda - ex Cava "Buratti" e sino all'esaurimento della volumetria autorizzata alla pubblica discarica controllata di Casatisma/Verretto (PV) sito ex Cava “Quattrofori"; VISTO l'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n.833 che prevede la possibilità, per il Presidente della Giunta Regionale, di emettere, in materia di igiene e sanità pubblica, ordinanza di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione, o a parte del suo territorio comprendente più Comuni; VISTO l'art.'12 del DPR 10 settembre 1982, n.915, che prevede, per il Presidente della Giunta Regionale, la possibilità di ordinare, qualora richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti; RITENUTO pertanto che per le suesposte ragioni, nella particolare fattispecie, sussistano le condizioni per l'adozione ai sensi della cennata L.833/78 e del DPR 915/82 di un provvedimento contingibile ed urgente per il corretto smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili in questione nelle more dell'attuazione delle previsioni del "piano stralcio", di smaltimento dei r.s.u. di cui alla L.R. 21/93 ed in attesa delle approvazioni dei piani provinciali di smaltimento dei r.s.u. previsti dalla legge medesima; RITENUTO di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art.1 del D. Leg. n. 40 deI13.2.93; -VISTO il proprio decreto n° 60377 del 17/9/93 con cui delega all'Assessore Ambiente e Energia Carlo Monguzzi a firmare provvedimenti urgenti e contingibili in materia di igiene e sanità pubblica; ORDINA 1)al Comune di Gambolò (PV), quale ente titolare, individuato dal piano ex legge regionale 28 giugno 1988 n. 37, della pubblica discarica controllata per rifiuti urbani ed assimilabili localizzata sul proprio territorio comunale ed alle ditte EMIT spa e SMAR srl entrambe con sede in Milano Via Tortona 33, quali enti gestori della discarica in argomento, di proseguire nell’accettazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili provenienti dai Comuni della provincia di Milano secondo le indicazioni contenute nel successivo punto 3); 2) al Consorzio Raccolta Trasporto Smaltimento Rifiuti Oltrepò Pavese con sede in Voghera (PV) in via Emilia 74, quale ente titolare, individuato dal piano ex Legge Regionale 28 giugno 1988 n° 37, e gestore della pubblica discarica controllata per rifiuti urbani ed assimilabili localizzata nei Comuni di Castisma/Verretto (PV) , di provvedere all'accettazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili "provenienti dai Comuni della Provincia di Milano secondo le indicazioni contenute nel successivo punto 3); 3) alla Amministrazione Provinciale di Pavia, in accordo con l'Amministrazione Provinciale di Milano, di attivare le opportune iniziative di coordinamento operativo in merito alla determinazione dei flussi di rifiuti prodotti dai Comuni e/o dai Consorzi della Provincia stessa da inviare presso i siti di cui ai punti 1 e 2, secondo le indicazioni contenute nel piano operativo definito autonomamente dalle due Amministrazioni Provinciali interessate che dovrà essere trasmesso alla R.L.; 4) l'efficacia del presente provvedimento è fissata al 1.4.1994; nel caso di esaurimento della volumetria autorizzata della discarica di Casatisma/Verretto prima del 1.4.94, i rifiuti oggetto della presente ordinanza dovranno trovare collocazione tutti alla discarica di Gambolò; 5) alle Amministrazioni Provinciali di Milano, e di Pavia, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. II della L.R. 94/80 e dall'art. 7 del DPR 915/82, di porre in essere particolare cura nelle conseguenti necessità operazionali per le attività di vigilanza e controllo delle quali sono investite, disponendo anche per eventuali accorgimenti tecnici necessari per un corretto smaltimento dei rifiuti in questione; 6) al Settore Ambiente ed Energia di provvedere alla formale notificazione del presente provvedimento ai soggetti istituzioni interessati dandone contestuale notizia alle Prefetture nelle Province interessate e, a norma dell'art. 12 del precitato DPR 915/82, al Ministero della Sanità; 7) atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Leg. n. 40 del 13.2.1993.
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