ORDINANZA N. 1345 DEL 12 febbraio 1993


NUMERO SETTORE 5

OGGETTO: provvedimento contingibile ed urgente per Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti dai Comuni della provincia di Milano.


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

PREMESSO che la Giunta Regionale. con le deliberazioni n. 54490 del 18.5.1990, n. 57260 del 3 agosto 1990 e n. 944 del 1° ottobre 1990, ha autorizzato, mediante l'affidamento in concessione, la ditta SIMEC S.p.A. di Milano per i lavori di costruzione e per l'attività di gestione della discarica di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, ubicata nei comuni di Cerro Maggiore-Rescaldina (MI);

VISTE le note della Ditta S!KEC S.p.A. (prot. reg. n.5266 del 2.2.93 e n.7018 dell'11.02.1993) con le quali la ditta comunicava alla Regione che entro il 12 febbraio sarebbe cessata l'attività della discarica perchè si raggiungono i quantitativi in peso progettualmente autorizzati;

CONSIDERATO che, pur essendo raggiunti i quantitativi autorizzati in peso, non vengono raggiunti i quantitativi volumetrici progettualmente autorizzati, in conseguenza di una maggior compattazione dei rifiuti;

ATTESO che il mancato raggiungimento dei volumi disponibili non consente di raggiungere i profili progettuali finali della discarica, necessari sia per la messa in sicurezza della stessa e sia soprattutto per permettere il deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento verso i sistemi di raccolta e di allontanamento preposti allo scopo;

CONSIDERATO che è assolutamente necessario raggiungere i profili di progetto per motivi di sicurezza, e che tali profili possono essere raggiunti sia mediante un maggior apporto di rifiuti, sia eventualmente con l'apporto di materiali inerti;

VISTA la dichiarazione della ditta SIMEC che garantisce che l'eventuale conferimento di ulteriori quantità di rifiuti, fino al raggiungimento dei profili progettuali autorizzati, faccia rimanere entro valori di sicurezza i nuovi carichi specifici sui teli e sulla portanza del terreno di

fondo della discarica;

RITENUTO di far la scelta di raggiungere i previsti profili progettuali, già autorizzati, mediante

l'apporto di un maggior quantitativo di rifiuti, considerata la mancanza di impianti per lo smal-

timento dei rifiuti urbani dei Comuni della Provincia di Milano;

PRESO ATTO che la situazione dello smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni di Milano, ed in modo particolare di quelli prodotti dal Comune di Milano, è ormai giunta ad una svolta drammatica per la mancanza di alternative alla discarica di Cerro Maggiore-Rescaldina (MI);

RITENUTO inoltre di imporre alla Ditta SIMEC S.p.A. alcune prescrizioni aggiuntive per una migliore gestione della discarica, suggerite dalla U.S.S.L. n. 70 di Legnano, e concordate tra i

vari Enti nelle riunioni svolte in Regione durante i giorni 14 luglio 1992, 5 febbraio 1993 e

8 febbraio 1993 e che riguardano principalmente la captazione del biogas, il ricircolo del

percolato e la redefinizione del sistema di monitoraggio ambientale;

RITENUTO altresì di imporre alla Concessionaria SIMEC S.p.A. la revisione della concessione alla discarica relativamente ai nuovi quantitativi aggiuntivi;

RITENUTO inoltre di richiedere alla Concessionaria SIMEC S.p.a. in conseguenza di quanto stabilito al Paragrafo precedente di devolvere alle amministrazioni comunali la differenza tra la tariffa determinata al completamento dei quantitativi previsti in concessione e il prevedibile minor costo che si determinerà per il conferimento dei rifiuti al fine di raggiungere la volumetria

prevista dai profili progettuali autorizzati;
RICHIAMATO
l'art. 12, secondo comma, della l.r. 28 giugno
1988, n. 37, che fa divieto di ricorrere a forme di smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori di quelle previste dal piano regionale, di cui alla legge stessa;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 333 che prevede la possibilità, per il Presidente della Giunta regionale, di emettere, in materia di igiene e sanità pubblica, ordinanza di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più Comuni;

VISTO l'art. 12 àe: D.P.R. 1-0 settembre 1982, n. 915 che prevede, per il Presidente della Giunta Regionale, la possibilità di ordinare, qualora richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

RITENUTO che nella particolare fattispecie sussistano le condizioni per l'adozione, ai sensi della accennata legge 833/78 e accennato D.P.R. 915/82, di un provvedimento contingibile ed urgente per il corretto smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili in argomento;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10.2.1953 n. 62;

ORDINA 


alla società SIMEC spa di Milano, via dell’Agnello n. 5 , di proseguire l’attività di Cerro Maggiore Rescaldina, per smaltire i R.S.U. ed assimilabili provenienti dai Comuni della Provincia di Milano, fino a completare la disponibilità volumetrica prevista dai profili progettuali già autorizzati con le deliberazioni di Giunta Regionale richiamate in premessa;

- di effettuare i seguenti interventi atti a migliorare la gestione della discarica:

1 dovrà essere documentato il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 23.4.92, avente per titolo "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

2 il ricircolo del percolato, prima della sigillatura finale della discarica, potrà essere ammesso solo dopo assenso dell'amministrazione provinciale e dell’USSL sulla base di una relazione tecnica che specifichi le esigenze che lo rendono indispensabile e le modalità di effettuazione;

3 il livello del percolato nel pozzo di raccolta dovra' essere costantemente mantenuto al di sotto di m 185.5 secondo modalità tecniche e di controllo che verranno definite .nel piano di monitoraggio di cui al punto successivo.

4 i controlli e le verifiche periodiche dovranno essere effettuati in ottemperanza alle disposizioni e prescrizioni aggiuntive eventualmente impartite dall'Amministrazione Provinciale, con la revisione del piano di monitoraggio che verrà definito d'intesa con l'USSL di

competenza.
5
al fine di assicurare un efficace intervento in caso
d'incendio dovranno essere realizzate entro 30 giorni le prescrizioni impartite dal Comando provinciale dei VV.FF. in data 24/12/1992.

6 dovra' essere immediatamente presentato il progetto per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche ivi comprese quelle sul lato cava così come previsto dalla D. G .R .n. 944 del ' 1.10.199O, punto 16 dell’ all.B;

7 acquisire, presentandone immediata domanda al comando provinciale dei VV.FF., certificazione favorevole agli effetti della sicurezza e prevenzioni incendi sul progetto definitivo di captazione ed eventuale recupero e smaltimento del biogas.

8 in via provvisoria realizzare entro il 30.04.1993 interventi idonei ad evitare il deterioramento della qualità dell'aria mediante la captazione e l'idoneo trattamento del biogas nelle aree periferiche della discarica e nei settori ultimati, o altre soluzioni tecniche che perseguono lo stesso risultato;

l'Amministrazione Provinciale di Milano è incaricata di coordinare le opportune iniziative per la corretta esecuzione della presente ordinanza, nonchè di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo di propria competenza;

sono fatte salve le eventuali prescrizioni che il commissario ad acta, nominato a seguito dell' Ordinanza n.1045/91 de130/9/1991 del Consiglio di Stato, potrebbe ritenere opportuno impartire;

la presente ordinanza sarà notificata a cura del Settore Ambiente ed Ecologia ai soggetti ed agli Enti territoriali competenti affinchè vengano rispettate le disposizioni in essa contenute;

il Settore Ambiente ed Ecologia è altresì incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla Prefettura di Milano ed al Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.
Il presente procedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della L. 10.2.53 n. 62.