DELIBERAZIONE N. 43791
SEDUTA DEL 17/11/ 93
 

Presidente: Fiorinda GHlLARDOTTI
Presenti gli Assessori regionali:
Giancarlo MORANDI .Vice Presidente
Fiorello CORTIANA
Guido GALARDI
Carlo MONGUZZI
Henry Richard RIZZI
Fabio SERENI

Con l'assistenza del Segretario: Giorgio FERMO

Su proposta dell'Assessore: AMBIENTE ED ENERGIA  (Carlo Monguzzi)

OGGETTO: L.R. 94/80 e D.P.R. 915/82.

Autorizzazione alla ditta TRANSECO S.R.L., con sede in Corso Magenta, 32 Milano e impianto sito in Loc. C.na Redenta, Inzago (MI), alla realizzazione ed all'esercizio di una discarica per rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani.

ESAMINATA l'istanza presentata dalla ditta TRANSECO S.R.L., con sede in Corso Magenta 32 Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un discarica per rifiuti speciali e speciali assimilabili agIi urbani, pervenuta al Settore Ambiente ed Ecologia il 30/10/90 di cui al Prot. 72932 e successiva documentazione progettuale integrativa di cui ai Prot.lli 42222 del 13/4/92, 82781 del 31/7/92, 93110 del 14/9/92 e 21760 del 4/5/93, dalla quale si rilevano i seguenti punti principali:

a) l'area oggetto della discarica, contrassegnata dai mappali nn. 109, 148 e 149 del foglio n. 2 e nn. 7, 8, 9, 10, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 90, 146, 147 e 148 del foglio n. 5, è una ex cava di sabbia e ghiaia, con una superficie di circa 142.500 mq e un volume lordo di circa 2.100 .000 mc, di cui circa 1.600.000 mc per la messa a dimora dei rifiuti speciali ,assimilabili agli urbani oltre a circa 500.000 m c per i rifiuti inerti di copertura infrastrato; ha forma rettangolare irregolare, chiusa da sponde ricavate dalla precedente fase di escavazione dei materiali inerti; tali sponde, aventi potenza di circa 15 m, saranno risagomate, con una pendenza di circa 30-35°, con materiali inerti; il fondo della discarica avrà una pendenza opportuna per convogliare il percolato nei pozzetti di raccolta, come da progetto. Verranno realizzate 4 vasche separate tra loro da argini impermeabili e ciascuna di esse sarà indipendente dalle altre e gestita in due fasi orizzontali successive;

b) il piano di gestione prevede l'apporto massimo di circa 80.000 tonn/anno di rifiuti speciali assimilabili agli urbani per un totale di 1.600 000 ton, calcolati sulla base di un rapporto peso/volume pari a 1 tonn/mc. Il piano complessivo di  conduzione è il seguente:

 

d) i rifiuti da mettere ,a dimora previsti dalla relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione di cui al Prot. 72932 del 30/lO/90, sono costituiti dagli scarti finali del processo di frantumazione delle carcasse degli autoveicoli classificabili quali rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani previsti sia dalla tabella di cui al punto 1.1.1. della Deliberazione 27/7/84 del Comitato Interministeriale di "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 " sia dalla " Prima tabella dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani" di cui alla D.G.R. 17432 del 25/5/82, purchè non contaminati da sostanze pericolose e non presentino il rischio di rilasciare sostanze nocive con esclusione di tutti i rifiuti organici putrescibili ancorchè riportati nelle precitate tabelle; sono esclusi i fanghi e sono altresì esclusi i rifiuti tossico-nocivi di qualsiasi tipo compresi quelli previsti per le discariche di tipo 2B. Per la copertura infrastrato è previsto l'apporto dei rifiuti inerti così come individuati sia dal R.R. 2/82 che dal punto 4.2.3.1 della già citata Deliberazione 27/7/84;

e) sul fondo e sulle pareti opportunamente preparate verrà posto un telo impermeabile in HDPB di 2 mm di spessore;

