ORDINANZA N. 3559 DEL 2O APRILE.
1993
NUMERO
SETTORE 8
OGGETTO: Provvedimento
contingibile ed urgente per lo Smaltimento
temporaneo dei rifiuti solidi urbani e
dei rifiuti solidi urbani assimilabili dei Comuni della Provincia di Milano
e della Provincia di Brescia.
IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
PRESO
ATTO che una quota giornaliera di rifiuti solidi urbani ed assimilabili
prodotti quotidianamente dai Comuni della
Provincia di Milano, a causa delle carenze
strutturali e delle fermate momentanee degli
impianti di smaltimento di tale Provincia, ovvero
di impreviste difficoltà organizzative negli
impianti funzionanti, non trovano all'attualità
adeguato recapito finale;
DATO ATTO dell'avvenuta presentazione per la conseguente approvazione
legislativa da parte del Consiglio Regionale
di un apposito "Piano stralcio" inteso a
sopperire nei tempi medi agli obblighi ed all'urgenza
di riorganizzare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito
dell'intero territorio regionale;
EVIDENZIATA
la necessità e l'urgenza di rimuovere comunque eventuali
accumuli e di provvedere quotidianamente al sistematico smaltimento della
quota di rifiuti urbani ed assimilabili
eccedenti le possibilità di smaltimento
della Provincia di Milano, a tutela della
salubrità dell'ambiente dell'igiene e
della salute pubblica;
RIBADITA l'inopportunità, pur nella contingente fase critica,
di consentire soluzioni al di fuori degli
impianti di smaltimento operanti in Lombardia, per la persistenza delle
condizioni già manifestate in precedenti
Ordinanze Presidenziali;
RICHIAMATA la precedente Ordinanza no2162 del 3/3/1993 del Presidente
della Giunta Regionale con la quale si è
tra l'altro disposto lo smaltimento di una quota
dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili della
Provincia di Milano alla discarica controllata
di Castrezzato in concessione alla comunione
ASM di Brescia/COGEME S.p.a. di Rovato
RILEVATO che la discarica controllata di Calcinato, in gestione
all'ASM di Brescia, è in fase di esaurimento
per quanto riguarda la capacità della 1a
vasca, autorizzata con DGR n.43097 del 26/5/89
e n.54416 del 17/4/90 conseguentemente parte
dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti
dalla Provincia di Brescia sono stati attualmente
conferiti al restante impianto in gestione,
la discarica controllata di Castrezzato,
con ulteriore sovraccarico di smaltimento
rispetto alle previsioni di cui all'Ordinanza
regionale n.2162/93;
RITENUTO necessario provvedere ad un temporaneo trasferimento,
non sussistendo allo stato attuale
soluzioni alternative, di una quota dei rifiuti
solidi urbani ed assimilabili attualmente
afferenti alla discarica controllata di
Castrezzato, e quindi di prevedere un opportuno
sopralzo della 1° vasca della discarica
controllata di Calcinato;
VALUTATO lo stato di completamento del profilo finale autorizzato
del rilevato della 1a vasca della discarica
controllata di Calcinato e considerato possibile
tecnicamente un sopralzo per una altezza
media di 1 m e massima di 3 m per consentire
lo smaltimento dei rifiuti in questione;
RAVVISATO l'opportunità di acquisire dal Comune di Calcinato
attraverso la ASM di Brescia una documentazione
tesa a certificare che l'ulteriore strato
di rifiuti non inciderà sul sistema di
impermeabilizzazione e sui sistemi di sicurezza
della discarica controllata di Calcinato;
RAMMENTATO che l'Ordinanza regionale n.2162/93 dispone altresì lo
smaltimento di una quantita’ di rifiuti
solidi assimilabili agli r.s.u. extra provinciali
presso la discarica controllata di Montichiari,
della ditta Pulimetal spa di Lonato;
VISTA la nota n° 4498 del 5/3/1993 del Comune di Montichiari
con la quale si richiede la possibilità
di smaltire presso l'impianto sopracitata
anche i rifiuti solidi urbani prodotti
nell'ambito del Comune stesso;
CONSIDERATO che in merito a detta richiesta si è pronunciata favorevolmente
dal punto di vista tecnico con nota n°
7184 del 5/4/93 l'Amministrazione Provinciale
di Brescia;
VISTO l'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n.833 che
prevede la possibilità, per il Presidente della
Giunta Regionale, di emettere, in materia di
igiene e sanità pubblica, ordinanza di carattere contingibile ed urgente,
con efficacia estesa rispettivamente alla
Regione, o a parte del suo territorio
comprendente più Comuni;
VISTO l'art. 12 del DPR 10 settembre 1982, n.915, che prevede,
