NUMERO
SETTORE 7 PRESO
ATTO che una quota giornaliera di rifiuti solidi urbani ed assimilabili
prodotti quotidianamente dai Comuni della
Provincia di Milano, a causa delle carenze
strutturali e delle fermate momentanee degli
impianti di smaltimento di tale Provincia, ovvero
di impreviste difficoltà organizzative negli
impianti funzionanti, non trovano all'attualità
adeguato recapito finale; EVIDENZIATA la necessità e l'urgenza di rimuovere comunque eventuali accumuli e di provvedere quotidianamente al sistematico smaltimento della quota di rifiuti urbani ed assimilabili eccedenti le possibilità di smaltimento dei Comuni della Provincia di Milano, a tutela della salubrità dell'ambiente, dell'igiene e della salute pubblica; RIBADITA l'inopportunità, pur nella contingente fase critica, di consentire soluzioni al di fuori degli impianti di smaltimento operanti in Lombardia, per la persistenza delle condizioni già manifestate in precedenti Ordinanze Presidenziali; RITENUTO per le motivazioni sopra esposte che i rifiuti argomento possano trovare recapito e temporaneo smaltimento sino al 31/5/93 presso la pubblica discarica controllata di Gambolò (PV), frazione Belgreda - ex Cava Buratti; VISTO l'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n.833 che prevede la possibilità, per il Presidente della Giunta Regionale, di emettere, in materia di igiene e sanità pubblica, ordinanza di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione, o a parte del suo territorio comprendente più Comuni; VISTO l'art. 12 del DPR 10 settembre 1982, n.915, che prevede, per il Presidente della Giunta Regionale, la possibilità di ordinare, qualora richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il ricorso temporaneo a speciali forme di smalti- mento rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti; RITENUTO pertanto che, nella particolare fattispecie, sussistano le condizioni per l'adozione ai sensi della cennata L.833/78 e del DPR 915/82 di un provvedimento contingibile ed urgente per il corretto smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili in questione, convenendo che vengono modificati sino alla data dell'efficacia del presente provvedimento i bacini di utenza individuati nell'allegato D alla L.R. 37/88, anche nelle more dell'entrata in funzione degli impianti di smaltimento previsti dal Piano, di cui al comma 2 dell'art. Il della L.R. in questione, ovvero dell'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo, di cui alla mozione urgente n.PO245 adottata dal Consiglio Regionale in seduta del 25 giugno 1992, ai fini soprattutto di contenere e di minimizzare lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Lombardia in discariche e in impianti operanti al di fuori del territorio regionale; RITENUTO altresì che nella particolare fattispecie, con gli effetti di cui al primo comma dell'art. 12 del DPR 915/82, all'esercizio degli impianti in questione possano applicarsi le disposizioni di cui al punto 4.2.2. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84 concernente la prima applicazione dell'art.4 del DPR 915/82; RITENUTO conseguentemente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della L. 10 febbraio 1953 n.62; ORDINA 1) al Comune di Gambolò ,quale ente titolare , individuato dal ex legge regionale 28 giugno 1988, n. 37, della pubblica discarica controllata per rifiuti urbani e assimilabili e alla ditta EMIT spa con sede in Milano Via Tortona 33 e SMAR srl con sede in Milano Via Galleria del Corso 2 ,quali enti gestori, della discarica controllata di disporre l’immediata accettazione di rifiuti solidi urbani e assimilabili provenienti dai Comuni della provincia di Milano secondo le indicazioni precisate in premessa e con efficacia sino al 31/5/93; 2) alla Amministrazione Provinciale di Milano, in accordo con l' Amministrazione Provinciale di Pavia, di attivare le opportune iniziative di coordinamento operativo in merito alla determinazione dei flussi di rifiuti prodotti dai Comuni e/o dai Consorzi della Provincia stessa da inviare presso il sito di cui al punto l, per un quantitativo massimo giornaliero pari a 400 t/g.; 3) alle Amministrazioni Provinciali di Milano, e di Pavia, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 11 della L.R. 94/80 e dall'art. 7 del DPR 915/82, di porre in essere particolare cura nelle conseguenti necessità operazionali per le attività di vigilanza e controllo delle quali sono investite, disponendo anche per eventuali accorgimenti tecnici necessari per un corretto smaltimento dei rifiuti in questione; al Settore Ambiente ed Ecologia l'incombenza di provvedere alla formale notificazione del presente provvedimento ai soggetti istituzionali interessati dandone contestuale notizia alle Prefetture nella Provincie interessate e, a norma dell'art. 12 del precitato DPR 915/82, al Ministero della Sanità; il Presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.49 della L. 10 febbraio 1953 n.62.
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