NORME
SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE DALL’ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
INDOTTI DA IMPIANTI FISSI PER LE TELECOMUNICAZIONI E PER LA
RADIOTELEVISIONE
Pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20, 1° supplemento
ordinario del 15 maggio 2001
Articolo
1
(Finalità) 1.
La presente legge, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza
negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai
campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, in attuazione del
decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante
norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la
salute umana) ed in conformità alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici) detta indirizzi per l'ubicazione, l'installazione, la
modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la
radiotelevisione.
2.
E' fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia,
paesaggistica, ambientale, nonchè i vincoli di uso di immobili o
manufatti previsti dalla normativa vigente.
Articolo
2
(Ambito
di applicazione)
1.
Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e
le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di
frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi
per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
2.
Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:
a. le attività di commercializzazione
degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;
3.
In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono
essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la
popolazione indicati dalla normativa statale vigente.
4.
E' soggetto ad obbligo di comunicazione l'esercizio degli impianti di cui
all'articolo 6.
5.
Fatti salvi i casi previsti dai commi 2 e 4, gli impianti di
telecomunicazione e radiotelevisione di cui al comma 1 sono soggetti
all'autorizzazione prevista dall'articolo 7.
Articolo
3
(Contenimento
delle esposizioni e protezione della popolazione)
1.
I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1
dell’articolo 2, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione
fissati dalla normativa statale vigente nonchè gli adempimenti previsti
dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi
fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli
preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo
elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del
servizio svolto dai sistemi stessi.
2.
Gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 1 dell’articolo 2,
devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli
obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.
23.
Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi
aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i
limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale
rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese
riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o
dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva
92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) riportata nell'allegato A)
della presente legge.
34.
Le valutazioni di ordine tecnico previste dalla presente legge a carico
dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da
un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure
di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico,
delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo
equivalente. Le valutazioni di ordine tecnico relative ad impianti
radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare
della concessione stessa.
Articolo
4
(Livelli
di pianificazione)
1.
I comuni, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge,
provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita
l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la
radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta
regionale ai sensi del comma 2.
12.
Nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale, su
proposta dell'assessore competente in materia ambientale, sentite le
competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per
l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione
degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonchè i
criteri per l'installazione dei medesimi.
3.
L’individuazione delle aree di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui
al comma 2 viene effettuata in coerenza con il Piano nazionale delle
frequenze radio e televisive.
24.
Nella definizione dei criteri per l'individuazione delle aree di cui al
comma 1 2, deve essere tenuto conto delle diverse tipologie di impianto e
delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento
dell'energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché
dell'incidenza degli impianti su:
a. aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani; b. edifici di interesse
storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse
paesaggistico o ambientale.
35.
L'identificazione dei criteri di cui alla lettera a) del comma 24,
finalizzati alla tutela della salute pubblica, viene effettuata con il
concorso della direzione generale della giunta regionale competente in
materia di sanità, la quale a tal fine si avvale delle Aziende sanitarie
locali (ASL).
46.
L'identificazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma 24, viene
effettuata con il concorso della direzione generale della Giunta regionale
competente in materia di territorio.
57.
Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la
natura di pubblico servizio dell'attività svolta, che motivano una
diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti
radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di
antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica
regolamentazione urbanistica. Sono comunque da applicarsi gli adempimenti
di cui agli articoli 6 e 7 ed è fatto salvo il divieto di cui al comma 68
del presente articolo.
68.
E' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e
per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici
nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri,
oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative
pertinenze, che ospitano soggetti minorenni. 7.
I comuni entro centoventi giorni dall'approvazione degli indirizzi,
formulati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, provvedono ad
individuare le aree.
89.
La Giunta regionale, con provvedimento da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il
registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi
impianti nonchè per lo spostamento di quelli esistenti. Il registro è
tenuto ed aggiornato dall'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (ARPA)a direzione generale competente in materia ambientale
della Giunta regionale. La direzione generale competente in materia
ambientale della Giunta regionale 'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (ARPA) acquisisce le informazioni contenute all'interno del
registro.
