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SETTORE 9 OGGETTO: Provvedimento contingibile ed urgente per lo smaltimento temporaneo dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti solidi urbani assimilabili del Comune di Milano e dei Comuni della Provincia di Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA PRESO ATTO che una quota giornaliera di rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti quotidianamente dal Comune di Milano e dai Comuni della Provincia di Milano, a causa delle carenze strutturali e delle fermate momentanee degli impianti di smaltimento di tale Provincia, ovvero di impreviste difficoltà organizzative negli impianti funzionanti, non trova all'attualità adeguato recapito finale; CONSIDERATA in specie la comunicazione inviata dal Comune di Milano e per esso dall'Azienda Amsa in data 10.05.93 con la quale si comunica lo stato di emergenza per l'impossibilità di realizzare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; PRESO ATTO altresì che le pubbliche discariche regionali, dove trovano, allo stato attuale, collocazione temporanea i rifiuti prodotti quotidianamente da parte del Comune di Milano e dei Comuni della Provincia di Milano, non sono più in grado di garantire lo smaltimento; DATO ATTO della necessità di ricercare all'interno del territorio della Provincia di Milano soluzioni tecniche operative idonee a smaltire almeno in parte i rifiuti prodotti nei Comuni della provincia stessa, anche in deroga ai quantitativi già ammessi; RIBADITA l'inopportunità, pur nella contingente fase critica, di consentire soluzioni al di fuori degli impianti di smaltimento operanti in Lombardia, per la persistenza delle condizioni già manifestate in precedenti Ordinanze Presidenziali e anche per l'impossibilità di raggiungere accordi, in breve e secondo la normativa vigente, con soggetti idonei al trasporto e smaltimento fuori dal territorio regionale della Lombardia; CONSIDERATA l'avvenuta adozione in data 11.5.93 della L.C.R. N. 134 a titolo "Organizzazione dello smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni delle provincie.", che nell'intento del legislatore è destinata a superare stati di emergenza come l'attuale ed a risolvere gradualmente i problemi dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani; RISCONTRATA l'avvenuta approvazione legislativa come sopra richiamata, da parte del Consiglio Regionale di un apposito "Programma a breve termine per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili" inteso a sopperire nei tempi medi agli obblighi ed all'urgenza di riorganizzare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito dell'intero territorio regionale; CONSIDERATA l'impossibilità di lasciare i Comuni della Provincia di Milano senza una nuova collocazione alle circa 2000 t/g di rifiuti prodotti quotidianamente che, sulla base dell'Ordinanza Presidenziale n. 5/1345 del 12.2.1993 vengono attualmente conferiti alla discarica di Cerro Maggiore-Rescaldina, impianto il cui esaurimento ricettivo è previsto per il mese di giugno 1993 EVIDENZIATA l'urgenza di rimuovere comunque eventuali accumuli e di provvedere quotidianamente al sistematico smaltimento della quota di rifiuti urbani ed assimilabili eccedenti le possibilità di smaltimento del Comune di Milano e dei Comuni della Provincia di Milano, a tutela della salubrità dell'ambiente, dell'igiene e della salute pubblica RICHIAMATO l'ordine del giorno del Consiglio Provinciale di Milano in data 22.04.93 che esige, in attesa dell'attuazione in tempi medi delle previsioni del "programma a breve termine per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili", una soluzione immediata sulla base delle indicazioni del programma stesso per garantire la continuità dello smaltimento dei rifiuti del Comune di Milano e dei Comuni della Provincia di Milano; RITENUTO di poter utilizzare, ai fini esclusivi della presente ordinanza il progetto a suo tempo presentato dalla ditta SIMEC s.p.a., atti regionali Settore Ambiente ed Energia prot. n. 122012 del 17.12.92, relativo alla pubblica discarica di rsu e di rsua localizzata in Comune di Cerro Maggiore (MI), interessante la superficie di un lotto di mq. 27.300 per una capacità di smaltimento di 384.000 t. di rifiuti su una superficie di circa 100.000 mq.; CONSIDERATO che l'allestimento della discarica controllata, così come presentato dalla ditta SIMEC S.p.A., si rende necessario per continuare a partire dal mese di giugno 1993, a smaltire correttamente i rifiuti del Comune di Milano e dei Comuni della Provincia di Milano, attualmente conferiti in impianti extraprovinciali ed alla pubblica discarica di Cerro Maggiore/Rescaldina (L.R. 42/89) , per non creare potenziali situazioni di disagio igienico ed ambientale, fino a completamento delle quantità previste nel paragrafo precedente e comunque non oltre otto mesi dalla data di inizio del conferimento dei rifiuti; DATO ATTO altresì che l'Amministrazione Provinciale di Milano, con nota del 26.04.93 n. 31753 , atti