ORDINANZA N. 5022
DEL 1 giugno 1993


NUMERO SETTORE 10

OGGETTO: Provvedimento contingibile ed urgente per lo smaltimento temporaneo dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti solidi urbani assimilabili dei Comuni della Provincia di Milano Proroga dei termini dell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n°7/2199 del 4 marzo 1993 


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

PRESO ATTO che una quota giornaliera di rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti quotidianamente dai Comuni della Provincia di Milano, a causa delle carenze strutturali e delle fermate momentanee. degli impianti di smaltimento di tale Provincia, ovvero di impreviste difficoltà organizzative negli impianti funzionanti, hanno trovato adeguato recapito finale presso la pubblica discarica controllata di Gambolò (PV) in forza della precedente ordinanza presidenziale n°7/2199 del 4 marzo 1993;

PRESO ATTO altresì che la citata Ordinanza presidenziale ha efficacia fino, al 31.5.93;

EVIDENZIATA la necessità e l'urgenza di garantire quotidianamente lo smaltimento della quota di rifiuti urbani ed assimilabili eccedenti le possibilità di smaltimento dei Comuni della Provincia di Milano, a tutela della salubrità dell'ambiente, dell'igiene e della salute

pubblica;
RIBADITA
l'inopportunità, pur nella contingente fase
critica, di consentire soluzioni al di fuori degli impianti di smaltimento operanti in Lombardia, per la persistenza delle condizioni già manifestate in precedenti Ordinanze Presidenziali e anche per l'impossibilità di raggiungere accordi, in breve e secondo la normativa vigente, con soggetti idonei. al trasporto e smaltimento fuori dal territorio regionale della Lombardia;

CONSIDERATA l'avvenuta adozione in data 11.5.93 della L.C.R. n.134 a titolo "Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della Regione e delle Provincie", che nell'intento del legislatore è destinata a superare stati di emergenza come l'attuale ed a risolvere gradualmente i problemi

dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
RISCONTRATA
l'avvenuta approvazione legislativa come sopra
richiamata, da parte del Consiglio Regionale di un apposito "Programma a breve termine per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili" inteso a sopperire nei tempi medi agli obblighi ed all'urgenza di riorganizzare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito dell'intero territorio regionale;
DATO ATTO
pertanto della necessità di ricercare
all'interno del territorio della Regione

Lombardia soluzioni tecniche operative idonee a smaltire temporaneamente i rifiuti prodotti nei Comuni della provincia di Milano, anche in deroga ai quantitativi già ammessi negli impianti di smaltimento finali;

CONSIDERATO altresì che allo stato attuale, come dichiarato da parte dei Comuni della Provincia di Milano, utenti della pubblica discarica controllata di Gambolò (Pavia) e dall'Amministrazione Provinciale di Milano, non è stato possibile individuare un'alternativa per il conferimento finale dei quantitativi di rifiuti quotidianamente prodotti a partire dal 1 giugno 1993;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte che i rifiuti in argomento possano continuare a trovare recapito e temporaneo smaltimento sino al 15/9/93 presso la pubblica discarica controllata di Gambolò (PV), frazione Belcreda -ex Cava Buratti;

VISTO l'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n.833 che prevede la possibilità, per il Presidente della Giunta Regionale, di emettere, in materia di igiene e sanità pubblica, ordinanza di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione, o a parte del suo territorio comprendente più Comuni;

VISTO l'art. 12 del D?R 10 settembre 1982, n.915, che prevede, per il Presidente della Giunta Regionale, la possibilità di ordinare, qualora richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

RITENUTO pertanto che per le suesposte ragioni, nella particolare fattispecie, sussistano le condizioni per l'adozione ai sensi della cennata L.833/78 e del DPR 915/82 di un provvedimento contingibile ed urgente per il corretto smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili in questione;

ORDINA

1) al Comune di Gambolò, quale ente titolare, individuato dal piano ex legge regionale 28 giugno 1988, n. 37, della pubblica discarica controllata per rifiuti urbani e assimilabili e alle ditte EMIT spa e SMAR srl entrambe con sede in Milano Via Tortona 33, quali enti gestori della discarica controllata di proseguire nell’accettazione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili provvedimenti dai Comuni della provincia di Milano secondo le indicazioni

precisate in premessa e con efficacia sino al 15.9.93 
2) alla Amministrazione Provinciale di Milano, in accordo con l'Amministrazione provinciale di Pavia, di attivare le opportune iniziative di coordinamento operativo in merito alla determinazione dei flussi di rifiuti prodotti dai Comuni e/o dai Consorzi della Provincia stessa da inviare presso il sito di cui al punto l, per un quantitativo medio giornaliero pari a 500 t/g.;
3)
alle Amministrazioni Provinciali di Milano, e di Pavia,
nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 11 della L.R. 94/80 e dall'art. 7 del DPR 915/82, di porre in

essere particolare cura nelle conseguenti necessità operazionali per le attività di vigilanza e controllo delle quali sono investite, disponendo anche per eventuali

accorgimenti tecnici necessari per un corretto smaltimento dei rifiuti in questione;

4) al Settore Ambiente ed Energia di provvedere alla formale notificazione del presente provvedimento ai soggetti istituzionali interessati dandone contestuale notizia alle

Prefetture nelle provincie interessate e, a norma manifestate in precedenti Ordinanze Presidenziali e anche per l'impossibilità di raggiungere accordi, in breve e secondo la normativa vigente, con soggetti idonei al trasporto e smaltimento fuori dal territorio regionale della Lombardia;

CONSIDERATA l'avvenuta adozione in data 11.5.93 della L.C.R. n.134 a titolo "Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della Regione e delle Provincie", che nell'intento del legislatore è destinata a superare stati di emergenza come l'attuale ed a risolvere gradualmente i problemi

dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RISCONTRATA l'avvenuta approvazione legislativa come sopra richiamata, da parte del Consiglio Regionale di un apposito .programma a breve termine per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili.

inteso a sopperire nei tempi medi agli obblighi ed all'urgenza di riorganizzare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito dell'intero territorio regionale;

DATO ATTO pertanto della necessità di ricercare all'interno del territorio della Regione

Lombardia soluzioni tecniche operative idonee a smaltire temporaneamente i rifiuti prodotti nei Comuni della provincia di Milano, anche in deroga ai. quantitativi già ammessi negli impianti di smaltimento finali;

CONSIDERATO altresì che allo stato attuale, come dichiarato da parte dei Comuni della Provincia di Milano, utenti della pubblica discarica controllata di Gambolò (Pavia) e dall'Amministrazione Provinciale di Milano, non è stato possibile individuare un'alternativa per il conferimento finale dei quantitativi di rifiuti quotidianamente prodotti a partire dal 1 giugno 1993;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte che i rifiuti in argomento possano continuare a trovare recapito e temporaneo smaltimento sino al 15/9/93 presso la pubblica discarica controllata di Gambolò (FV), frazione Belcreda -ex Cava Buratti;

VISTO l'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n.833 che prevede la possibilità, per il Presidente della Giunta Regionale, di emettere, in materia di igiene e sanità pubblica, ordinanza di carattere contingibile ed urgente, con efficacia dell'art. 12 del precitato DPR 915/82, al Ministero della Sanità;

5) atto non soggetto a controllo ai sensi. dell'art. 1 del D.L. n. 40 del 13.2.1993.