In attuazione del Piano regionale delle aree contaminate, già approvato, ed in coerenza con gli obiettivi regionali in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente indicati nei Programmi Regionali di Sviluppo, la Regione Lombardia, al fine del raggiungimento di determinati obiettivi negli ambiti istituzionali, territoriali ed ambientali, economici e sociali, attua specifici programmi economico-finanziari per la realizzazione degli interventi di bonifica delle aree contaminate e/o di smaltimento dei rifiuti, al fine di recepire le richieste degli interventi prioritari formulate dagli EE.LL. in conformità con i disposti della normativa vigente in materia. Il Quadro Programmatorio regionale I Programmi Regionali di Sviluppo traducono le linee di indirizzo sui quali il governo regionale è chiamato a rispondere nel corso delle legislature, delineando i possibili futuri sviluppi dell'azione regionale. Il quadro programmatico che viene definito individua le tematiche su cui orientare l'azione strategica regionale determinando nel quadro delle scelte operative di legislatura, le priorità e gli ambiti di intervento La tematica ambientale, attraverso l'analisi degli indicatori di intervento, nell'ambito degli obiettivi regionali di sostenibilità ambientale, sociale ed economica definisce i futuri programmi di assetto territoriale attraverso l'azione sinergica degli operatori territoriali, a cui sono chiamati per propria istituzionalità, secondo i principi di sussidiarietà, trasversalità e cooperazione. I documenti programmatici richiamati evidenziano in particolare nell'attuazione degli obiettivi di salvaguardia della qualità dell’ambiente e la tutela delle risorse naturali, l’adozione di mirati interventi di riqualificazione e riconversione territoriale attraverso azioni di bonifica e/o di ripristino ambientale. I criteri prioritari individuati dal quadro attuativo per la programmazione degli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente e del territorio, consistono nella lettura delle alterazioni dei fattori ambientali connessi al grado di rischio per la salute umana, delle risorse naturali e dei recettori ambientali sensibili, attraverso un’analisi dei parametri indicatori previste dalle norme – d.m. 471/1999, in particolare: · concentrazioni di sostanze chimiche di interesse per effetti rilevanti nel suolo e nel sottosuolo, per tossicità, persistenza e mobilità ambientale non accettabili in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti; · concentrazioni di sostanze chimiche di interesse per effetti rilevanti nelle acque sotterranee e superficiali, per tossicità, persistenza e mobilità ambientale non accettabili in relazione all’utilizzo delle risorse idriche; · accumulo e stoccaggio di rifiuti e materiali pericolosi, vasche e serbatoi fuori terra o interrati, pozzi disperdenti, cumuli di rifiuti in contenitori o dispersi, tubature e fognature. Le linee programmatiche indicate nel Piano regionale di bonifica delle aree contaminate derivano dal riconoscimento della rilevanza e della peculiarità dell’ambiente nel quale sono inseriti gli interventi individuati nel documento di piano. Gli effetti ambientali, diretti, indiretti, cumulativi, a breve, medio, lungo termine, permanenti o temporanei, sono parametri e modelli di fondo nella programmazione degli interventi di tutela dell’ambiente e del territorio. Obiettivi I Programmi Regionali di Sviluppo sono attuati per la componente economico-finanziaria, attraverso il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (D.P.E.F.R.), che rappresenta lo strumento di attuazione e aggiornamento dei documenti di programma, la situazione finanziaria regionale, le prospettive di evoluzione dei flussi finanziari regionali gli indirizzi per la programmazione finanziaria sul versante delle politiche di spesa. Agli obiettivi di programmazione sono correlate le leggi di spesa per le quali il bilancio annuale e di previsione, indica gli stanziamenti previsti che vengono quantificati sulla base degli indirizzi definiti in sede di programmazione. Le norme regionali La legislazione regionale in materia di assistenza finanziaria per gli interventi di bonifica e/o di ripristino ambientale delle aree contaminate, nonché per lo smaltimento dei rifiuti, e costituita dalla l.r. 7 giugno 980, n. 94: "Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti", in particolare dall'art.31bis, che prevede la concessione di contributi a favore dei Comuni che provvedono d’ufficio alla bonifica delle aree contaminate o allo smaltimento di rifiuti a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell’art. 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie, ovvero ai sensi dell’art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La norma disciplina i requisiti per la concessione dei finanziamenti regionali secondo le finalità sopra esposte, nel rispetto della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e alle sue successive modifiche e integrazioni. L'art. 31bis della l.r. 94/1980 disciplina inoltre i finanziamenti regionali concessi ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 "Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34". Modalità di erogazione dei finanziamenti I provvedimenti di impegno e liquidazione finanziario-contabile vengono assunti dall'Unità Organizzativa competente a seguito della verifica, effettuata dagli Uffici preposti all'istruttoria tecnico-amministrativa, dei presupposti e delle condizioni per l'accesso ai contributi regionali, ovvero dei requisiti di legge di cui all'art. 31 bis della l.r. 98/1980 da parte dell'Amministrazione comunale beneficiaria. La liquidazione delle somme impegnate viene disposta, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, in ottemperanza al disposto dell'art. 1 - comma 1 - lettera e) della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 "Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario", sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio finanziario al quale è assunto l'impegno. E' dato obbligo all'Amministrazione beneficiaria la tempestiva rendicontazione all'Ente concedente, producendo la pertinente documentazione probatoria, corredata da ogni altro elemento utile, circa l'avvenuto utilizzo della quota erogata nell'ambito degli stati di avanzamento lavori ovvero delle spese dell'intervento finanziato. Le somme recuperate dal Comune, attraverso l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti individuati quali responsabili dell'illecito e dell'eventuale danno ambientale, riferite alle somme liquidate dalla Regione al soggetto beneficiario devono essere restituite alla Regione secondo i disposti dell'art. 6 della l.r. 2/1999. |