910.
La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria,
determina gli strumenti stabilisce tempi e modalità per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità prefissati dallo Stato, coerentemente con i
tempi e le modalità individuati nei relativi provvedimenti normativi..
1111.
I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni
ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di
localizzazione, articolato per zone di decentramento comunale ove
istituite, che, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1presente
articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro
gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la
collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine
del contenimento delle esposizioni. I comuni, sulla base delle
informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuovono iniziative
di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni
al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della
popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai
sistemi stessi.
12.
Il comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente
articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da
parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare
pregiudiziale all’installazione dell’impianto.
13.
I comuni i pubblicizzano le informazioni in loro possesso e le iniziative
. di cui al comma 11.
142.
I contenuti della comunicazione di cui al comma 11 11 si conformano alle
indicazioni contenute in apposito regolamento della Giunta regionale
adottato su proposta dell’Assessore competente in materia ambientale,
emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Articolo
5
(Catasto
regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la
radiotelevisione)
1.
E' istituito il catasto regionale degli impianti fissi per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione, qui di seguito denominato
"catasto"; il catasto è gestito dall'ARPA che, sulla base dei
dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
2.
L'ARPA impiega le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività
istruttoria, nonchè le comunicazioni dei titolari e dei comuni di cui
agli articoli 6 e 7, per la compilazione del catasto.
3.
Al fine del corretto aggiornamento del catasto, l'ARPA può acquisire
informazioni dai soggetti titolari di impianti nonchè dagli enti e dalle
strutture in grado di fornire notizie pertinenti.
4.
L’ARPA fornisce le informazioni contenute nel catasto alla Giunta
regionale, agli enti locali, agli organi dello Stato ed ai soggetti aventi
titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modifiche e integrazioni.
5.
Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ai
fini della costituzione del catasto, i titolari dei sistemi fissi delle
telecomunicazioni e della radiotelevisione forniscono all’ARPA la mappa
completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche
necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
6.
Non possono essere autorizzati nuovi impianti, ai sensi degli articoli 6 e
7, ai gestori che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma
5.
Articolo
6
(Obblighi
di comunicazione)
2.
La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche
tecniche, nonchè la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono
essere comunicati al sindaco ed all'ARPA entro dieci giorni. Qualora la
potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi della lettera
a) del comma 1, sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di
antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui
all'articolo 7.
3.
Qualora dall'esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui
al comma 1, sia ipotizzabile il superamento dei limiti fissati dalla
normativa vigente, l'ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il
superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al sindaco, per
l'adozione dei provvedimenti di competenza, ed all'ASL.
4.
Con regolamento della Giunta regionale adottato su proposta
dell’Assessore competente in materia ambientale, emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, e di cui al comma 2. In detto regolamento
sono determinate inoltre le caratteristiche degli impianti e le relative
modalità di comunicazione per i sistemi di cui alla lettera c), comma 1.
5.
Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1
dell’articolo 4, la localizzazione degli impianti di cui al presente
articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data
della comunicazione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di
adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente
definiti in attuazione della presente legge.
Articolo
7
(Procedure
autorizzative per impianti di telecomunicazione e radiotelevisione)
1.
L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e
radiotelevisione di cui al comma 5 dell’articolo 2, sono soggetti ad
autorizzazione comunale, che viene rilasciata acquisito il parere
dell'ARPA.
2.
Il titolare dell'impianto presenta al sindaco istanza di autorizzazione
per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, corredata da:
a. estremi della concessione governativa;
3.
Nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo, il titolare
dell'impianto invia all'ARPA richiesta di parere sul rispetto dei limiti
previsti dalla vigente normativa, assumendosi gli oneri relativi
all'attività istruttoria, tariffati secondo le indicazioni di cui al
comma 5 dell’articolo 10. La richiesta deve essere accompagnata dal
progetto dell'impianto, da informazioni, documentazione tecnica, nonchè
valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B. L'ARPA si
esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, inviando il
parere al sindaco ed al titolare dell'impianto.