f) sul fondo, prima del telo impermeabile, verrà posto uno strato di argilla naturale dello spessore di 50 cm e con permeabilità non superiore a 10-6 cm/s mentre sulle pareti verrà steso un telo impermeabile in HDPB di 2 mm. Sul fondo e sulle pareti così predisposte verrà riportato un manto di teli bentonitici tipo Claymax (costituiti da uno strato di bentonite compreso tra due tessuti non tessuti) che assicurerà una permeabilità K inferiore a 10alla meno8 cm/s;

g) i 4 settori risultano essere separati tra di loro con argini di modesta altezza rivestiti con doppio telo in HDPB da 2 mm con interposizione di telo bentonitico tipo Claymax;

h) sono stati realizzati, in fase di esecuzione dello studio idrogeologico, n. 4 piezometri per il controllo della falda posizionati 1 a monte e 3 valle della discarica lungo la direzione di scorrimento della falda; 

i) è prevista la messa in opera di apposita rete di ricircolo del percolato oltre ad una vasca di raccolta dello stesso avente volume utile di 250 mc;

l) è prevista la sistemazione finale della discarica con la posa in opera di uno strato di 30 cm di argilla, previa stesura di uno strato di mista naturale di circa 50 cm, e l'ulteriore copertura con 50-60 cm di terreno vegetale; la copertura avrà una pendenza di circa il 7% per permettere lo scolo delle acque meteoriche nel canale perimetrale di raccolta;

m) a fine esercizio l'area verrà recuperata al bordo discarica fino al piano campagna con sopralzo massimo al centro di 9 m onde garantire il deflusso delle acque meteoriche;

DATO ATTO che le altre modalità di costruzione e gestione della discarica sono quelle riportate nel progetto agli atti, di cui ai protocolli già citati, purchè non modificate con le prescrizioni contenute nel presente atto;

ATTESO che nella discarica verranno messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, già citati nella relazione tecnica di cui al Prot.72932 del 30/lO/90, le cui caratteristiche rispondono a quanto previsto dall'art. 23 del R.R. 3/82 e dal punto 4 paragrafo 4.2.3.2. delle disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti; nella discarica non potranno essere smaltiti fanghi, né rifiuti tossici e nocivi di alcun tipo e pertanto neanche i rifiuti tossici e nocivo previsti dal paragrafo 4.2.3.2. sopra citato;

PRESO ATTO che la ditta TRANSECO S.R.L. ha già espletato la procedura prevista dall'art. 8 della legge regionale n. 94 del 7 giugno 1980 per gli impianti aventi potenzialità superiore alle 100 tonn/die;

DATO ATTO che il Comitato Tecnico ex art. 17 della L.R.94/80 nella seduta del 27/lO/92 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni espresse nel deliberato che segue;

VISTO l'art. 3 bis della Legge n. 441 del 29.10.87, che dispone, ai fini dell'approvazione dei singoli progetti, l'istituzione di un'apposita conferenza per esprimere parere in ordine alla valutazione degli interessi territoriali e degli effetti dell'intervento;

DATO ATTO che nella conferenza tenutasi il 18/3/93, presenti i rappresentanti di Provincia e Comune, si è acquisito in linea di massima parere favorevole sull'intervento di che trattasi subordinato all'osservanza delle condizioni citate nelle relazioni rassegnate dagli Enti stessi in sede di conferenza;

RILEVATO che il parere favorevole della Provincia di Milano è subordinato a:

1) venga preventivamente disattivato il pozzo in uso alla Cascina Redenta posto a meno di 200 m (lato Nord) dal limite della discarica;

2) vengano scaricati in discarica esclusivamente rifiuti inerti entro il limite di 200 m dalle prime case dell'abitato di Inzago (poste a circa 120 m);

3) vengano mantenute le zone di rispetto secondo prescrizioni Enel in corrispondenza dei tralicci dell'energia elettrica adiacenti la discarica;

4) sia prevista un'adeguata mascheratura arborea dell'area di discarica sul lato prospicente l’abitato di Inzago.

