ORDINANZA N. 3559 DEL  2O APRILE. 1993

NUMERO SETTORE 8
OGGETTO:
Provvedimento contingibile ed urgente per lo Smaltimento temporaneo dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti solidi urbani assimilabili dei Comuni della Provincia di Milano e della Provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

PRESO ATTO che una quota giornaliera di rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti quotidianamente dai Comuni della Provincia di Milano, a causa delle carenze strutturali e delle fermate momentanee degli impianti di smaltimento di tale Provincia, ovvero di impreviste difficoltà organizzative negli impianti funzionanti, non trovano all'attualità adeguato recapito finale; 
DATO ATTO
dell'avvenuta presentazione per la conseguente
approvazione legislativa da parte del Consiglio Regionale di un apposito "Piano stralcio" inteso a sopperire nei tempi medi agli obblighi ed all'urgenza di riorganizzare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito dell'intero territorio regionale; 
EVIDENZIATA la necessità e l'urgenza di rimuovere comunque eventuali accumuli e di provvedere quotidianamente al sistematico smaltimento della quota di rifiuti urbani ed assimilabili eccedenti le possibilità di smaltimento della Provincia di Milano, a tutela della salubrità dell'ambiente dell'igiene e della salute pubblica;
RIBADITA
l'inopportunità, pur nella contingente fase
critica, di consentire soluzioni al di fuori degli impianti di smaltimento operanti in Lombardia, per la persistenza delle condizioni già manifestate in precedenti Ordinanze Presidenziali;
RICHIAMATA
la precedente Ordinanza no2162 del 3/3/1993 del
Presidente della Giunta Regionale con la quale si è tra l'altro disposto lo smaltimento di una quota dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili della Provincia di Milano alla discarica controllata di Castrezzato in concessione alla comunione ASM di Brescia/COGEME S.p.a. di Rovato
RILEVATO
che la discarica controllata di Calcinato, in
gestione all'ASM di Brescia, è in fase di esaurimento per quanto riguarda la capacità della 1a vasca, autorizzata con DGR n.43097 del 26/5/89 e n.54416 del 17/4/90 conseguentemente parte dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti dalla Provincia di Brescia sono stati attualmente conferiti al restante impianto in gestione, la discarica controllata di Castrezzato, con ulteriore sovraccarico di smaltimento rispetto alle previsioni di cui all'Ordinanza regionale n.2162/93;
RITENUTO necessario provvedere ad un temporaneo
trasferimento, non sussistendo allo stato attuale soluzioni alternative, di una quota dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili attualmente afferenti alla discarica controllata di Castrezzato, e quindi di prevedere un opportuno sopralzo della 1° vasca della discarica controllata di Calcinato;
VALUTATO
lo stato di completamento del profilo finale
autorizzato del rilevato della 1a vasca della discarica controllata di Calcinato e considerato possibile tecnicamente un sopralzo per una altezza media di 1 m e massima di 3 m per consentire lo smaltimento dei rifiuti in questione;
RAVVISATO
l'opportunità di acquisire dal Comune di
Calcinato attraverso la ASM di Brescia una documentazione tesa a certificare che l'ulteriore strato di rifiuti non inciderà sul sistema di impermeabilizzazione e sui sistemi di sicurezza della discarica controllata di Calcinato;
RAMMENTATO
che l'Ordinanza regionale n.2162/93 dispone altresì lo smaltimento di una quantita’ di
rifiuti solidi assimilabili agli r.s.u. extra provinciali presso la discarica controllata di Montichiari, della ditta Pulimetal spa di Lonato;
VISTA
la nota n° 4498 del 5/3/1993 del Comune di
Montichiari con la quale si richiede la possibilità di smaltire presso l'impianto sopracitata anche i rifiuti solidi urbani prodotti nell'ambito del Comune stesso;
CONSIDERATO che in merito a detta richiesta si è pronunciata
favorevolmente dal punto di vista tecnico con nota n° 7184 del 5/4/93 l'Amministrazione Provinciale di Brescia;
VISTO
l'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n.833
che prevede la possibilità, per il Presidente della Giunta Regionale, di emettere, in materia di igiene e sanità pubblica, ordinanza di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione, o a parte del suo territorio comprendente più Comuni;
VISTO
l'art. 12 del DPR 10 settembre 1982, n.915, che
prevede, per il Presidente della Giunta Regionale, la possibilità di ordinare, qualora richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
RITENUTO
pertanto che, nella particolare fattispecie,
sussistano le condizioni per l'adozione ai sensi della cennata L.S33/78 e del DPR 915/82 di un provvedimento contingibile ed urgente per il corretto smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili in questione, convenendo che vengano modificati sino alla data dell'efficacia del presente provvedimento i bacini di utenza individuati nell'allegato D alla L.R. 37/88, anche nelle more dell'entrata in funzione degli impianti di smaltimento previsti dal Piano, di cui al comma 2 de11'art. 11 della L.R. in questione, ovvero dell'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo, di cui alla mozione urgente n.PO245 adottata dal consiglio Regionale in seduta del 25 giugno 1992, ai fini soprattutto di contenere e di minimizzare lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Lombardia in discariche e in impianti operanti al di fuori del territorio regionale;
RITENUTO
altresì che nella particolare fattispecie, con
gli effetti di cui al primo comma dell'art. 12  del DPR 915/82, all'esercizio degli impianti in questione, possano applicarsi le disposizioni di cui al punto 4.2.2. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84 concernente la prima applicazione dell'art.4 del DPR 915/82;
RITENUTO
di dichiarare il presente atto non soggetto a
controllo ai sensi dell'art.1 del D.Leg. n. 40 deI13.2.93;