4.
Il sindaco conclude il procedimento autorizzativo entro novanta giorni dal
ricevimento dell'istanza, comunicandone l'esito al titolare e all'ARPA;
nnellellea comunicazionei al titolare ed all’ARPA sono indicate
eventuali prescrizioni. Il titolare dell'impianto può conseguentemente,
nel rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 1
provvedere alla sua installazione e messa in esercizio.
5
Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare
invia apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA, dichiarando sotto la
propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al
progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2
e 3 dell’articolo 3.
6.
Nel caso in cui, nello svolgimento delle valutazioni preventive, ricorrano
condizioni, anche indicate dalla normativa vigente, tali da motivare
l'attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, l'ARPA, dopo la
messa in esercizio dell'impianto, provvede alla verifica del rispetto dei
limiti indicati dalla normativa vigente e delle condizioni previste
nell'autorizzazione. Il titolare è tenuto a modificare le modalità di
esercizio dell'impianto in modo tale da rispettare i limiti indicati dalla
normativa vigente e le condizioni previste dall'autorizzazione, nel caso
in cui l'ARPA ne verifichi il mancato rispetto. In caso di inottemperanza,
l'ARPA ne dà comunicazione immediata al sindaco e all'ASL. Il sindaco può
disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto e, in caso di reiterata
inadempienza, revocare l'autorizzazione.
7.
Nel caso di variazione di titolarità dell'impianto, il nuovo titolare
presenta, entro trenta giorni dalla variazione, apposita comunicazione al
sindaco ed all'ARPA.
8.
Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare presenta, entro
trenta giorni dalla disattivazione, apposita comunicazione al sindaco ed
all'ARPA.
9.
In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità
d’impiego degli impianti, determinanti ai fini del rilascio delle
autorizzazioni di cui al presente articolo, il titolare dà apposita
comunicazione al sindaco ed all'ARPA. Il titolare deve contestualmente
presentare valutazioni, effettuate da un esperto avente i requisiti di cui
al comma 4 dell’articolo 3, sulle conseguenze che le variazioni
determinano in relazione all'esposizione ai campi elettromagnetici. Nel
caso che, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un
significativo aumento delle esposizioni, o qualora si preveda l'aumento
della potenza di emissione dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel
provvedimento di autorizzazione, l'impianto deve essere assoggettato ad un
nuovo procedimento autorizzativo.
10.
Nel caso in cui si riscontri difformità rispetto alla dichiarazione di
cui al comma 5 o inadempienza alle disposizioni di cui al comma 9, il
sindaco, sentita l'ARPA, può disporre con proprio atto il ripristino
delle condizioni previste dall'autorizzazione, il divieto di utilizzazione
dell'impianto o la revoca dell'autorizzazione.
11.
I contenuti di cui all'allegato B possono essere modificati con successivo
atto amministrativo del direttore generale della Giunta regionale
competente in materia ambientale.
12.
Gli schemi da adottare per la formulazione delle comunicazioni di cui ai
commi 5, 7 8 e 9 sono determinati con regolamento della Giunta regionale
adottato su proposta dell’Assessore competente in materia ambientale,
emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
13.
Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1
dell’articolo 4, la localizzazione degli impianti di cui al presente
articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data
della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo
di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente
definiti in attuazione della presente legge.
Articolo
8
(Impianti
mobili di telefonia mobile)
1.
Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune
45 giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere
corredata del parere favorevole dell’ARPA e dell’ASL. Il Comune può
chiedere al gestore una diversa localizzazione.
Articolo
9
(Risanamenti)
1.
Contestualmente alla comunicazione o all’istanza di cui ai commi 1 e 2
dell’ articolo 10, i titolari presentano al Comune e all’ARPA una
proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti
preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni
normative; tale proposta è inviata anche alla direzione generale
competente in materia ambientale della Giunta regionale.