5) sia allestita, secondo il progetto presentato, una rete di captazione sperimentale del biogas almeno relativamente alla prima fase del riempimento;

6) venga previsto sull'atto regionale solo l'autorizzazione alla costruzione ed utilizzo della prima fase (2 anni e 1 mese) al fine di poter rivalutare durante il primo intervento eventuali modifiche o prescrizioni all'atto autorizzativo successivo;

ATTESO che il parere favorevole della Provincia è stato formalmente espresso con Deliberazione di Giunta Provinciale del 20/04/93 trasmessa con nota 08/06/93 pervenuta al Settore Ambiente ed Ecologia il 29/06/93 di cui al Prot. 31282;

RILEVATO che il parere favorevole del Comune di Inzago è subordinato sostanzialmente a:

l) limitazione della tipologia del rifiuto conferibile a soli residui derivanti dalla frantumazione degli autoveicoli e comunque di natura non putrescibile;

2) verifica della quota minima del piano di posa rifiuti;

3) necessità di predisposizione di pozzi di spurgo della falda prima dell'inizio dell'attività della discarica;

RILEVATO che a fronte dell'insediamento della nuova Amministrazione Comunale si è ritenuto opportuno acquisire, la conferma del parere già espresso ed acquisito in sede di conferenza ex art. 3 bis L. 441/87;

DATO ATTO che nella conferenza tenutasi il lO/11/93 i rappresentanti della Provincia di Milano e del Comune di Inzago hanno confermato i pareri espressi nella precedente conferenza del 18/03/93;

RITENUTO di attribuire al presente atto gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 3 bis della legge n. 441 del 29.10.1987;

VISTO che con nota pervenuta al Settore Ambiente ed Ecologia il 4/5/93 di cui al Prot. 21760 l'istanza presentata è stata corredata di tutta la documentazione prevista dalla D.G.R. 8462 del 2/5/91, che determina la" Documentazione di rito da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di smaltimento rifiuti", per quanto attiene le attività svolte per conto terzi ed in particolare dal certificato antimafia previsto dalla Legge 19/3/90 n. 55;

RITENUTO che la verifica delle condizioni previste dall'art. 7 della legge sopra citata sarà effettuata prima della notifica del presente atto e che, di conseguenza, l'efficacia dell’atto stesso è subordinata all'esistenza dei requisiti richiesti;

RITENUTO di far salvaguardare le fasce di rispetto dell'elettrodotto che la ditta TRANSECO S.R.L. dovrà osservare secondo quanto previsto dalle prescrizioni specifiche eventualmente rilasciate dall'ENEL;

RITENUTO di subordinare la messa in esercizio dell'impianto ad un positivo collaudo degli impianti e delle attrezzature da parte della Provincia di Milano;

RITENUTO di richiedere controlli periodici con scadenze almeno semestrali ai sensi dell'art. 15 R.R. 3/82;

RITENUTO altresì, di demandare alla Provincia di Milano il controllo sull’adempimento da parte della ditta TRANSECO SRL delle presenti prescrizioni ai sensi degli artt. 11 della L.R. 94/80, 7 del D.P.R. 915/82, 15 del R.R. 3/82, nonchè l' adozione di eventuali provvedimenti di competenza ai sensidell'art. 10 della L.R. 94/80 e dell'art.16 del R.R. 3/82;

RITENUTO di fissare, per il giacimento controllato, una fidejussione di L. 50.000 al m c e di L. 5.000 al mq, che dovrà osservare le disposizioni della deliberazione n. 24447 del 9.10.1987 e dovrà avere validità anche per l'esecuzione dei controlli da parte dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio; lo svincolo della cauzione sarà operato dopo il positivo collaudo delle opere di recupero ambientale da parte della Provincia;

