ORDINANZA
N. 2162
DEL 3 MAR 1993 NUMERO
SETTORE 6 OGGETTO:
Provvedimento
contingibile ed urgente per lo Smaltimento temporaneo dei rifiuti solidi
urbani e dei rifiuti solidi urbani assimilabili dei Comuni della Provincia
di Mantova e dalla Provincia di Milano.
PRESO
ATTO che una quota giornaliera di
rifiuti solidi urbani
ed assimilabili prodotti quotidianamente dai Comuni della Provincia di
Milano e della Provincia
di Mantova, a causa delle carenze strutturali e delle fermate momentanee
degli impianti di smaltimento
di tali Provincie, ovvero di impreviste difficoltà organizzative negli
impianti funzionanti,
non trovano all'attualità adeguato recapito finale; DATO
ATTO dell'imminente presentazione
per la conseguente approvazione
legislativa da parte del Consiglio Regionale di un apposito "Piano
stralcio" inteso a
sopperire nei tempi medi agli obblighi ed all'urgenza
di riorganizzare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito
dell'intero territorio regionale; EVIDENZIATA
la necessità e l'urgenza di rimuovere comunque
eventuali accumuli e di provvedere quotidianamente al sistematico
smaltimento della quota di rifiuti urbani ed assimilabili eccedenti le
possibilità di smaltimento delle due Provincie,a tutela della salubrità
dell'ambiente, dell'igiene e della salute pubblica; RIBADITA
l'inopportunità, pur nella contingente fase
critica, di consentire soluzioni al di fuori degli impianti di smaltimento
operanti in Lombardia, per la persistenza delle condizioni già manifestate
in precedenti Ordinanze Presidenziali; RITENUTO
per le motivazioni sopra esposte che i rifiuti
in argomento possano trovare recapito e temporaneo smaltimento sino al
termine del 15 settembre 1993
presso: la
discarica di Castrezzato (BS), in concessione regionale alla Comunione ASM
di Brescia/Cogeme
spa di Rovato, per quanto riguarda i rifiuti urbani ed assimilabili della
Provincia di Milano ed i soli rifiuti solidi urbani e
fanghi dagli impianti ti depurazione civile della Provincia di Mantova; la
discarica di Montichiari della Pulimetal spa
per quanto riguarda i rifiuti assimilabili ai
rifiuti solidi urbani, gli scarti di lavorazione degli impianti di
compostaggio ed i rifiuti solidi urbani ingombranti della Provincia di
Mantova; VISTO
l'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n.833
che prevede la possibilita’, per il Presidente della Giunta Regionale, di
emettere, in materia di igiene e sanità pubblica. ordinanza di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione,
o a parte del suo territorio comprendente più Comuni; VISTO.
l'art. 12 del DPR 10 settembre 1982, n.915, che prevede, per il Presidente
cella Giunta Regionale, la possibilità di ordinare, qualora richiesta da
eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento
rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti; RITENUTO
pertanto che, nella particolare fattispecie,
sussistano le condizioni per l'adozione ai sensi della cennata L.833/78 e
del DPR 915/82 di un provvedimento contingibile ed urgente per il corretto
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili in questione, convenendo che
vengono modificati sino alla data dell'efficacia del presente
provvedimento i bacini di utenza individuati nell'allegato D alla L.R.
37/88, anche nelle more dell'entrata in funzione degli impianti di
smaltimento previsti dal Piano, di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. in
questione, ovvero dell'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo, di
cui alla mozione urgente n.PO245 adottata
dal Consiglio Regionale in seduta del 25 giugno 1992, ai fini soprattutto di
contenere e di minimizzare lo smaltimento dei rifiuti urbani
prodotti dai Comuni della Lombardia in discariche e in impianti operanti al
di fuori del
territorio regionale; RITENUTO
altresi’ che nella particolare fattispecie, con
gli effetti di cui al primo comma dell'art. 12 del D:R 915/82, all'esercizio
degli impianti in questione,
possano applicarsi le disposizioni di cui al punto 4.2.2. della
Deliberazione del Comitato
Interministeriale del 27/7/84 concernente la prima applicazione dell'art.4
del DPR 915/82; RITENUTO
conseguentemente di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della L. 10 febbraio 1953 n.62; ORDINA 1)
alla Comunione ÀSM di Brescia / COGEME spa di Rovato, quale soggetto
concessionario della gestione della discarica controllata di Castrezzato ed
alla ditta Pulimetal spa di Calcinato ,soggetto titolare della gestione della
discarica controllata di Montichiari, di disporre, l'immediata accettazione
rispettivamente: dei
rifiuti urbani ed assimilabili della Provincia di Milano ed i soli rifiuti
solidi urbani e fanghi prodotti dagli impianti di depurazione civile della
Provincia di Mantova per quanto riguarda il primo impianto, 2)
alle Amministrazioni Provinciali di Milano, di Mantova e di Brescia di
attivare le opportune iniziative di coordinamento operativo in merito alla
determinazione dei quantitativi ed allo smaltimento dei rifiuti di cui al
punto 1)
precedente e per il periodo sopra stabilito; al
Settore Ambiente ed Ecologia l'incombenza di provvedere alla formale
notificazione del presente provvedimento ai soggetti istituzionali
interessati dandone contestuale notizia
alle Prefetture nella Provincie interessate e, a norma
dell'art. 12 del precitato DPR 915/82, al Ministero della Sanità; il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.49 della L. 10 febbraio 1953 n.62.
F.
Ghilardotti
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