2
Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della regolamentazione
urbanistica di cui al comma 1 dell’articolo 4, i titolari di impianti
situati in aree ove non è consentita l’installazione comunicano al
comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della
Giunta regionale ed all’ARPA i piani di adeguamento alla
regolamentazione urbanistica. La delocalizzazione di impianti deve
avvenire, per gli impianti di radiotelevisione , in siti conformi alla
pianificazione in materia, e, per gli impianti di diversa tipologia in
siti idonei.
3.Sulla
base delle proposte e delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta
regionale, in coerenza con le indicazioni della vigente normativa
nazionale, sentiti i comuni interessati, l’ARPA e la competente ASL,
adotta un apposito piano di risanamento, al quale i titolari sono tenuti a
conformarsi; l’ARPA effettua i controlli relativi alla applicazione dei
piani di risanamento. Ogni onere derivante dall’applicazione dei piani
di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti
14.
Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora l'ARPA veerifichi il superamento
dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla
normativa vigente, ne dà informazione al sindaco, per l'adozione delle
misure di competenza, ed all'ASL. Ove al superamento dei limiti di
esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa concorrano più
impianti, l'ARPA nella comunicazione indica i coefficienti di riduzione
previsti dalla normativa vigente, e propone i tempi per l'attuazione del
risanamento.
25.
Il sindaco prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari degli
impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di
esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l'attuazione di
interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi
dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la
responsabilità degli stessi.
36.
L'ASL effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute
della popolazione, in relazione all'entità ed alle condizioni del
superamento di cui al comma 4, e propone al sindaco l'eventuale adozione
di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri a carico dei
soggetti gestori.
47.
Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il
superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente
normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione
entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano
apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al
sindaco che, sentita l'ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a
conformità.
58.
L'ARPA effettua controlli sul risultato dell'applicazione delle misure di
risanamento e ne comunica l'esito al sindaco ed alla ASL.
69.
In caso di inerzia dei titolari di impianto, il sindaco può disporre la
sospensione dell'attività degli impianti o la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio.
710.
Gli oneri dell'attività tecnica ed istruttoria svolta dall'ARPA ai sensi
del presente articolo sono posti in carico al titolare dell'impianto che
provoca il superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa
vigente, o ai titolari degli impianti che concorrono a tale superamento,
in misura proporzionale al coefficiente di riduzione calcolato nell'ambito
delle procedure di riduzione a conformità.
Articolo
10
(Adeguamento
dRegime transitorio per gli impianti ed apparecchiature esistenti)
1.
Al fine dell'applicazione della presente legge, i titolari degli impianti
di telecomunicazione e per la radiotelevisione, ove necessario, provvedono
al loro adeguamento in conformità della presente legge prima dell'invio
della comunicazione di cui al comma 3 o della richiesta di autorizzazione
di cui al comma 5.
2.
Gli adeguamenti di impianti preesistenti derivanti dall'applicazione dei
provvedimenti urbanistici di cui all'articolo 4, comma 7, devono essere
attuati entro due anni dall'entrata in vigore degli stessi.
31.
I titolari di impianti di cui all'articolo 6 già in esercizio, inviano
apposita comunicazione al comune ed all'ARPA, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
L'atto amministrativo del direttore generale competente in materia
ambientale di cui all'articolo 6, comma 4 indica specifiche modalità per
la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 3.
52.
I titolari degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui
all'articolo 7 già installati presentano al comune, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza per
il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, secondo le indicazioni di
cui all'articolo 7.
63.
L'autorizzazione comunale all'esercizio, di cui al comma 2, è rilasciata
entro un anno dalla richiesta ed è subordinata all'accertamento, da parte
dell'ARPA, del rispetto dei livelli massimi di esposizione previsti dalla
normativa vigente, con oneri a carico del richiedente. In caso di mancato
adeguamento dell'impianto alle eventuali prescrizioni il sindaco può, con
proprio provvedimento, disporre la revoca dell’autorizzazione con i
conseguenti effetti per il periodo necessario all'esecuzione delle opere
di adeguamento.