RITENUTO di autorizzare la costruzione dell'intera discarica e l'esercizio di tutto il primo settore, per permettere quantomeno il recupero finale a piano campagna del settore stesso sino al 31/12/98 secondo il piano di conduzione e per un quantitativo massimo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani di 400.000 mc, con una potenzialità massima di 80.000 tonn/anno;

VISTA la Legge Regionale 7 Giugno 1980, n. 94;

VISTO il Regolamento Regionale 9 Gennaio 1982, n. 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915;

VISTA la Deliberazione 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82 pubblicata sul Suppl.nto Ord.rio alla G.U.R.I. n. 253 del 13 Settembre 1984;

VISTA la Legge Regionale 10 Settembre 1984, n. 54; 

VISTA la Legge 29 Ottobre 1987, n. 441;

VISTA la Legge 9 Novembre 1988, n. 475;

VISTA la Legge 19 Marzo 1990, n. 55;

VISTO l'art. 6, I comma della L.R. 94/80 per il quale “ La costruzione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di smaltimento sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi dalla giunta regionale,...”;

RICHIAMATI gli artt. 6 e 16 del D.P.R. 915/82 per i quali compete alle Regioni l'autorizzazione ad imprese od enti ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi nonchè il titolo III dello stesso D.P.R. sul .'Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti tossici nocivi.' ;

VISTO il Decreto Legislativo 13 Febbraio 1993, n. 40;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di autorizzare fino al 31/12/98, la ditta TRANSECO S.R.L., con sede in C.so Magenta 32, Milano alla realizzazione ed all'esercizio di una discarica per rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, sita in Comune di Inzago  (MI) , località Cascina Redenta, sui mappali riportati in premessa, sulla base del progetto presentato e con le seguenti prescrizioni aggiuntive e/o modificative del progetto stesso:

1. l'autorizzazione all'esercizio vale per un quantitativo massimo di rifiuti speciali assimilabili ad RSU di 400.000 mc oltre a 120.000 mc di rifiuti inerti di copertura, con l'apporto massimo di 80.000 tonn/anno di rifiuti, secondo il piano di conduzione presentato dalla ditta e limitatamente alle 2 fasi del primo settore;

2. l'autorizzazione all'esercizio per il completamento del piano di conduzione della discarica sarà oggetto di un successivo provvedimento della Giunta regionale;

3. i rifiuti da collocare in discarica dovranno essere quelli citati in premessa; nella discarica non potranno essere smaltiti né fanghi, ne rifiuti putrescibili, né rifiuti tossici e nocivi di alcun tipo e perciò nemmeno quelli compatibili con la discarica di categoria 2B previsti dal paragrafo 4.2.3.2 della delibera del C.I. del 27 luglio 1984;

4. le tubazioni di drenaggio del percolato dovranno possedere diametro non inferiore a 300 mm per la condotta principale, e 200 mm per quelle secondarie da realizzarsi con tratte convergenti sulla condotta principale di ogni singolo lotto e con passo non superiore a 30 m;

5. le tubazioni drenanti del sistema di controllo posto sotto la geomembrana di fondo dovranno possedere diametro non inferiore a 200 mm per le condotte principali, e 100 mm per quelle secondarie;

6. le tubazioni di cui ai punti 4. e 5. dovranno essere realizzate in H.D.P.E. ad alto spessore; la posa delle stesse dovrà essere effettuata con criteri tali da garantirne l'efficienza drenante anche mediante la realizzazione di trincee di contenimento in materiale grossolano. Lo spessore dello stato drenante dovrà essere adeguatamente aumentato per consentire il completo inserimento e garantire la protezione delle tubazioni di maggior diametro;

7. siano rispettate tutte" le condizioni previste nel parere tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Milano riportate in premessa ad esclusione del punto 6);

8. l'argilla di copertura superficiale, a discarica esaurita, deve avere uno spessore di almeno 50 cm, con permeabilità non superiore a 10-6 cm/s;