regionali Settore Ambiente ed Energia Prot. n. 020106 del 26.04.93, ha provveduto a trasmettere il proprio parere tecnico in merito al progetto presentato dalla Ditta SIMEC S.p.A.; ACCERTATO che tutte le verifiche ed i controlli tecnici effettuati negli anni 1992 e 1993 dall'Amm.ne Provinciale di Milano e dall'U.S.S.L. n. 70 di Legnano, confermano che il livello della falda è a circa 12 metri dal piano di posa dei rifiuti e che pertanto la discarica sopra indicata gode della stessa situazione di salvaguardia della falda; RISCONTRATO altresì che la L.C.R. citata, adottata nella seduta dell' 11.05.93, prevede all'art. 29 che la titolarità dell'impianto di smaltimento venga assegnata al Comune sede dell'impianto stesso, nel quadro di un accordo di programma che coinvolga gli Enti locali interessati; RICHIAMATA la mozione urgente n. 0324 votata dal Consiglio Regionale della Lombardia in data 11.5.93 che impegna la Giunta Regionale a concordare con i Comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina maggiori contributi economici loro spettanti per le quantità aggiuntive di rifiuti, smaltite in discarica dal febbraio scorso, e per quelle che lo saranno nei prossimi mesi in regime di straordinarietà; VISTO l'arto 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833 che prevede la possibilità, per il Presidente della Giunta Regionale, di emettere, in materia di igiene e sanità pubblica, ordinanza di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione, o a parte del suo territorio comprendente più Comuni; VISTO l'art. 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, che prevede, per il Presidente della Giunta Regionale, la possibilità di ordinare, qualora richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti; RITENUTO pertanto che per le suesposte ragioni, nella particolare fattispecie, sussistano le condizioni per l'adozione ai sensi della cennata L. 833/78 e del DPE 915/82 di un provvedimento contingibile ed urgente per il corretto smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili in questione; ORDINA 1) al Comune di Cerro Maggiore dove è localizzata la discarica di cui trattasi,nella prospettlva di. soggetto titolare, così come previsto nella L.C.R. citata,di ricevere i rifiuti nella discarica stessa la cui realizzazione è Ordinata con il presente documento e alla Ditta SIMEC S.p.A., nella qualità di Società specializzata ,e di Ente proprietario del sito di procedere immediatamente a dar corso ai lavori per la realizzazione dell’impianto di smaltimento di rsu , localizzato in Comune di Cerro Maggiore (MI), così come previsto dal progetto presentato al Settore Ambiente ed Energia il 17.12.92 prot. n. 122012, presso cui ricevere rsu e rsua da parte del Comune di Milano e dai Comuni della Provincia di Milano; 2) al Comune di Cerro Maggiore assumere le funzioni di vigilanza e controllo dell’ attività di realizzazione dell'impianto di cui al paragrafo precedente; 3) all'AMSA di Milano di conferire nei termini di cui al punto 1 e conseguentemente di corrispondere la tariffa complessiva di L. 108.000.= per ton. di cui L.105.000/tcn. alla ditta SIMEC SPA e L. 3.000/ton. alla Amministrazione Provinciale di Milano (L.P.. 42/89) tariffa stabilita dalla Regione sulla base dei parametri in conformità alla normativa statale e regionale vigente; alla stessa AMSA di concordare con i Comuni di Cerro e Rescaldina maggiori contributi economici, sulla base di pareri conformi degli uffici regionali, secondo l'impegno di cui alla mozione consiliare urgente n. 0324 dell'11.5.93 richiamata in premessa. 4) alla Amministrazione provinciale di Milano, nell'ambito della propria competenza di cui all'art. 11 della L.R. 94/80, all'art. 7 del DPR 915/82 e agli artt. 5 e 6 del R.R. 2/82, in collaborazione con l'U.S.S.L. n. 70 di Legnano, di porre in essere particolare cura nelle conseguenti necessità operazionali per le attività di vigilanza e controllo delle quali è investita, disponendo anche per eventuali accorgimenti tecnici necessari per una corretta realizzazione dell'impianto e per un razionale smaltimento dei rifiuti in questione; 5) alla ditta SIMEC SPA di tener conto delle prescrizioni tecniche, della Provincia di Milano e di quelle che saranno espresse dal Comitato Tecnico, ex art. 17 L.R. 94/80,tenuto
anche conto delle osservazioni dell'U.S.S.L. 70; 6) alla Amministrazione Provinciale di Milano, di attivare le opportune iniziative di coordinamento operativo in merito alla determinazione dei flussi di rifiuti prodotti dai Comuni e/o dai Consorzi della Provincia stessa da inviare presso il sito di cui al punto 1; 7) al Settore Ambiente ed Energia di provvedere alla formale notificazione del presente provvedimento ai soggetti istituzionali interessati dandone contestuale notizia alla Prefettura nella Provincia di Milano e, a norma dell'art. 12 del precitato DPR 915/82, al Ministero della Sanità; 8)
Atto non soggetto a controllo ai Sensi dell 'art. 1 del D.L.n.40 del
13.2.1993.
Il Presidente Fiorella Ghilardotti |