4.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9, l’autorizzazione è
rilasciata in via transitoria sino alla data di scadenza delle opere di
risanamento o della delocalizzazione dell’impianto.
75.
Qualora il titolare di un impianto per le telecomunicazioni sia già in
possesso alla data di entrata in vigore della presente legge, di
autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della
cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto
dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti
delle vigenti normative, questi può chiedere al comune la conferma della
validità, anche ai sensi della presente legge regionale,
dell'autorizzazione posseduta. Nel formulare la richiesta i titolari
allegano eventuale documentazione che, ad integrazione di quanto già
presentato, completi il quadro delle informazioni previste al comma 2
dell’articolo 7.
86.
Il comune, ravvisata la necessità, può chiedere all'ARPA l'espressione
di parere relativamente al procedimento di cui al comma 5, comunicandolo
al titolare dell'impianto. Gli oneri di istruttoria dell'ARPA sono posti a
carico al titolare dell'impianto.
97.
Trascorsi centottanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al
comma 5, senza l'emissione di alcun provvedimento o di sospensione dei
termini, l'autorizzazione si intende comunque confermata.
8.
Gli adeguamenti di impianti preesistenti derivanti dall'applicazione dei
provvedimenti urbanistici di cui al comma 1 dell’articolo 4, devono
essere attuati entro due anni dall'entrata in vigore degli stessi.
9.
Il regolamento della Giunta regionale di cui al comma 4 dell’articolo 6,
indica specifiche modalità per la presentazione delle comunicazioni di
cui al comma 1.
Articolo
11
(Vigilanza
e controllo)
1.
Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi
elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione
della presente legge, avvalendosi dell'ARPA.
2.
L’ARPA, su proposta della Giunta regionale, definisce annualmente un
programma di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel
campo di applicazione della presente legge, e, in particolare, su quelli
iscritti nel catasto regionale di cui al comma 1 dell’articolo 5,
individuando eventuali priorità e criteri di realizzazione del programma
stesso, in particolare per gli impianti localizzati nelle zone
residenziali.
3.
Nel programma di cui al comma 2 sono definite altresì le modalità e le
periodicità di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel
campo di applicazione della presente legge, finalizzate al contenimento
delle esposizioni ed al rispetto dei limiti di legge, nonchè le forme di
finanziamento di tali attività.
4.
Il programma di cui al comma 2 prevede comunque l'effettuazione, da parte
dell'ARPA, di controlli di esposizione ai campi elettromagnetici in
corrispondenza delle strutture di cui al comma 8 dell’articolo 4. A tale
fine i comuni segnalano alla regione ed all'ARPA la presenza sul proprio
territorio di tali strutture, secondo le modalità indicate, con
regolamento
della Giunta regionale adottato su proposta dell’Assessore competente in
materia ambientale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5.
Gli oneri derivanti, dalle prestazioni di cui al comma 3 dell’articolo
6, comma 3 dell’articolo 7, comma 10 dell’articolo 9, commi 3 e 6
dell’articolo 10, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti, in
deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 3 e dal comma 5
dell’articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 (Istituzione
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA). Le tariffe
delle prestazioni tecniche, istruttorie e di rilevamento sono indicate nel
tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi del comma 2
dell’articolo 3, della stessa l.r. n. 16/99.
Articolo
12
(Sanzioni)
1.
In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla
popolazione di cui al comma 3 dell’articolo 3, si applica la sanzione
pecuniaria amministrativa da lire quattromilioni a lire diecimilioni.
2.
Nel caso nel quale le valutazione di ordine tecnico poste in capo al
titolare dell'impianto non siano effettuate dall'esperto di cui al comma 4
dell’articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da
lire un milione a lire cinquemilioni.
3.
L'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in
mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 comporta la
disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione
pecuniaria amministrativa da lire ottomilioni a lire ventimilioni.
4.
La mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 e di
cui al comma 5 dell’articolo 7, comporta l'applicazione della sanzione
pecuniaria sino a lire un milione.