9. la ditta TRANSECO S.R.L. dovrà rispettare, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, le fasce di rispetto dell'elettrodotto che corre nelle immediate vicinanze della discarica;

10.il rimodellamento delle scarpate deve essere fatto con materiali inerti sino a raggiungere pendenze massime di 35°;

11.il ricircolo del percolato non può essere effettuato con modalità che provochino emissione di aerosol maleodoranti, che possano recare molestia e fastidio al vicinato, ma deve essere realizzata una rete di ricircolo all'interno della massa dei rifiuti, con esclusione di qualsiasi ricircolo superficiale;

12.il piano di posa dei rifiuti deve essere collocato a almeno +1,50 m dalla massima escursione della falda e comunque non può essere inferiore alla quota di 129,50 m s.l.m. nel punto più basso;

13.a recupero ambientale terminato, la superficie del giacimento deve avere una pendenza adeguata allo scolo delle acque superficiali di pioggia;

14.la Provincia deve eseguire collaudi in corso d'opera dei lavori di preparazione del fondo e delle scarpate /prima della stesura del telo impermeabile, affinche' si verifichino le condizioni previste dall'art. 26 comma 5 e 6 del Regolamento regionale 3/82, e cioe' base naturale o preparata sul fondo con spessore non inferiore a 100 cm e permeabilita' non superiore a 10alla meno6 cm/s, ovvero fornire garanzie equivalenti, e che il sistema scelto assicuri l'isotropia del materiale di sottotelo che potrebbe variare in funzione dell'umidita' e/o della temperatura, non assicurando pertanto i requisiti sopra citati. Sopra il telo delle scarpate potranno essere, posti pneumatici ripieni di terra per svolgere azione di protezione del telo da urti meccanici esterni;

15.il telo deve essere corredato di certificato di idoneita' all'uso secondo la normativa adottata dai Paesi CE per la realizzazione di discariche di rifiuti speciali oppure lo stesso deve essere corredato da dichiarazione  di idoneita' stilata da comprovato Istituto Pubblico per l'uso per il quale viene proposto;

16.la Provincia deve verificare che le opere di impermeabilizzazione, qualora realizzate per settori progressivi, consentano il convogliamento del percolato, provenienti dalla massa di rifiuti depositati, verso un punto di raccolta e non vengano assolutamente in contatto con le parti della discarica non ancora impermeabilizzate;

17.la Provincia deve verificare la predisposizione di un sistema di captazione sottotelo da posizionarsi sotto il drenaggio principale al fine di verificare, individuare e captare eventuali perdite della geomembrana;

18.la Provincia deve verificare che i rifiuti speciali avviati a discarica, alle prove di eluizione rispettino i valori prescritti dal R.R. 3/83 e siano conformi a quanto prescritto dal punto 4 paragrafo 4.2.3.2. delle disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti, con esclusione dei fanghi, dei rifiuti putrescibili e di qualsiasi rifiuto tossico e nocivo; a tal fine le modalità di gestione devono essere tali per cui ogni partita di rifiuti prima della collocazione nel giacimento, deve essere campionata ed analizzata. Tale campione deve essere conservato fino a che la Provincia non avrà provveduto, a seguito del controllo semestrale, ad accertare la corretta conduzione del giacimento ad abbia espresso il giudizio sulla agibilità dell'impianto;

19. il giacimento deve essere condotto, ai sensi dell ' art. 24 R.R. 3/82 comma secondo lettera f), per settori autonomi di dimensione adeguata al tipo di rifiuti di cui si prevede la collocazione. Ciascun settore deve essere fisicamente separato e isolato al fine di minimizzare i rischi di inquinamento;

20. il progetto relativo alla bonifica finale ed al recupero ambientale, che deve essere in linea con le previsioni di destinazione dell'area contenute nello strumento urbanistico, deve essere concordato con la Provincia e attuato previo nulla osta della stessa Amministrazione Provinciale, fermi restando gli obblighi derivanti dalla vigente normativa urbanistica;