per il Presidente della Giunta Regionale, la possibilità di ordinare,
qualora richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, il ricorso
temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti;
RITENUTO pertanto che, nella particolare fattispecie, sussistano
le condizioni per l'adozione ai sensi della
cennata L.S33/78 e del DPR 915/82 di un provvedimento
contingibile ed urgente per il corretto
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili in questione, convenendo che
vengano modificati sino alla data
dell'efficacia del presente provvedimento
i bacini di utenza individuati nell'allegato D alla L.R. 37/88, anche
nelle more dell'entrata in funzione degli
impianti di smaltimento previsti dal Piano, di cui al
comma 2 de11'art. 11 della L.R. in questione, ovvero
dell'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo,
di cui alla mozione urgente n.PO245 adottata dal consiglio Regionale in
seduta del 25 giugno 1992, ai fini soprattutto di contenere e
di minimizzare lo smaltimento dei rifiuti urbani
prodotti dai Comuni della Lombardia in discariche
e in impianti operanti al di fuori del
territorio regionale;
RITENUTO altresì che nella particolare fattispecie, con gli
effetti di cui al primo comma dell'art. 12 del
DPR 915/82, all'esercizio degli impianti in questione,
possano applicarsi le disposizioni di cui
al punto 4.2.2. della Deliberazione del Comitato
Interministeriale del 27/7/84 concernente la prima applicazione dell'art.4
del DPR 915/82;
RITENUTO di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo
ai sensi dell'art.1 del D.Leg. n. 40 deI13.2.93;
ORDINA
1) al Comune di
Calcinato ed all'ASM di Brescia, quali rispettivamente soggetto titolare e
soggetto concessionario della discarica
controllata Calcinato di disporre per l'immediata accettazione dl una quota
dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili
attualmente afferenti presso la discarica
di Castrezzato e prodotti dalla provincia
di Milano e dalla provincia di Brescia, provvedendo
ad un sopralzo rispetto al profilo autorizzato della
prima vasca per una altezza media di 1 m e massima di
3 m al fine di consentire lo smaltimento dei rifiuti in questione,
secondo tutte le indicazioni precisate in premessa
e con efficacia sino al 15 settembre 1993;
2) alla ditta Pulimetal spa di Lonato, soggetto titolare della
discarica controllata di Montichiari di disporre per l'accettazione
dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di Montichiari
secondo tutte le indicazione precisate in
premessa e con efficacia sino al 15
settembre 1993;
3) alle Amministrazioni Provinciali di Milano e di Brescia di attuare le
opportune iniziative di coordinamento operativo in
merito alla determinazione dei quantitativi ed allo smaltimento
dei rifiuti di cui all'oggetto presso gli impianti
autorizzati della provincia di Brescia per il periodo
sopra stabilito;
4) alle Amministrazioni Provinciali di Milano e
di Brescia, nell'ambito delle proprie
competenze di cui all'art.11 della L.R.
94/80 edell’art. 7 DPR 915/82 nelle conseguenti
necessità operazionali per le attività di vigilanza
e controllo cui sono investite nonchè di disporre
per eventuali accorgimenti tecnici per un corretto
smaltimento dei rifiuti in questione;
5) al Comune di Calcinato, attraverso l'ASM di Brescia, di presentare
entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento
una documentazione tesa a certificare che l'ulteriore
strato di rifiuti non inciderà sul sistema di impermeabilizzazione
e sui sistemi di sicurezza della discarica
controllata di Calcinato e un progetto esecutivo delle
opere di recupero ambientale finale della 1° vasca della
discarica controllata di Calcinato, redatto in accordo
con le ulteriori indicazioni di cui al punto 1) precedente
nonchè, per quanto con quest'ultime compatibili,
con le disposizioni dei provvedimenti autorizzativi
dell'impianto in questione;
al Settore Ambiente ed Energia l'incombenza di provvedere alla
formale notificazione del presente provvedimento ai soggetti
istituzionali interessati dandone contestuale notizia
alle Prefetture delle Provincie interessate e, a norma
dell'art. 12 del precitato DPR 915/82, al Ministero della
Sanità;
il presente provvedimento è dichiarato non soggetto a controllo
ai sensi dell'art. 1 del D.Leg. D.40 del 13.2.1993.
Il Presidente
Fiorella Ghilardotti
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