5.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di
esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di
radiotelevisione, il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria
prevista dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge-quadro sulla protezione
dall’esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
6.
L'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è
disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n.
90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente
modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo
13
(Norma
finanziaria)
1.
Per le spese sostenute dall’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente per l’attività di cui al comma 9 dell’articolo 4 e
comma 1 dell’articolo 5, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di L.
400.000.000 (206.582,76 euro).
2.
Per la concessione ai comuni di contributi per l’individuazione delle
aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui al comma 1 dell’articolo
4, e per la pubblicizzazione delle informazioni contenute nei piani di
localizzazione e delle iniziative di coordinamento e di razionalizzazione
della distribuzione delle stazioni di cui al precedente comma 12
dell’articolo 4, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa complessiva
di L. 300.000.000 (154.937,07 euro).
3.
All’onere complessivo di L. 700.000.000 (361.519,83 euro) per l’anno
2002, previsto dai precedenti commi 1 e 2 si farà fronte mediante
riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza
dell’upb 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" del
bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente (voce
4.9.7.1.2.161.9021).
4.
In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di
previsione delle spese di bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione
vigente sono apportate, per l’anno 2002, le seguenti variazioni:
· alla funzione obiettivo
1.1.2 "Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso
il partenariato territoriale", spesa corrente, la dotazione
finanziaria di competenza dell’upb 1.1.2.4.2.229 "Operatività
dell’ARPA" è incrementata di L. 400.000.000 (206.582,76 euro);
· alla funzione obiettivo
4.9.7 "Risanamento dell’aria, tutela dagli inquinamenti fisici e
sicurezza industriale", spesa corrente la dotazione finanziaria di
competenza dell’upb 4.9.7.1.2.161 "Realizzazione del Piano
regionale per la qualità dell’aria (PRQA)" è incrementata di L.
300.000.000 (154.937,07 euro);
· alla funzione obiettivo
5.0.4 "Fondi" la dotazione finanziaria di competenza dell’upb
5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" è ridotta di
L. 700.000.000 (361.519,83 euro).
ALLEGATO
A: CONTRASSEGNO DA IMPIEGARE PER LA SEGNALAZIONE DELLE AREE DELIMITATE
(COMMA 3 DELL’ ARTICOLO 3)
ALLEGATO
B: INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
E RADIOTELEVISIONE (LETTERA B) COMMA 2 DELL’ARTICOLO 7)
A. dati anagrafici
Per
ciascuno dei soggetti di seguito elencati indicare sede legale, telefono e
fax:
1. gestore impianto;
A. descrizione dell'impianto
1. Per ogni tipologia di
antenna/pannello trasmittente riportare:
a. modello e marca;
1. Nel caso di stazioni radio base,
per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione
(tacs, gsm, etc)
riportare:
a. tipo e numero di antenne
utilizzate;
1. Nel caso di impianti
radio-televisivi, oltre alla frequenza o canale autorizzato,
riportare:
a. tipo e numero totale di antenne e/o
pannelli utilizzati;
C)
sito d'installazione
1. indirizzo del sito;
D)
descrizione dell'area
1. planimetria in scala 1:2000
dell'area circostante l'impianto con raggio di almeno 200 metri dalle
antenne trasmittenti per potenze totali dell'impianto (intese come somma
delle potenze ai connettori di ciascuna antenna) non superiori a 1 kW, di
almeno 500 metri per potenze totali superiori a 1kW e con l'indicazione
delle altimetrie degli edifici aggiornate alla data di presentazione del
progetto;
E)
valutazioni e misure preventive
1. valutazione delle intensità dei
campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio
e in posizioni significative e/ o cautelative nell'area di cui al punto
D.1. ( per ogni punto bersaglio scelto riportare le coordinate spaziali
rispetto ad una definita origine, la posizione orizzontale sulla
planimetria 1:2000 di cui al punto D.1. e la destinazione d'uso, se nota,
dell'area da esso individuata);
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