21.lo scarico delle acque di superficie deve essere di norma con le vigenti leggi;

22.la quantità di rifiuti da smaltire potra' essere superiore alle 100 t/g; 

- di subordinare la messa in esercizio dell'impianto ad un positivo collaudo degli impianti e delle attrezzature da parte della Provincia di Milano;

- di richiedere controlli periodici con scadenza almeno semestrale ai sensi dell'art. 15 del R.R. 3/82, prevedendo in particolare:

4 carotaggi casuali aventi profondità non inferiore a 4/5 della profondità del giacimento nel punto di carotaggio. Al verbale di controllo di cui al comma IV dell'art. 15 del R.R. 3/82 dovrà essere allegata mappa con indicati i punti di prelievo;

analisi di ciascun campione secondo le modalità previste per rifiuti speciali in arrivo dall'art. 23 comma II del citato R.R. 3/82 del punto 4 paragrafo 4.2.3.2. delle disposizioni per la prima applicazione dell'art.4 del D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti;

stima della volumetria del giacimento occupata dai rifiuti speciali e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;

analisi delle acque di falda a monte e a valle del giacimento;

il primo controllo deve comunque essere effettuato entro tre mesi dalla prima data di collaudo dell'impianto;

di dichiarare che a sistemazione finale avvenuta, la portanza della superficie interessata abbia un valore almeno pari a quello del terreno naturale;

di definire la zona di rispetto all'interno della quale non potranno essere realizzate opere di captazione delle acque per la destinazione all'uso potabile entro un raggio di 200 m dal perimetro della discarica, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 236 del 24.5.1988 ;

di fissare per il giacimento controllato la seguente fidejussione:

-lire 8.907.500.000 (ottomiliardinovecentosettemilionicinquecentomila) per la prima fase;

-lire 11.850.000.000 (undicimiliardiottocentocinquantamilioni) per la seconda fase;

la fidejussione dovrà osservare le disposizioni della deliberazione n. 24447 del 9.10.1987, e dovrà avere validità anche per l'esecuzione dei controlli da parte dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio; lo svincolo della cauzione sarà operato dopo il collaudo da parte della Provincia delle opere di recupero ambientale;

prima di attivare l'esercizio del I^ settore, autorizzato con il seguente provvedimento, la ditta TRANSECO S.R.L. dovrà presentare alla Regione Lombardia la garanzia finanziaria relativa alla IA fase del IA settore;

la garanzia finanziaria relativa alle fasi successive potrà essere presentata successivamente prima dell'attivazione della fase interessata;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della L.R. 94/80 e dell'art.17 del D.P.R. 915/82 o a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del presente provvedimento. L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire nella materia;

di attribuire al presente atto gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 3 bis della legge n. 441 del 25.10.1987;

di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura dell'Amministrazione Provinciale di Milano a cui è delegata l'attività di controllo ex art. 11 della L.R. 94/80 e degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 915/82.  La stessa Amministrazione dovrà provvedere a verificare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione anche con riferimento all'art. 23 del R.R. 3/82 oltre ad adottare, se del caso, gli eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 94/80 e dell'art. 16 del R.R. 3/82;

di fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organismi nonchè le altre disposizioni e direttive vigenti in materia di disporre che il rilascio del presente atto, mediante notifica ai soggetti interessati, sia subordinato alla verifica delle condizioni previste dall'art. 7 della L. 55/90 nonchè all'accettazione della garanzia finanziaria di cui sopra; ;

di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria, ovvero la difformità della stessa dal testo prescritto, comporterà l'inefficacia del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 54/84;

di disporre la notifica del presente atto alla ditta interessata, alla Provincia competente per territorio ed al Comune dove è ubicato l'impianto;

di dichiarare la presente deliberazione non soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n., 40 del 13/2/93; 

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.

IL PRESIDENTE
Fiorella Ghilardotti

29 settembre 1997