ORDINANZA N. 2162 DEL 3 MAR 1993

NUMERO SETTORE 6

OGGETTO: Provvedimento contingibile ed urgente per lo Smaltimento temporaneo dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti solidi urbani assimilabili dei Comuni della Provincia di Mantova e dalla Provincia di Milano.


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

PRESO ATTO che una quota giornaliera di rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti quotidianamente dai Comuni della Provincia di Milano e della Provincia di Mantova, a causa delle carenze strutturali e delle fermate momentanee degli impianti di

smaltimento di tali Provincie, ovvero di impreviste difficoltà organizzative negli impianti

funzionanti, non trovano all'attualità adeguato recapito finale;

DATO ATTO dell'imminente presentazione per la conseguente approvazione legislativa da parte del Consiglio Regionale di un apposito "Piano stralcio" inteso

a sopperire nei tempi medi agli obblighi ed all'urgenza di riorganizzare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito dell'intero territorio regionale;

EVIDENZIATA la necessità e l'urgenza di rimuovere comunque eventuali accumuli e di provvedere quotidianamente al sistematico smaltimento della quota di rifiuti urbani ed assimilabili eccedenti le possibilità di smaltimento delle due Provincie,a tutela della salubrità dell'ambiente, dell'igiene e della salute pubblica;

RIBADITA l'inopportunità, pur nella contingente fase critica, di consentire soluzioni al di fuori degli impianti di smaltimento operanti in Lombardia, per la persistenza delle condizioni già manifestate in precedenti Ordinanze Presidenziali;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte che i rifiuti in argomento possano trovare recapito e temporaneo smaltimento sino al termine del 15 settembre 1993 presso:

la discarica di Castrezzato (BS), in concessione regionale alla Comunione ASM di

Brescia/Cogeme spa di Rovato, per quanto riguarda i rifiuti urbani ed assimilabili della Provincia di Milano ed i soli rifiuti solidi urbani e fanghi dagli impianti ti depurazione civile della Provincia di Mantova;

la discarica di Montichiari della Pulimetal spa per quanto riguarda i rifiuti assimilabili

ai rifiuti solidi urbani, gli scarti di lavorazione degli impianti di compostaggio ed i rifiuti solidi urbani ingombranti della Provincia di Mantova;

VISTO l'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n.833 che prevede la possibilita’, per il Presidente della Giunta Regionale, di emettere, in materia di igiene e sanità pubblica. ordinanza di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione, o a parte del suo territorio comprendente più Comuni;

VISTO. l'art. 12 del DPR 10 settembre 1982, n.915, che prevede, per il Presidente cella Giunta Regionale, la possibilità di ordinare, qualora richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

RITENUTO pertanto che, nella particolare fattispecie, sussistano le condizioni per l'adozione ai sensi della cennata L.833/78 e del DPR 915/82 di un provvedimento contingibile ed urgente per il corretto smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili in questione, convenendo che vengono modificati sino alla data dell'efficacia del

presente provvedimento i bacini di utenza individuati nell'allegato D alla L.R. 37/88, anche nelle more dell'entrata in funzione degli impianti di smaltimento previsti dal Piano, di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. in questione, ovvero dell'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo, di cui alla mozione urgente n.PO245

adottata dal Consiglio Regionale in seduta del 25 giugno 1992, ai fini soprattutto di contenere e di minimizzare lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Lombardia in discariche e in impianti operanti al di fuori del territorio regionale;

RITENUTO altresi’ che nella particolare fattispecie, con gli effetti di cui al primo comma dell'art. 12 del D:R 915/82, all'esercizio degli impianti in questione, possano applicarsi le disposizioni di cui al punto 4.2.2. della Deliberazione del

Comitato Interministeriale del 27/7/84 concernente la prima applicazione dell'art.4 del DPR 915/82;

RITENUTO conseguentemente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della L. 10 febbraio 1953 n.62;

ORDINA

1) alla Comunione ÀSM di Brescia / COGEME spa di Rovato, quale soggetto concessionario della gestione della discarica controllata di Castrezzato ed alla ditta Pulimetal spa di Calcinato ,soggetto titolare della gestione della discarica controllata di Montichiari, di disporre, l'immediata accettazione rispettivamente:

dei rifiuti urbani ed assimilabili della Provincia di Milano ed i soli rifiuti solidi urbani e fanghi prodotti dagli impianti di depurazione civile della Provincia di Mantova per quanto riguarda il primo impianto, 
dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani, degli scarti di lavorazione degli impianti di compostaggio e dei rifiuti solidi urbani ingombranti
dalla Provincia di Mantova per quanto riguarda il secondo impianto, secondo tutte le indicazioni precisate in premessa e con efficacia sino al 15 settembre 1993;

2) alle Amministrazioni Provinciali di Milano, di Mantova e di Brescia di attivare le opportune iniziative di coordinamento operativo in merito alla determinazione dei quantitativi ed allo smaltimento dei rifiuti di cui al punto 1) precedente e per il periodo sopra stabilito;
3) alle Amministrazioni Provinciali di Milano, di Mantova e di Brescia, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 11 della L.R. 94/8-3 e dall'art. 7 del DPR 915/82, di porre in essere particolare cura nelle conseguenti necessità operazionali per le attività di vigilanza e controllo cui sono investite, disponendo anche per eventuali accorgimenti tecnici necessari per un corretto smaltimento dei rifiuti in questione;

al Settore Ambiente ed Ecologia l'incombenza di provvedere alla formale notificazione del presente provvedimento ai soggetti istituzionali interessati dandone contestuale

notizia alle Prefetture nella Provincie interessate e, a norma dell'art. 12 del precitato DPR 915/82, al Ministero della Sanità;

il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.49 della L. 10 febbraio 1953 n.62.


Il Presidente 

F. Ghilardotti


DECRETO RITENUTO NON SOGGETTO DALLA COMMISSIONE
DI CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.4O ART. 1 DEL1 3/02/93