ORDINA

1) al Comune di Calcinato ed all'ASM di Brescia, quali rispettivamente soggetto titolare e soggetto concessionario della discarica controllata Calcinato di disporre per l'immediata accettazione dl una quota dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili attualmente afferenti presso la discarica di Castrezzato e prodotti dalla provincia di Milano e dalla provincia di Brescia, provvedendo ad un sopralzo rispetto al profilo autorizzato della prima vasca per una altezza media di 1 m e massima di 3 m al fine di consentire lo smaltimento dei rifiuti in questione, secondo tutte le indicazioni precisate in premessa e con efficacia sino al 15 settembre 1993;
2) alla ditta Pulimetal spa di Lonato, soggetto titolare
della discarica controllata di Montichiari di disporre per l'accettazione dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di Montichiari secondo tutte le indicazione precisate in premessa e con efficacia sino al 15 settembre 1993;
3) alle Amministrazioni Provinciali di Milano e di Brescia di attuare le opportune iniziative di coordinamento operativo
in merito alla determinazione dei quantitativi ed allo smaltimento dei rifiuti di cui all'oggetto presso gli impianti autorizzati della provincia di Brescia per il periodo sopra stabilito; 
4) alle Amministrazioni Provinciali di Milano e di Brescia, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art.11 della L.R. 94/80 edell’art. 7 DPR 915/82 nelle conseguenti necessità operazionali per le attività di vigilanza e controllo cui sono investite nonchè di disporre per eventuali accorgimenti tecnici per un corretto smaltimento dei rifiuti in questione;
5) al Comune di Calcinato, attraverso l'ASM di Brescia, di
presentare entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento una documentazione tesa a certificare che l'ulteriore strato di rifiuti non inciderà sul sistema di impermeabilizzazione e sui sistemi di sicurezza della discarica controllata di Calcinato e un progetto esecutivo delle opere di recupero ambientale finale della 1° vasca della discarica controllata di Calcinato, redatto in accordo con le ulteriori indicazioni di cui al punto 1) precedente nonchè, per quanto con quest'ultime compatibili, con le disposizioni dei provvedimenti autorizzativi dell'impianto in questione;
al Settore Ambiente ed Energia l'incombenza di provvedere
alla formale notificazione del presente provvedimento ai soggetti istituzionali interessati dandone contestuale notizia alle Prefetture delle Provincie interessate e, a norma dell'art. 12 del precitato DPR 915/82, al Ministero della Sanità;
il presente provvedimento è dichiarato non soggetto a
controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Leg. D.40 del 13.2.1993.

Il Presidente 
Fiorella Ghilardotti